LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 maggio 1978, n. 35

Modifiche ed integrazioni alle norme concernenti il trattamento di missione del Presidente della Giunta regionale, degli Assessori e Consiglieri regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/06/1978
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

Art. 1
 
L' indennità prevista all' art. 1, terzo comma, della legge regionale 31 maggio 1965, n. 6, è ragguagliata ad 1/5 del costo di un litro di benzina << super >> vigente nel tempo.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 36/1978
2Integrata la disciplina del primo comma da art. 37, terzo comma, L. R. 81/1982
3Primo comma abrogato da art. 7, comma 20, L. R. 22/2007
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 2, L. R. 1/2000
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 2, L. R. 1/2000
Art. 4
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 402 e 403 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1978, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.
Art. 5
 
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.