LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 marzo 1978, n. 12

Norme interpretative e modificative della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, concernente l' edilizia residenziale pubblica.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/03/1978
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 1
 
In via di interpretazione autentica dell' articolo 22 della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, le eventuali condizioni più vantaggiose previste da precedenti leggi per gli assegnatari che abbiano presentato domanda di riscatto entro il 22 ottobre 1971 si applicano anche agli assegnatari che abbiano presentato domanda di riscatto dopo il 22 ottobre 1971 ma prima dell' entrata in vigore della predetta legge regionale 22 maggio 1975, n. 26.
Le medesime condizioni più vantaggiose si applicano agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica costruiti a totale carico dello Stato, nonché di quelli comunque in proprietà o in gestione a qualsiasi titolo degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, e per i quali ricorrano i requisiti di cui al comma precedente.
Le disposizioni previste agli articoli 27, 28 e 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513 non trovano applicazione nella Regione Friuli - Venezia Giulia e le domande degli interessati presentate ai sensi dell' articolo 22 della citata legge regionale 22 maggio 1975, n. 26 vengono perfezionate sulla base delle disposizioni nello stesso contenute.
Art. 2
 
Dopo l' articolo 10 della legge regionale 22 maggio 1975,
n. 26, è aggiunto il seguente << Art. 10 bisAl fine di assicurare una sistemazione definitiva a tutti i nuclei familiari alloggiati alla data del 31.12.1977 nelle installazioni dell' ex campo di concentramento militare in località << Villaggio Roma >> del Comune di Torviscosa, ove le stesse siano destinate alla demolizione per necessità di risanamento edilizio, il numero degli alloggi compresi nell' intervento straordinario di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell' art. 16 della legge 8.8.1977, n. 513 da parte dell' Istituto Autonomo per le Case Popolari competente va commisurato al numero dei nuclei familiari complessivamente da sistemare, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalle norme in vigore. >>