<< Art. 2
La misura delle singole quote dei contributi previsti al precedente articolo 1 non può essere superiore alla differenza fra la rata di ammortamento, calcolata in base al tasso contrattuale - ferma restando l' esclusione dei diritti erariali -, ed una rata di ammortamento calcolata in base al tasso annuo del 4%, ovvero del 3%, qualora trattasi di iniziative da attuarsi in territori di cui alla
legge regionale 4 maggio 1973, n. 29. La quota di contributo non può però essere di entità tale che il tasso di interesse - ferma restando la deroga nei casi di applicazione della norma prevista al successivo comma - risulti ridotto di oltre:
a) cinque punti, qualora trattasi di iniziative da attuarsi in territori di cui alla legge regionale 4 maggio 1973, n. 29;
b) sei punti, qualora trattasi di iniziative da realizzarsi da enti pubblici territoriali, da aziende autonome di cura, soggiorno e turismo o da sezioni del Club Alpino Italiano;
c) quattro punti, qualora non ricorrano le condizioni esposte alle precedenti lettere a) e b).
Con decreto dell' Assessore al turismo, su conforme deliberazione della Giunta regionale, il numero dei punti indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma può essere aumentato, nel limite di tre punti, qualora il tasso ufficiale di sconto risulti eccedente all' 11%. L' entità dei punti da aumentare, ai sensi del presente comma, non può superare la differenza tra il tasso ufficiale di sconto, vigente al momento della variazione, ed il tasso dell' 11% dianzi citato.
I maggiori limiti indicati al precedente comma trovano applicazione con riguardo al tasso ufficiale di sconto in vigore alla data dell' atto di erogazione del mutuo.
Le quote di contributo vanno determinate con riferimento ad un piano per l' ammortamento di un mutuo la cui entità non può eccedere l' 80% della spesa ritenuta congrua per l' esecuzione dei lavori; detta spesa può comprendere l' onere per l' acquisizione della proprietà dello immobile e per la costituzione di diritti reali nonché quello connesso con la rivalsa dell' IVA. >>