Ai fini dell' attuazione del Piano regionale di difesa del patrimonio forestale, si considerano opere e mezzi per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi:
a) l' adozione di tecniche e di specie forestali atte ad assicurare al bosco la migliore funzionalità e resistenza nei confronti degli incendi;
b) gli interventi colturali nei soprassuoli boschivi e le periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate;
c) la formazione di viali tagliafuoco e la costruzione di piste e sentieri per l' accesso e l' attraversamento delle zone boscate, nonché il loro miglioramento e manutenzione;
d) i serbatoi d' acqua, gli invasi, le canalizzazioni, le condutture fisse e mobili, nonché le pompe, i motori e gli impianti di sollevamento d' acqua di qualsiasi tipo;
e) l' impiego di prodotti chimici per l' estinzione degli incendi;
f) le torri ed altri posti di avvistamento e le relative attrezzature;
g) gli apparecchi di osservazione, segnalazione e di comunicazione, fissi e mobili;
h) i mezzi di trasporto e d' intervento;
i) i mezzi aerei e gli apprestamenti relativi al loro impiego;
l) l' addestramento e l' impiego, in economia, di squadre antincendio;
m) la cartografia tecnica e tematica delle zone comprese nel Piano di cui all' articolo 2 della presente legge;
n) la formazione di squadre di volontari a cui l' Amministrazione regionale potrà fornire le attrezzature necessarie all' opera di spegnimento e contributi per la loro costituzione ed addestramento;
o) la distribuzione di generi di conforto, di materiale di rapido consumo, nonché l' equipaggiamento di rapida usura, alle persone direttamente impegnate nelle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi;
p) ogni iniziativa rivolta alla educazione e pubblicizzazione in materia di difesa dei boschi dagli incendi;
q) ogni altra attrezzatura o mezzo idoneo e l' impiego di imprese specializzate.
Le opere ed i mezzi di cui sopra, se compresi nel Piano di cui all' articolo 2, sono a totale carico dell' Amministrazione regionale, la quale è autorizzata all' acquisto di attrezzature speciali nonché il noleggio ovvero all' affitto di aeromobili, mediante particolari convenzioni con enti pubblici o privati.
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi fino al 75% della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione di opere di prevenzione e per l' acquisto di mezzi e attrezzature di cui alle lettere a), c), d), e), f), g), h), e m) dell'
articolo 3 della legge 1 marzo 1975, n. 47, qualora non siano previsti nel Piano regionale antincendi.