LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 gennaio 1978, n. 2

Ulteriore modificazione alla legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, concernente contributi sugli interessi dei mutui contratti per l' incremento dell' industria alberghiera e delle opere complementari all' attività turistica.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/01/1978
Materia:
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

Art. 1
 
Nell' articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, integrato con l' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 34:
a) al primo comma vengono soppresse le parole << per un periodo non superiore ad anni 20 >> e quelle << con istituti di credito >>;
b) viene aggiunto il seguente comma: << I contributi di cui ai precedenti commi possono essere concessi sempreché i mutui siano da estinguersi in non meno di 10 anni ed in rate di importi e con scadenze fissi; le relative quote non possono essere ripartite ed erogate in un periodo di tempo eccedente ad anni 20. >>.

Art. 2
 
L' articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, come sostituito con l' articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 34, viene ora sostituito dal seguente:
<< Art. 2
 
La misura delle singole quote dei contributi previsti al precedente articolo 1 non può essere superiore alla differenza fra la rata di ammortamento, calcolata in base al tasso contrattuale - ferma restando l' esclusione dei diritti erariali -, ed una rata di ammortamento calcolata in base al tasso annuo del 4%, ovvero del 3%, qualora trattasi di iniziative da attuarsi in territori di cui alla legge regionale 4 maggio 1973, n. 29. La quota di contributo non può però essere di entità tale che il tasso di interesse - ferma restando la deroga nei casi di applicazione della norma prevista al successivo comma - risulti ridotto di oltre:
a) cinque punti, qualora trattasi di iniziative da attuarsi in territori di cui alla legge regionale 4 maggio 1973, n. 29;
b) sei punti, qualora trattasi di iniziative da realizzarsi da enti pubblici territoriali, da aziende autonome di cura, soggiorno e turismo o da sezioni del Club Alpino Italiano;
c) quattro punti, qualora non ricorrano le condizioni esposte alle precedenti lettere a) e b).

Con decreto dell' Assessore al turismo, su conforme deliberazione della Giunta regionale, il numero dei punti indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma può essere aumentato, nel limite di tre punti, qualora il tasso ufficiale di sconto risulti eccedente all' 11%. L' entità dei punti da aumentare, ai sensi del presente comma, non può superare la differenza tra il tasso ufficiale di sconto, vigente al momento della variazione, ed il tasso dell' 11% dianzi citato.
I maggiori limiti indicati al precedente comma trovano applicazione con riguardo al tasso ufficiale di sconto in vigore alla data dell' atto di erogazione del mutuo.
Le quote di contributo vanno determinate con riferimento ad un piano per l' ammortamento di un mutuo la cui entità non può eccedere l' 80% della spesa ritenuta congrua per l' esecuzione dei lavori; detta spesa può comprendere l' onere per l' acquisizione della proprietà dello immobile e per la costituzione di diritti reali nonché quello connesso con la rivalsa dell' IVA. >>

Art. 3
 
Nell' articolo 3 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, sostituito con l' articolo 3 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 34, al primo comma le parole << istituto di credito >> vengono sostituite con le parole << ente mutuante >> e vengono aggiunti i seguenti due commi:
<< Qualora i pareri richiamati dai precedenti due commi non vengano comunicati entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, gli stessi si intendono favorevolmente espressi.
Non possono essere accolte domande afferenti ad opere che risultino ultimate all' atto della presentazione delle stesse né quelle afferenti ad opere per la cui realizzazione sia stato stipulato il contratto di mutuo. >>

Art. 4
 
All' articolo 4 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, viene soppresso il secondo comma e vengono aggiunti i seguenti commi:
<< Le quote dei singoli contributi sono versate agli enti mutuanti, che restano obbligati a corrisponderle ai rispettivi beneficiari - anche se i versamenti risultassero effettuati in data posteriore a quella convenuta per la estinzione del mutuo - sempreché detti mutuatari abbiano regolarmente corrisposto le rate di ammortamento del mutuo. I versamenti vanno effettuati a favore dei beneficiari del contributo ovvero - anche senza la formale modifica del decreto di concessione di detto contributo - ai relativi successori per causa di morte, subentrati nei diritti e negli obblighi del contratto di mutuo.
Presso l' Assessorato del turismo è istituito l' elenco degli enti che intendono effettuare operazioni in attuazione della presente legge. L' inserimento nell' elenco è riconosciuto agli enti di cui all' articolo 5 del RDL 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, abilitati ad effettuare le operazioni di cui all' ultimo comma del precedente articolo 1 ed è subordinato alla presentazione di formale domanda, corredata da opportuna documentazione, ed alla contestuale accettazione delle condizioni stabilite con la presente legge e di quelle contenute nel regolamento per l' attuazione della legge stessa.
La Giunta regionale provvede all' accoglimento della richiesta di cui al precedente comma ed, altresì, all' esclusione dall' elenco degli enti inadempienti agli obblighi assunti. >>

Art. 5
 
Al terzo comma dell' articolo 5 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, sostituito con l' articolo 4 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 34, vengono aggiunte le seguenti parole: << e per le opere effettuate su immobili compresi nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato o di enti pubblici >>.
Art. 6
 
Il regolamento di cui al terzo comma dell' articolo 4 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, così come integrato con l' articolo 4 della presente legge, va emanato entro 120 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Art. 7
 
I contributi, la cui concessione sia stata autorizzata dalla Giunta regionale con deliberazione adottata antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, vanno concessi - su domanda da presentare entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della legge stessa e in deroga alle disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 - nella misura prevista dalla deliberazione dianzi citata, fermi però restando i limiti di cui all' articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, così come sostituito con l' articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 34.
Le convenzioni stipulate in esecuzione di quanto già disposto dal secondo comma dell' articolo 4 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, soppresso con l' articolo 4 della presente legge, continuano ad avere efficacia sino alla data dell' entrata in vigore del regolamento richiamato al precedente articolo 6.
Le convenzioni richiamate al precedente comma continueranno, altresì, ad applicarsi per la concessione di contributi su mutui previsti da contratti stipulati, anteriormente alla data di cui al precedente comma, dagli istituti di credito che non richiedano di essere inseriti nell' elenco di cui all' articolo 4 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, così come modificato ed integrato con l' articolo 4 della presente legge.
Art. 8
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.