LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 sullo stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/02/1978
Materia:
120.05 - Personale regionale

TITOLO I
 Inquadramento nel ruolo unico regionale
del personale degli Enti regionali
Art. 1
 
Agli effetti della presente legge, per Enti regionali si intendono: l' Ente Regionale per lo Sviluppo dell' Agricoltura ( ERSA ), l' Ente per lo Sviluppo dell' Artigianato ( ESA ), l' Ente Tutela Pesca (ETP), il Centro Regionale di Sperimentazione Agraria ( CRSA ) e l' Azienda delle Foreste, istituiti rispettivamente con leggi regionali 18 luglio 1967, n. 15; 18 ottobre 1965, n. 21; 12 maggio 1971, n. 19; 4 marzo 1971, n. 8 e 25 maggio 1966, n. 7.
Art. 2
 
Il personale di ruolo, incluso quello in prova, in servizio al primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge presso l' ERSA, l' ESA, l' ETP ed il CRSA è inquadrato, a decorrere dalla medesima data, nel ruolo unico regionale di cui allo articolo 10 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.
Art. 3
 
Il primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, è sostituito dai seguenti:
<< Nella tabella A, allegata alla presente legge, viene riportato, suddiviso per qualifiche funzionali, l' organico del personale del ruolo unico regionale.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentito il Consiglio di amministrazione, sarà determinato il contingente del personale, distinto per qualifiche, spettante alle Direzioni ed ai Servizi autonomi, nonché agli Enti regionali, sentiti, altresì, per questi, i rispettivi Consigli di amministrazione.
Per Servizi autonomi, agli effetti della presente legge, s' intendono gli uffici o servizi che, ai sensi della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, non sono compresi nelle Segreterie generali o nelle Direzioni regionali. >>

Art. 4
 
Dopo il quarto comma dell' articolo 6 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e successive modificazioni e integrazioni, vengono aggiunti i seguenti:
<< Con decreto del Presidente della Giunta regionale, di intesa con i Presidenti dei rispettivi Enti regionali, si procede all' assegnazione dei dirigenti alla Direzione ed ai Servizi degli Enti stessi.
Con ordinanza del Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale, sentiti i direttori dei rispettivi Enti regionali e l' organo di cui all' articolo 90, si procede alla assegnazione del personale assunto agli Enti medesimi.
Nell' ambito del singolo Ente, il personale è assegnato con ordinanza del direttore, sentito il rispettivo organo di cui all' articolo 91. >>

Art. 5
 
Il primo e secondo comma dell' articolo 7 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, sono sostituiti dai seguenti:
<< I trasferimenti dei dirigenti sono disposti con decreto del Presidente della Giunta regionale; per i dirigenti degli Enti regionali si procede sentito il Presidente del rispettivo Ente.
I trasferimenti del rimanente personale da una Direzione regionale o Servizio autonomo ad un altro, o che comunque comportino cambiamento di sede, sono disposti con provvedimento del Segretario Generale della Presidenza della Giunta; per i trasferimenti del personale degli Enti regionali si procede sentiti i rispettivi direttori. >>

Art. 6
 
Ai dirigenti assegnati alla direzione degli Enti regionali è attribuita, per la durata dell' assegnazione, una indennità mensile, non pensionabile, pari al 15% dello stipendio iniziale previsto per la qualifica di dirigente.
Art. 7
 
L' articolo 9 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, è sostituito dal seguente:
<< Art. 9
 
L' eventuale articolazione all' interno dei servizi, per lo svolgimento di attività ricorrenti, è attuata con provvedimento del direttore regionale su proposta del dirigente preposto al servizio, ovvero, per i Servizi autonomi e per gli Enti regionali, con provvedimento rispettivamente del dirigente preposto e del direttore dell' Ente.
In attuazione dei principi di cui all' articolo 3, per lo svolgimento di attività di studio e ricerca o progettazione, nonché per la formulazione di schemi di progetti di legge, possono altresì costituirsi, all' interno della medesima Direzione regionale, del medesimo Servizio autonomo, o del medesimo Ente regionale, in via temporanea, con provvedimento del direttore regionale, ovvero del direttore del Servizio autonomo, ovvero del direttore dell' Ente regionale, sentito l' organo di cui all' articolo 91, gruppi di lavoro di cui possono far parte dipendenti appartenenti anche a qualifiche funzionali diverse.
Per lo svolgimento delle predette od altre attività nonché per l' esame di particolari problemi possono altresì costituirsi, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentito il Consiglio di amministrazione, gruppi di lavoro tra dipendenti appartenenti a Direzioni regionali o Servizi autonomi o Enti regionali diversi, con la eventuale partecipazione di esperti estranei all' Amministrazione regionale.
Ciascun dipendente può essere assegnato a più gruppi di lavoro.
Tra i componenti di ciascun gruppo di lavoro viene nominato un coordinatore. >>

