LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 maggio 1978, n. 37

Modificazioni e rifinanziamento della legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, come integrata e modificata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8 e dal Titolo I della legge regionale 30 luglio 1974, n. 35 e dalla legge regionale 18 giugno 1976, n. 20 concernente << Contributi finanziari perequativi su mutui contratti per la esecuzione di opere pubbliche >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/05/1978
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Art. 1
 
Il I comma dell' art. 2 della LR 30 luglio 1974 n. 35 viene così modificato:
<< Le provvidenze di cui alla LR 20 luglio 1967, n. 17, integrata dalla LR 27 marzo 1970, n. 8, sono estese anche ai mutui contratti dopo l' entrata in vigore della presente legge per la realizzazione di opere pubbliche, anche se non assistite da contributi regionali o statali, relative a:
1) acquedotti, fognature e cimiteri;
2) impianti di depurazione e di smaltimento di rifiuti;
3) impianti e rete di distribuzione del gas metano;
4) edilizia economica e popolare;
5) ospedali e centri ambulatoriali;
6) edilizia scolastica;
7) impianti sportivi;
8) opere di manutenzione stradale di interesse provinciale. >>


Art. 2
 
All' art. 2 della LR 30 luglio 1974, n. 35 viene aggiunto il seguente ultimo comma:
<< Le provvidenze di cui al Titolo I della presente legge sono estese anche agli interventi di completamento, ristrutturazione o straordinaria manutenzione relativi alle opere di cui ai punti dall' 1 al 7 del precedente I comma. >>

Art. 3
 
Per le finalità previste dalla LR 20 luglio 1967, n. 17, come integrata e modificata dalla LR 27 marzo 1970, n. 8 e dal Titolo I della LR 30 luglio 1974, n. 35 e dalla LR 18 giugno 1976, n. 20, è autorizzato, per l' esercizio finanziario 1978, un limite di impegno di lire 400 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1997.
L' onere di lire 1.600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, fa carico al capitolo 6521 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e, rispettivamente, del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, a lire 13.100 milioni e, per il bilancio, a lire 3.050 milioni.
Al predetto onere di lire 1.600 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito Fondo globale iscritto al capitolo 9000 del precitato stato di previsione della spesa (Rubrica n. 3 - Partita n. 3 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
In relazione al disposto di cui all' articolo 2 della presente legge la denominazione del capitolo 6521 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene così modificata: << Contributi integrativi annui costanti a favore degli Enti che abbiano contratto o contrarranno mutui per il finanziamento di opere pubbliche, nonché per interventi di completamento, ristrutturazione o straordinaria manutenzione delle opere stesse >>.
Art. 4
 
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.