LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1978, n. 30

Nuove provvidenze a favore delle imprese artigiane.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/05/1978
Materia:
220.03 - Artigianato

CAPO I
 Interventi a favore del << fondo rischi >> dei Consorzi
provinciali di garanzia fidi fra le imprese artigiane e le
cooperative tra imprese artigiane della regione
Art. 1
 
Allo scopo di promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento delle imprese artigiane della regione che, pur essendo economicamente valide, non dispongono di sufficienti garanzie per l' accesso al finanziamento a breve termine, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il << fondo rischi >> che le imprese artigiane e le cooperative tra le imprese artigiane, riunite in Consorzio provinciale di garanzia fidi, per iniziativa e con la partecipazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, hanno costituito o costituiranno, a garanzia delle operazioni di prestito, secondo apposite convenzioni con istituti di credito a ciò abilitati.
Ai Consorzi di garanzia fidi di cui al comma precedente potranno anche essere associati, per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, gli istituti di credito operanti nella regione.
Art. 2
 
Una quota del contributo integrativo regionale di cui all' articolo 1, non superiore al 25%, potrà essere destinata dal Consorzio beneficiario alla costituzione di un fondo al fine di consentire l' abbattimento di due punti del tasso di interesse fissato dalle convenzioni fra il Consorzio medesimo e gli istituti di credito.
Il beneficio di cui al comma precedente non è cumulabile con alcun altro beneficio previsto da leggi regionali o statali sul credito d' esercizio.
Art. 3
 
I soci richiedenti l' intervento fidejussorio del Consorzio ai sensi dell' art. 1 sono tenuti a versare a favore del Consorzio medesimo, al momento del perfezionamento dell' operazione, una quota << una tantum >> pari all' 1% dell' ammontare del prestito.
I proventi derivanti dalle suindicate quote saranno destinati con deliberazione consortile, in tutto o in parte, ad integrazione del << fondo rischi >> di cui all' articolo 1 oppure ad integrazione del fondo di cui all' articolo 2.
Art. 4
 
La domanda di contributo deve essere presentata, a cura del Presidente del Consorzio, alla Presidenza della Giunta regionale - Servizio dell' artigianato - che provvede alla sua istruttoria.
Essa va corredata dai seguenti documenti:
1) copia notarile dell' atto costitutivo e dello statuto del Consorzio debitamente registrato e preventivamente approvato dall' Assessore delegato all' artigianato;
2) elenco delle imprese aderenti al Consorzio, autenticato dal Presidente;
3) composizione delle cariche sociali;
4) copia autenticata della convenzione stipulata con gli istituti di credito;
5) attestato dell' avvenuta costituzione e deposito del << fondo rischi >> di cui al precedente articolo 1.

Art. 5
 
La concessione dei contributi di cui all' articolo 1 è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore delegato all' artigianato.
Art. 6
 
Con l' accettazione dei contributi regionali, il Consorzio si obbliga:
1) a cooptare nel consiglio direttivo, con diritto al voto, un rappresentante dell' Amministrazione regionale designato dall' Assessore delegato all' artigianato;
2) a cooptare nel consiglio direttivo, con diritto al voto, un rappresentante degli istituti di credito associati designato dagli istituti medesimi;
3) a sottoporre all' approvazione dell' Assessore delegato all' artigianato le eventuali modifiche dell' atto costitutivo e dello statuto;
4) a trasmettere al Servizio dell' artigianato, nel mese di febbraio di ogni anno, una relazione sull' andamento della gestione riferita all' esercizio precedente;
5) a devolvere, in caso di scioglimento o cessazione del Consorzio, quanto residua dalla liquidazione dei fondi costituiti con l' intervento integrativo dell' Amministrazione regionale ad opera di pubblica utilità indicata dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore delegato all' artigianato;
6) a rifiutare la concessione della garanzia alle imprese artigiane che non si impegnino, con apposita dichiarazione del titolare, ad osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e da ogni altra disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale;
7) a revocare la garanzia in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente n. 6.

