Salta al contenuto
ITA
ITA
ENG
FUR
SLO
DE
L'istituzione
Il Consiglio Regionale
Consiglieri
Statuto e norme di attuazione
Regolamento interno
Organizzazione e risorse
Uffici
Sede
Associazione Consiglieri
Gli organi
Il Presidente del Consiglio Regionale
Ufficio di Presidenza
Gruppi consiliari
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari
Giunte
Commissioni
Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione
Conferenza dei Presidenti delle commissioni e del comitato
Le attività
Convocazioni e calendari d'aula
Esiti, resoconti e verbali
Petizioni
Atti di indirizzo
Interpellanze e interrogazioni
Controllo e valutazione delle politiche pubbliche
Affari europei e internazionali
Proposte di referendum abrogativo di legge statale
Procedure di indirizzo e controllo sull'attività internazionale della Regione
Nomine del Consiglio e della Giunta Regionale
Proposte di modifica del Regolamento Interno
Leggi e deliberazioni
Leggi e regolamenti
Iter leggi
Deliberazioni dell'Assemblea
Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza
Il cittadino
Il Consiglio per i cittadini
Le autorità regionali di tutela e garanzia, la biblioteca consiliare, risorse documentali e informative, focus tematici, iniziative, eventi, pubblicazioni e dossier del Consiglio regionale.
Contributo promozione e valorizzazione territorio
Patrocini
SCUOLA E UNIVERSITÀ
Il Consiglio regionale e la scuola
Visite scolastiche
Studenti in Aula
Tirocini curricolari universitari
Comunità linguistiche regionali
Arte, cultura
L'arte e la cultura
Archivio fotografico
Cittadinanza attiva
Petizione
Referendum
Iniziativa di legge popolare
Risorse
Pubblicazioni
Dossier del Servizio giuridico-legislativo
Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività consiliari
Pianificazione strategica
Sala multimediale Tessitori
Costituzione e Statuto
Rendiconto sociale
Comitato regionale per le comunicazioni
Commissione regionale per le pari opportunità
Garante regionale dei diritti della persona
Osservatorio regionale antimafia
Difensore civico regionale
Biblioteca Livio Paladin
persone e uffici
Cerca nel sito
Esegui ricerca
seguici su:
@
Home page
/
leggi regionali
/
ricerca
/
lista
/
sommario legge
/
dettaglio legge
persone e uffici
Ricerca
Esegui ricerca
Invia
LEGGI E REGOLAMENTI
naviga nell'argomento
Introduzione alla banca dati
Leggi regionali
Leggi regionali per materie
Regolamenti
Ricerca cronologica fonti normative
Contatti
Indice:
L.R. n. 9/1977
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Leggi regionali
Legge regionale
25 febbraio 1977
, n.
9
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 1967, n. 18, concernente assegni di studio a favore di studenti universitari, e alla legge regionale 27 agosto 1975, n. 62, concernente provvedimenti per la promozione del diritto allo studio e per lo sviluppo dell' istruzione superiore nella regione - Copertura finanziaria dell' articolo 11 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 e successive modificazioni.
TESTO STORICO
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
Scegli il testo:
TESTO VIGENTE
TESTO STORICO
Formato stampabile:
HTML
-
PDF
-
DOC
Visualizza:
Solo testo
Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 01/03/1977, N. 023
Data di entrata in vigore:
16/03/1977
Materia:
330.02
-
Assistenza scolastica - Diritto allo studio
420.03
-
Edilizia scolastica
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
Il punto a) dell'
articolo 3 della legge regionale 7 agosto 1967, n. 18
, è sostituito dal seguente:
<< a) che appartengano a famiglie aventi un reddito complessivo annuo netto non superiore all' importo di lire 3.000.000, se trattasi di reddito di lavoro dipendente o artigianale o di coltivatore diretto, ed all' importo di lire 2.200.000, se trattasi di reddito proveniente da ogni altra fonte, aumentato di lire 400.000 per ciascun componente, escluso il capo famiglia, a meno che tale non sia lo studente medesimo >>.
Art. 2
La prima parte dell'
articolo 18 della legge regionale 7 agosto 1967, n. 18
, modificata ed integrata dalla
legge regionale 2 aprile 1973 n. 25
, è sostituita dalla seguente:
<< L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad assegnare sovvenzioni all' Opera universitaria dell' Università degli studi di Trieste per le seguenti finalità >>.
Art. 3
Fino a quando la Regione non avrà emanato un provvedimento legislativo per il diritto allo studio, in relazione al trasferimento delle funzioni statali in materia, le provvidenze straordinarie per l' anno scolastico 1975 - 1976, di cui al
Capo I della legge regionale 27 agosto 1975, n. 62
, sono confermate anche per i successivi anni scolastici.
Art. 4
Alla fine del disposto di cui al punto b) dell'
articolo 1 della legge regionale 27 agosto 1975, n. 62
, sono aggiunte le seguenti parole: << anche sotto forma di sussidi in denaro >>.
Art. 5
Il punto c) dell'
articolo 3 della legge regionale 27 agosto 1975, n. 62
, è sostituito dal seguente:
<< c) per il 30 per cento fra tutti i Comuni della regione e per il 20 per cento fra i Comuni colpiti dagli eventi tellurici, dichiarati disastrati o gravemente danneggiati, in proporzione diretta al finanziamento concesso complessivamente nel precedente anno scolastico, per le finalità di cui all' articolo 1 della presente legge >>.
Art. 6
In relazione al disposto di cui all' articolo 2 della presente legge, la denominazione del capitolo 777, dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977, viene così modificata: << Sovvenzioni all' Opera universitaria dell' Università degli studi di Trieste per la sistemazione in stanze od alloggi ammobiliati degli studenti universitari meno abbienti, sussidi per spese di alloggio a studenti universitari esclusi da Case dello Studente per insufficienza di posti letto, borse di studio per posti gratuiti in Case dello studente, nonché interventi a favore di mense universitarie >>.
Art. 7
Gli oneri derivanti dall' articolo 3 della presente legge previsti in lire 5.213.000.000 per il piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980, di cui lire 1.130.000.000 per l' esercizio 1977, fanno carico al capitolo 749 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario e del bilancio stessi.
Art. 8
Per gli oneri previsti dall'
articolo 11 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34
, così come sostituito dall'
articolo 18 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48
, viene istituito " per memoria" nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977- 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977, al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria IX - il capitolo 5102 con la seguente denominazione: << Oneri per la realizzazione di opere di edilizia scolastica, già ammesse ai benefici della
legge regionale 25 agosto 1971, n. 42
- Capo VI - e successive modificazioni ed integrazioni, per le quali i Comuni interessati non dispongono della necessaria copertura finanziaria >>.
Gli stanziamenti da iscriversi al capitolo 5102 saranno determinati - ai sensi dell'
articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15
- con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti sentita la Commissione consiliare competente.
Il precitato capitolo 5102 è istituito a completamento di quelli già previsti con l'
articolo 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15
.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative