Art. 16
A decorrere dal 1 gennaio 1977, al personale regionale è corrisposto uno stipendio pari alla somma degli importi corrispondenti alla posizione tabellare spettante, all' assegno personale pensionabile di cui all'
articolo 2 della legge regionale 21 giugno 1976, n. 21, ed a lire 25.000 mensili di aumento.
Ai fini del conseguimento dei successivi aumenti periodici, ciascun dipendente conserva l' anzianità corrispondente alla posizione tabellare in godimento al 31 dicembre 1976 e quella maturata nella posizione medesima.
Art. 17
All' articolo 18, quinto comma, la frase << il trattamento economico tabellare previsto >> è sostituita dalla frase << lo stipendio conseguibile >>.
All' articolo 18, sesto comma, le parole << trattamento economico tabellare >> sono sostituite dalle parole << dello stipendio >>.
All' articolo 46, secondo comma, dopo le parole << da usufruire >> sono soppresse le parole << di norma >>.
All' articolo 62, quinto, settimo e decimo comma, è soppressa la parola << tabellare >>.
Con effetto dall' anno 1977, sono soppresse le norme di cui ai commi quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo dell' articolo 76.
All' articolo 77, secondo comma, la frase << la posizione tabellare prevista al 15 anno della qualifica di consigliere ed il minor trattamento economico previsto per la posizione tabellare in cui il dipendente si trova >> è sostituita dalla frase << lo stipendio conseguibile al 15 anno della qualifica di consigliere ed il minor stipendio in godimento dal dipendente >>.
All' articolo 80, primo comma, la frase << dello stipendio previsto per la qualifica funzionale e posizione tabellare cui il dipendente appartiene >> è sostituita dalle parole << dello stipendio in godimento >>.
All' articolo 86, primo comma, la frase << sul trattamento economico corrispondente alla posizione tabellare >> è sostituita dalle parole << dello stipendio >>; la frase << la posizione tabellare corrispondente >> è sostituita dalle parole << lo stipendio conseguibile >>.
Art. 18
I dipendenti regionali possono cedere, mediante atti di delegazione, una quota dello stipendio, in pagamento di premi dovuti per qualsivoglia forma di assicurazione, stipulata con Istituti esercenti l' attività assicurativa nel territorio nazionale.
Per gli atti di delegazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità generale dello Stato e nelle Istruzioni sui Servizi del Tesoro.