CAPO II
 Contributi sulle operazioni di locazione finanziaria
di macchine e attrezzature
Art. 7
 
Allo scopo di favorire il potenziamento dei laboratori artigiani, l' Amministrazione regionale ha facoltà di concedere alle imprese artigiane ed alle cooperative artigiane operanti nella regione contributi sulle operazioni di locazione finanziaria di macchine ed attrezzature con possibilità di acquisto a fine locazione a prezzi prefissati.
Il contributo di cui al comma precedente viene determinato nella misura del 15% del valore di acquisto del macchinario e/ o delle attrezzature ed entro il limite massimo di 75 milioni di lire di valore di acquisto dei beni stessi.
Nell' ipotesi di operazioni di locazione finanziaria superiori a tale importo, il contributo sarà concesso entro il limite predetto di lire 75 milioni.
Art. 8
 
Il contributo di cui all' articolo precedente può essere concesso anche per operazioni di locazione finanziaria di macchine ed attrezzature destinate allo svolgimento dei compiti istituzionali dei Consorzi costituiti fra imprese artigiane aventi sede nella regione.
Art. 9
 
Il contributo di cui agli articoli precedenti verrà corrisposto in rate semestrali costanti posticipate, a partire dalla data di stipulazione del contratto, per una durata pari a quella dell' operazione e, comunque, non superiore a 5 anni.
Art. 10
 
Le domande di contributo devono essere presentate alla Presidenza della Giunta regionale - Servizio dell' artigianato - per il tramite di aziende od istituti di credito operanti nella regione per conto delle società che effettuino operazioni di locazione finanziaria, o per il tramite della Friulia-Lis.
Le domande dovranno essere corredate dai seguenti atti:
a) copia del contratto di locazione;
b) copia della fattura di acquisto dei macchinari e/ o delle attrezzature, rilasciata dalla società locataria, debitamente autenticata;
c) copia della fattura di acquisto dei macchinari e/ o delle attrezzature nell' ipotesi di acquisto a fine locazione prevista dall' articolo 7, primo comma.

Art. 11
 
I contributi previsti dal presente capo saranno versati direttamente alla società di locazione finanziaria interessata sul suo conto corrente bancario.
La concessione dei contributi è, tuttavia, subordinata alla condizione che la società di locazione assuma l' obbligo di trasferire i benefici alle imprese artigiane, alle cooperative artigiane ed ai Consorzi fra imprese artigiane.
Il contributo sarà revocato in caso di anticipata risoluzione del contratto dovuta a qualsiasi causa.
In tale ipotesi la società che ha effettuato l' operazione è obbligata a dare tempestiva comunicazione delle modifiche intervenute nel relativo rapporto locatizio.
CAPO III
 Norme finanziarie
Art. 12
 
Per le finalità di cui all' articolo 1 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' esercizio finanziario 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Artigianato - Categoria XI - il capitolo 7154 con la denominazione << Contributi ai Consorzi provinciali di garanzia fidi fra imprese artigiane e cooperative tra imprese artigiane per l' integrazione dei loro fondi rischi >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l' esercizio 1978, cui si provvede per lire 200 milioni mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1977 (Rubrica n. 2 - Artigianato - partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi del secondo comma dell' articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, e per lire 300 milioni mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 2 - Artigianato - partita n. 3 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 13
 
Per le finalità di cui agli articoli 7 e 8 della presente legge è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1978, il limite di impegno di lire 60 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 60 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1982.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Artigianato - Categoria XI - il capitolo 7155 con la denominazione: << Contributi in semestralità costanti a favore delle imprese e delle cooperative artigiane nonché a favore dei Consorzi fra imprese artigiane sulle operazioni di locazione finanziaria di macchine ed attrezzature >> e con lo stanziamento complessivo di lire 240 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 60 milioni relativi alla annualità autorizzata per l' esercizio 1978.
All' onere complessivo di lire 240 milioni di cui lire 60 milioni per l' esercizio 1978 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 2 - Artigianato - partita n. 1 dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
L' annualità relativa al predetto limite autorizzata per l' esercizio 1982 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Art. 14
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.