Con l' accettazione dei contributi regionali, il Consorzio si obbliga:
1) a cooptare nel consiglio direttivo, con diritto al voto, un rappresentante dell' Amministrazione regionale designato dall' Assessore delegato all' artigianato;
2) a cooptare nel consiglio direttivo, con diritto al voto, un rappresentante degli istituti di credito associati designato dagli istituti medesimi;
3) a sottoporre all' approvazione dell' Assessore delegato all' artigianato le eventuali modifiche dell' atto costitutivo e dello statuto;
4) a trasmettere al Servizio dell' artigianato, nel mese di febbraio di ogni anno, una relazione sull' andamento della gestione riferita all' esercizio precedente;
5) a devolvere, in caso di scioglimento o cessazione del Consorzio, quanto residua dalla liquidazione dei fondi costituiti con l' intervento integrativo dell' Amministrazione regionale ad opera di pubblica utilità indicata dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore delegato all' artigianato;
6) a rifiutare la concessione della garanzia alle imprese artigiane che non si impegnino, con apposita dichiarazione del titolare, ad osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e da ogni altra disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale;
7) a revocare la garanzia in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente n. 6.