Art. 8
 
All' articolo 44, primo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, è soppressa la locuzione << presso gli Enti regionali >>.
Al terzo comma dell' articolo 90 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, dopo la parola << uffici >> sono inserite le parole << e degli Enti regionali >>.
Gli articoli 93 e 94 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, sono soppressi.
Art. 9
 
Presso ciascun Ente regionale è costituito un organo collegiale con composizione e competenze analoghe a quelle previste dall' articolo 91 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.
Sono conseguentemente soppressi gli articoli 96 e 97 della legge medesima.
Art. 10
 
Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale degli Enti regionali, salvo quanto previsto dall' articolo 31 della presente legge, è iscritto, dalla data dell' inquadramento o della nomina nei ruoli degli Enti stessi, rispettivamente all' Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico ( ENPDEDP ) o altro istituto esercitante funzioni analoghe, all' Istituto nazionale per l' assistenza ai dipendenti degli Enti locali ( INADEL ) ed alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ( CPDEL ).
Art. 11
 
Salvo quanto previsto dall' articolo 31 della presente legge, per il personale degli Enti regionali che, alla data dell' inquadramento nel ruolo unico regionale, non sia iscritto ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza rispettivamente all' INADEL ed alla CPDEL, gli Enti interessati sono tenuti a versare all' Amministrazione regionale gli importi dei relativi oneri previsti dalla legislazione dell' INADEL e della CPDEL a carico degli Enti medesimi e del personale, salvo rivalsa nei confronti di quest' ultimo per la propria quota parte, per il periodo che decorre dalla data di inquadramento nei ruoli dell' Ente alla data d' inquadramento nel ruolo unico regionale.
Art. 12
 
All' articolo 7, primo comma, della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, dopo la lettera f) viene aggiunta la seguente:
<< g) da un rappresentante del personale dell' Ente, eletto dai dipendenti >>.

All' articolo 9, primo comma, della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, dopo il n. 28) viene aggiunto il seguente:
<< 29) da un rappresentante del personale dell' Ente, eletto dai dipendenti >>.

Art. 13
 
Ai fini dell' applicazione dell' articolo 2 della presente legge, il personale dell' ERSA, dell' ESA, dell' ETP e del CRSA è inquadrato nella qualifica funzionale corrispondente a quella rivestita presso l' Ente di provenienza.
A decorrere dall' entrata in vigore della presente legge, a detto personale è attribuito lo stipendio previsto dallo articolo 16 della legge medesima.
Ai fini del conseguimento dei successivi aumenti periodici, ciascun dipendente conserva l' anzianità corrispondente alla posizione tabellare in godimento il giorno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge e quella maturata nella posizione medesima.
Ai fini della determinazione dell' anzianità nella qualifica d' inquadramento viene mantenuta l' anzianità maturata dal personale nella corrispondente qualifica presso l' Ente di provenienza.
Art. 14
 
All' articolo 55, primo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, il numero << 260 >> è sostituito dal numero << 300 >>.
TITOLO II
 Trattamento economico del personale regionale
Art. 15
 
Il primo comma dell' articolo 76 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, è sostituito dai seguenti:
<< Il trattamento economico del personale regionale è informato al principio dell' onnicomprensività.
Nella tabella B, allegata alla presente legge, sono indicati, per ciascuna qualifica funzionale, lo stipendio annuo lordo iniziale e quello base, conseguibile al secondo anno di servizio.
La progressione economica si articola, salvo i casi di anticipazione o ritardo previsti dalla presente legge, in aumenti periodici calcolati sullo stipendio base rappresentati da scatti biennali non riassorbibili d' importo pari al 2,5% e dalle seguenti classi di stipendio:
a) per le qualifiche funzionali di commesso, agente tecnico, coadiutore, segretario e consigliere, 5 classi pari al 10% conseguibili al compimento del 6, 10, 15, 20 e 25 anno di servizio, nonché una classe pari al 5% conseguibile al compimento del 30 anno di servizio;
b) per le qualifiche funzionali di guardia e maresciallo del Corpo forestale regionale, una classe pari al 15%, conseguibile al compimento del 6 anno di servizio; 4 classi pari al 10% conseguibili al compimento del 10, 14, 18 e 22 anno di servizio, nonché una classe pari al 5%, conseguibile al compimento del 26 anno di servizio;
c) per la qualifica funzionale di dirigente, 2 classi pari al 15%, conseguibili al 4 e all' 8 anno di servizio; una classe pari al 12,5%, conseguibile al 15 anno di servizio, nonché una classe pari al 10%, conseguibile al 20 anno di servizio. >>


Il terzo comma dell' articolo 76 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, è sostituito dal seguente:
<< Al personale spettano inoltre l' indennità integrativa speciale di cui alla legge 31 luglio 1975, n. 364, la tredicesima mensilità e l' aggiunta di famiglia di cui all' articolo 2 della legge regionale 12 febbraio 1971, n. 7. >>

Art. 16
 
A decorrere dal 1 gennaio 1977, al personale regionale è corrisposto uno stipendio pari alla somma degli importi corrispondenti alla posizione tabellare spettante, all' assegno personale pensionabile di cui all' articolo 2 della legge regionale 21 giugno 1976, n. 21, ed a lire 25.000 mensili di aumento.
Ai fini del conseguimento dei successivi aumenti periodici, ciascun dipendente conserva l' anzianità corrispondente alla posizione tabellare in godimento al 31 dicembre 1976 e quella maturata nella posizione medesima.
Art. 17
 
All' articolo 18, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, le parole << nella posizione tabellare >> sono sostituite dalle parole << nello stipendio >>.
All' articolo 18, quinto comma, la frase << il trattamento economico tabellare previsto >> è sostituita dalla frase << lo stipendio conseguibile >>.
All' articolo 18, sesto comma, le parole << trattamento economico tabellare >> sono sostituite dalle parole << dello stipendio >>.
All' articolo 46, secondo comma, dopo le parole << da usufruire >> sono soppresse le parole << di norma >>.
All' articolo 62, quinto, settimo e decimo comma, è soppressa la parola << tabellare >>.
Con effetto dall' anno 1977, sono soppresse le norme di cui ai commi quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo dell' articolo 76.
All' articolo 77, secondo comma, la frase << la posizione tabellare prevista al 15 anno della qualifica di consigliere ed il minor trattamento economico previsto per la posizione tabellare in cui il dipendente si trova >> è sostituita dalla frase << lo stipendio conseguibile al 15 anno della qualifica di consigliere ed il minor stipendio in godimento dal dipendente >>.
All' articolo 80, primo comma, la frase << dello stipendio previsto per la qualifica funzionale e posizione tabellare cui il dipendente appartiene >> è sostituita dalle parole << dello stipendio in godimento >>.
All' articolo 86, primo comma, la frase << sul trattamento economico corrispondente alla posizione tabellare >> è sostituita dalle parole << dello stipendio >>; la frase << la posizione tabellare corrispondente >> è sostituita dalle parole << lo stipendio conseguibile >>.
Art. 18
 
I dipendenti regionali possono cedere, mediante atti di delegazione, una quota dello stipendio, in pagamento di premi dovuti per qualsivoglia forma di assicurazione, stipulata con Istituti esercenti l' attività assicurativa nel territorio nazionale.
Per gli atti di delegazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità generale dello Stato e nelle Istruzioni sui Servizi del Tesoro.
TITOLO III
 Trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza
Art. 19
 
Il terzo comma dell' articolo 84 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, è sostituito dai seguenti:
<< Ai dipendenti regionali, che siano stati o che vengano collocati a riposo con diritto alla pensione da parte della CPDEL, spettano un trattamento di quiescenza e di previdenza calcolati sulla base degli assegni fissi pensionabili goduti all' atto della cessazione dal servizio nonché di quelli spettanti, alla medesima data, ai sensi dello articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 o di altre disposizioni di legge, in relazione ai periodi di servizio computabili dagli Enti tenuti alla ricongiunzione ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523, con l' applicazione, per quanto concerne il trattamento di quiescenza, dell' aliquota indicata nella tabella << A >> allegata alla legge 26 giugno 1965, n. 965.
L' indennità di buonuscita non potrà essere inferiore ad un dodicesimo dell' 80% degli assegni di cui al comma precedente, compresi comunque quelli valutati dall' INADEL, per ogni anno di servizio computabile ai sensi del predetto comma.
L' Amministrazione regionale provvede direttamente alle eventuali integrazioni tra quanto spettante ai sensi dei precedenti commi e quanto dovuto dalla CPDEL e dall' INADEL. >>.

Il quinto comma dell' articolo 84 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, è sostituito dal seguente:
<< Fino a quando non venga liquidato il trattamento di quiescenza e di previdenza, rispettivamente dalla CPDEL e dall' INADEL, la Regione concede agli aventi diritto un' anticipazione non superiore ai nove decimi dei trattamenti presumibilmente spettanti secondo quanto previsto nei precedenti commi. >>.

Art. 20
 
L' indennità di cui al quarto comma dell' articolo 84 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, non spetta qualora l' interessato assuma o abbia assunto servizio alle dipendenze dello Stato o di altri Enti il cui personale sia iscritto all' INADEL. L' interessato rilascerà apposita attestazione circa l' insussistenza di tale motivo di esclusione, impegnandosi altresì a restituire l' indennità che fosse divenuta indebita in seguito al verificarsi di una delle ipotesi suddette.
Per la determinazione del servizio utile ai fini della indennità di fine rapporto, è valutabile il solo servizio reso alle dipendenze dell' Amministrazione regionale o degli Enti regionali, compreso quello prestato anteriormente all' entrata in vigore della legge 8 marzo 1968, n. 152.
Art. 21
 
L' articolo 85 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, è sostituito dal seguente:
<< Art. 85
 
La Regione adeguerà, alle scadenze previste dall' articolo 120, il trattamento economico del personale in quiescenza al trattamento economico del personale in servizio. Con successiva legge regionale potrà essere determinata la ripartizione del relativo onere tra il personale e l' Amministrazione regionale.
Alla retribuzione pensionabile, determinata ai sensi del precedente comma, verrà applicata l' aliquota relativa agli anni e mesi utili, già valutata dalla CPDEL ai sensi dell' articolo 3 della legge 26 giugno 1965, n. 965, con il provvedimento di concessione della pensione. >>

Art. 22
 
A favore dei dipendenti regionali che, a norma del TU 30 giugno 1965, n. 1124, siano assicurati obbligatoriamente contro gli infortuni sul lavoro, la Regione provvede, durante i periodi di inabilità temporanea assoluta, all' eventuale integrazione tra quanto erogato dall' INAIL e l' intera retribuzione spettante ai dipendenti stessi.
In nessun caso l' integrazione regionale di cui al precedente comma potrà superare i limiti, di tempo e di misura, previsti per il trattamento economico del personale in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio.
Art. 23
 
Qualora l' Avvocatura dello Stato non abbia prestato il proprio patrocinio ai sensi dell' articolo 44 del RD 30 ottobre 1933, n. 1611, l' Amministrazione regionale rimborserà, a richiesta del dipendente e su presentazione delle parcelle determinate ai sensi delle vigenti tariffe forensi, le spese legali da questi sostenute per la propria difesa in giudizi civili o penali nei quali sia stato coinvolto per fatti o cause di servizio e nei quali sia stato prosciolto in istruttoria o sia stato assolto con sentenza passata in giudicato.
La norma di cui al precedente comma si applica anche al Presidente della Giunta regionale, agli Assessori regionali nonché ai Presidenti degli Enti regionali che siano coinvolti in giudizi civili o penali per fatti o cause connessi all' adempimento del proprio mandato e all' esercizio delle proprie pubbliche funzioni.
Art. 24
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni per servizi di mensa a favore del personale, per le giornate lavorative con orario di servizio interrotto. Sono a carico dell' Amministrazione l' organizzazione dei servizi ed i relativi costi fissi nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale, sentite le rappresentanze sindacali di cui all' articolo 52 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.
Ai fini di agevolare l' attività per servizi di rivendita di generi alimentari e di largo consumo a favore dei dipendenti regionali, l' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare apposite convenzioni assumendo a proprio carico l' organizzazione dei servizi ed i relativi costi fissi nella misura stabilita con le modalità di cui al comma precedente.
Art. 25
 
Per gli scopi previsti dall' articolo 5 della legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 120 milioni di cui lire 70 milioni per le finalità previste dalla lettera a) dell' articolo 6 e lire 50 milioni per le finalità previste dalla lettera b) del medesimo articolo.
TITOLO IV
 Concorsi pubblici ed interni
Art. 26
 
Il settimo ed ottavo comma dell' articolo 26 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:
<< Alla qualifica di guardia del Corpo forestale regionale si accede mediante pubblico concorso per titoli ed esami al quale possono partecipare i cittadini italiani muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado.
I vincitori del concorso effettuano un periodo di prova di sei mesi, durante il quale frequentano, a spese dell' Amministrazione regionale, un corso di formazione di durata non inferiore a tre mesi, organizzato dalla Regione Friuli - Venezia Giulia, anche in collaborazione con altre Amministrazioni regionali. Il superamento del periodo di prova è subordinato al superamento del corso.
In caso di giudizio sfavorevole, avverso il quale è ammesso ricorso al Consiglio di Amministrazione, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, durante i quali il dipendente potrà essere inviato ad un secondo corso di formazione ed in tal caso la nomina in ruolo è subordinata al superamento del corso stesso.
Per quanto non previsto dal presente articolo, ed in quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 29 della presente legge. >>

Al nono comma dell' articolo 26 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole << sono esonerati >> sono sostituite dalle parole << possono essere esonerati >>.
Art. 27
 
Fermo restando quanto previsto dalla parte II, titolo II, capo II, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, i posti annualmente disponibili nella qualifica funzionale di agente tecnico - entro il limite del 25% - possono essere conferiti mediante concorso per esami riservato al personale con qualifica funzionale di commesso che sia in possesso dei prescritti requisiti. Ai fini della partecipazione a detto concorso si prescinde dal possesso dell' anzianità di cui allo articolo 33, primo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.
Art. 28
 
Ai vincitori dei concorsi di cui all' articolo 32 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, a decorrere dal 1 gennaio 1977, ed ai vincitori dei concorsi di cui all' articolo 27 della presente legge, a decorrere dal 1 gennaio 1978, è attribuito un incremento di stipendio pari all' importo derivante dalla applicazione della norma di cui all' ultimo comma dell' articolo 34 della legge medesima; ai fini dei successivi aumenti periodici continua ad applicarsi il disposto di cui al citato articolo 34.
La norma di cui al precedente comma si applica altresì nei casi previsti dall' ultimo comma degli articoli 36 e 37 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.
TITOLO V
 Disposizioni transitorie e finali
Art. 29
 
In attesa dell' emanazione del provvedimento di cui allo articolo 5, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, sub articolo 3 della presente legge, la dotazione organica di ciascun Ente regionale è determinata dal numero del personale in servizio presso l' Ente medesimo alla data di entrata in vigore della presente legge, compreso quello in prova e quello eventualmente in corso di assunzione in base a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e le cui prove di esame siano già iniziate alla data del 1 novembre 1977.
Art. 30
 
In deroga a quanto previsto dall' articolo 6 della presente legge, ai dirigenti assegnati agli Enti regionali, i quali siano stati equiparati, con legge regionale, alla qualifica di direttore regionale, si applicano le disposizioni di cui allo articolo 100 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, e all' articolo 38 della presente legge.
I dirigenti di cui al precedente comma vengono considerati in aggiunta rispetto ai posti indicati nella tabella << A >> allegata alla presente legge per il conferimento degli incarichi di cui all' articolo 13, settimo comma, all' articolo 14, quinto comma, ed all' articolo 18, primo e terzo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.
Art. 31
 
Il personale degli Enti regionali che abbia esercitato il diritto di opzione ai sensi degli articoli 6, ultimo comma, della legge regionale 15 marzo 1977, n. 15, 43 bis e 43 quater della legge regionale 4 maggio 1973, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni, continua ad essere iscritto alla assicurazione generale obbligatoria gestita dall' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
La Regione assicura al personale di cui al comma precedente la corresponsione di un' indennità di fine rapporto determinata secondo le modalità previste al quarto comma dell' articolo 84 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, ed all' articolo 20 della presente legge.
Gli Enti regionali sono tenuti a versare all' Amministrazione regionale l' importo delle indennità di anzianità maturate dal personale di cui al comma precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Ai fini della corresponsione dell' indennità di cui al secondo comma, al personale vengono trattenuti dall' Amministrazione regionale contributi mensili pari a quelli previsti dalla legislazione dell' INADEL per il trattamento previdenziale.
Al personale di cui al primo comma del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all' articolo 85 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, come sostituito dall' articolo 21 della presente legge.
Art. 32
 
Fino al giorno precedente alla data di inquadramento nel ruolo unico regionale, lo stipendio di cui all' articolo 16 nonché le competenze accessorie vengono corrisposti al personale degli Enti regionali a carico del bilancio degli Enti medesimi.
L' onere previsto a carico degli Enti regionali, derivante dall' applicazione dell' articolo 111 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, è assunto dall' Amministrazione regionale, con rivalsa nei confronti degli Enti stessi.
Art. 33
 
Sono fatti salvi gli effetti dei concorsi banditi dagli Enti regionali anteriormente al 1 novembre 1977.
I concorsi di cui all' articolo 32 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, per i posti disponibili entro il 31 dicembre 1975 ed entro il 31 dicembre 1976, saranno effettuati dagli Enti regionali secondo le disposizioni vigenti anteriormente all' entrata in vigore della presente legge purché esperiti non oltre il 31 dicembre 1978.
Agli effetti del precedente comma, le competenze dello organo di cui all' articolo 96 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, sono svolte dall' organo di cui all' articolo 9 della presente legge.
Art. 34
 
Il personale assunto dagli Enti regionali, fuori ruolo organico, ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi, viene inquadrato, anche in soprannumero, nel limite di 1 unità, nella qualifica funzionale di coadiutore del ruolo unico regionale secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 13 della presente legge.
Art. 35
 
Per i dipendenti in possesso dei requisiti di cui al primo comma dell' articolo 107 e al secondo comma dell' articolo 108 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, che non abbiano conseguito la promozione entro il termine del 31 dicembre 1976, l' accesso alla qualifica dirigenziale si consegue mediante scrutinio per merito comparativo fino alla data del 31 dicembre 1978 secondo quanto previsto dal citato articolo 107.
Art. 36
 
Il personale con qualifica di guardia del Corpo forestale regionale che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbia frequentato o comunque non abbia ultimato la frequenza del corso di cui all' articolo 26, settimo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, verrà immesso negli organici regionali previo superamento di un corso di tre mesi senza l' effettuazione di un ulteriore periodo di prova.
Art. 37
 
Ai fini della determinazione dello stipendio da attribuire ai dipendenti regionali ai sensi dell' articolo 99 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, e della conseguente progressione economica, la posizione tabellare in godimento prevista dall' articolo 16 della presente legge s' intende sostituita dalla posizione tabellare determinata ai sensi del citato articolo 99.
Art. 38
 
Per la determinazione dello stipendio di cui all' articolo 16 della presente legge, da attribuire al personale di cui all' articolo 100 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, la posizione tabellare in godimento s' intende sostituita con il trattamento economico in godimento previsto all' articolo 47 del DPR 30 giugno 1972, n. 748.
Ai fini della determinazione degli aumenti periodici, si considerano le misure delle retribuzioni previste all' articolo 47 del DPR 30 giugno 1972, n. 748.
Art. 39
 
Le norme di cui all' articolo 110, primo e secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, si applicano anche al personale che sia stato collocato a riposo tra il 1 luglio 1974 ed il 31 agosto 1975 e che abbia presentato domanda di riscatto entro il 30 giugno 1974.
Art. 40
 
Limitatamente ai riflessi economici derivanti dall' attuazione dell' articolo 16 non operano le disposizioni di cui al secondo comma dell' articolo 102 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.
Art. 41
 
Al personale dell' ESA che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, rivestiva la qualifica di segretario principale o equiparata ed era in godimento della seconda classe di stipendio di detta qualifica, viene rideterminata la posizione tabellare ai sensi dell' articolo 99, primo e secondo comma, della citata legge regionale con riferimento alla qualifica di segretario capo.
La domanda per il conseguimento del beneficio di cui al precedente comma deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il beneficio suindicato non può, comunque, avere effetto anteriore alla data di inquadramento nel ruolo unico regionale.
Art. 42
 
All' articolo 99 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, è aggiunto il seguente comma:
<< Al personale regionale vincitore di concorsi interni di cui all' articolo 8 del DPR 28 dicembre 1970, n. 1077, banditi anteriormente all' entrata in vigore della presente legge e conclusi successivamente, la rideterminazione di cui ai commi precedenti viene effettuata con riferimento alla nuova qualifica ed alla data in cui il dipendente avrebbe maturato l' anzianità di effettivo servizio richiesta per il conseguimento della classe o qualifica immediatamente superiore a quella messa a concorso, sommando al trattamento economico tabellare attribuito in sede di nomina l' importo derivante dalla differenza tra la retribuzione prevista per la suddetta classe o qualifica superiore e la retribuzione che al dipendente sarebbe stata attribuita secondo l' ordinamento in vigore anteriormente alla presente legge per effetto della nomina stessa. >>

Art. 43
 
Ai dipendenti regionali che alla data di entrata in vigore della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, rivestivano da meno di due anni la qualifica terminale della carriera di concetto è attribuito, a decorrere dalla medesima data, uno scatto biennale anche virtuale in aggiunta al trattamento economico tabellare attribuito in sede di inquadramento.
Art. 44
 
In relazione alle festività soppresse con legge 5 marzo 1977, n. 54, ai dipendenti regionali spettano sei giornate di riposo per l' anno 1977; dette giornate sono concesse, a richiesta degli interessati, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Qualora per motivate esigenze di servizio le giornate di cui al precedente comma non possano essere usufruite entro il 30 giugno 1978, esse saranno compensate con un importo corrispondente all' ammontare, ragguagliato a giornata, dello stipendio in godimento.
Art. 45
 
Il personale assunto ai sensi dell' articolo 3, primo comma, numero 2), della legge regionale 25 novembre 1975, n. 72, può, a domanda da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, essere inquadrato con effetto dalla medesima data, anche in soprannumero, nel ruolo unico regionale con la qualifica e la posizione tabellare in godimento.
Art. 46
 
In deroga al disposto dell' articolo 120, primo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, la prossima revisione contrattuale avverrà entro il 31 dicembre 1978.
Art. 47
 
All' articolo 105, primo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, dopo le parole << nell' amministrazione di provenienza >> sono aggiunte le parole << alla data di entrata in vigore della presente legge >>.
All' articolo 106, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, è aggiunta la seguente norma:
<< Per il personale di cui all' articolo 105, terzo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, detto inquadramento ha effetto, ai fini economici, dal 1 gennaio 1976 >>.

Art. 48
 
Sono abrogate le norme incompatibili con le disposizioni della presente legge.
Art. 49
 
Per gli oneri relativi al precedente articolo 25, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 3 - Categoria IV il capitolo 1572 con la denominazione: << Fondo per anticipazioni e piccoli prestiti a favore del personale regionale >> e con lo stanziamento di lire 120 milioni per l' esercizio 1978, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1977 (Rubrica n. 2 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 4 allegato al bilancio medesimo), ai sensi del secondo comma dell' articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.
Art. 50
 
Gli oneri per gli assegni fissi e per le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali derivanti dall' applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 101, 105 e 106 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1978 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.
Gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono elevati per l' esercizio 1978, rispettivamente di lire 550 milioni, 100 milioni e 50 milioni.
Alla predetta maggiore spesa di lire 700 milioni, prevista per l' esercizio finanziario 1978, si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 3603 - << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> - dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978.
Le spese relative al compenso per lavoro straordinario fanno carico al capitolo 102 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1978 il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità ed al corrispondente capitolo di bilancio degli esercizi successivi.
Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 24 fanno carico al capitolo 205 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1978, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, ed al corrispondente capitolo di bilancio degli esercizi successivi.
Art. 51
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.