Art. 15
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a cooperative agricole e ad agricoltori singoli od associati contributi sino all' 80% della spesa ritenuta ammissibile e comunque sino all' importo massimo di lire 12 milioni per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati rurali e loro pertinenze o di altri immobili di proprietà di cooperative agricole, destinati alla raccolta, trasformazione, manipolazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici o al ricovero di macchine, attrezzi e prodotti medesimi.
Contestualmente al provvedimento di concessione potrà essere corrisposta al beneficiario una anticipazione pari al 50% della spesa ammessa a contributo in conto capitale. Il pagamento della residua aliquota verrà effettuato dopo l' ultimazione e l' accertamento della regolare esecuzione dei lavori.
Nella determinazione delle provvidenze contributive di cui al presente articolo verranno dedotti i benefici eventualmente già conseguiti per il medesimo scopo a termini di leggi regionali o statali.
Qualora il costo delle opere di riparazione o di ricostruzione dei fabbricati di cui al primo comma superi lire 15 milioni, in aggiunta al contributo in conto capitale di cui ai precedenti commi possono essere concessi, sulla spesa ammissibile eccedente i 15 milioni, concorsi nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi a tasso di interesse agevolato del 4%, alle condizioni e con le modalità previste dall'
articolo 7 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35.
Le domande volte a beneficiare delle provvidenze di cui al presente articolo dovranno pervenire, entro il 30 giugno 1977, agli uffici del Servizio autonomo dell' Economia montana e agli Ispettorati provinciali dell' agricoltura, secondo le rispettive competenze territoriali.
Art. 17
Le disposizioni di cui all'
articolo 19 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, in materia di impegno a non cedere, alienare o distogliere dal previsto impiego il bestiame da riproduzione, si applicano anche nei riguardi di coloro che beneficiano delle provvidenze indicate al precedente comma.
Agli interventi previsti dal precedente articolo 15 si applicano le disposizioni in materia di competenze e procedure di cui al secondo, terzo, quarto e
quinto comma dell' articolo 22 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, nonché quelle in materia di obbligo a non cedere, alienare o distogliere le strutture, previste dall' articolo 19 della medesima legge regionale.
I benefici previsti dagli articoli 6, 7 e 16 della
legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come modificati per effetto della presente legge, nonché dal precedente articolo 15, possono essere concessi anche agli agricoltori singoli od associati le cui aziende siano ubicate in Comuni non compresi nelle delimitazioni di cui all'
articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, purché i danni sofferti siano direttamente ed esclusivamente conseguenti agli eventi tellurici verificatisi a partire dal maggio 1976, previa domanda da presentarsi ai competenti uffici entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Art. 18
Per le finalità previste dall'
articolo 2, primo comma, della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, in relazione al disposto di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge, è autorizzata, per l' esercizio 1977, la spesa di lire 2600 milioni a carico del capitolo 6197 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977.
Per le finalità previste dall'
articolo 2, secondo comma, della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, in relazione al disposto di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge, è autorizzata, per l' esercizio 1977, la spesa di lire 450 milioni a carico del capitolo 6198 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977.
Per le finalità previste dall'
articolo 4 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come sostituito dall' articolo 4 della presente legge, è autorizzata, per lo esercizio 1977, la spesa di lire 50 milioni, a carico del capitolo 6339 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977.
In relazione al disposto del precedente articolo 4, la denominazione del capitolo 6339 viene così modificata: << Sovvenzioni e contributi per le anticipazioni colturali perdute e per le lavorazioni eseguite, nonché per il ripristino della produttività e della coltivabilità dei terreni agricoli >>.
Per le finalità previste dall'
articolo 11 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, in relazione al disposto di cui all' articolo 1 della presente legge, è autorizzata, per l' esercizio 1977, la spesa di lire 50 milioni a carico del capitolo 6340 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977.
Per le finalità previste dall'
articolo 5 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come modificato dall' articolo 5 della presente legge, ed in relazione al precedente articolo 1, sono autorizzate ulteriori due annualità del limite di impegno di lire 1 miliardo, che saranno iscritte, nella misura di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari 1979 e 1980, sul capitolo 6341 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1977-1980, il cui stanziamento viene elevato di lire 2 miliardi per il piano medesimo.
In relazione al disposto dell' articolo 5 della presente legge, la denominazione del capitolo 6341 viene così modificata: << Concorso negli interessi sui prestiti di soccorso ad ammortamento quinquennale a favore delle aziende agricole ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'
articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, che abbiano subito danni a seguito degli eventi tellurici a partire dal maggio 1976 >>.
Per le finalità di cui all' articolo 6, primo, secondo e terzo comma, della
legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come modificato dall' articolo 6 della presente legge ed in relazione al disposto del precedente articolo 1, è autorizzata, per l' esercizio 1977, la spesa di lire 500 milioni a carico del capitolo 6342 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977.
In relazione al disposto dell' articolo 6 della presente legge, la denominazione del capitolo 6342 viene così modificata: << Contributi per la riparazione e l' ampliamento dei fabbricati, annessi e pertinenze inerenti agli impianti collettivi di raccolta, conservazione, trasformazione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli alle cooperative agricole, agli allevamenti zootecnici a base associativa ed alle malghe, che abbiano subito danni non irrimediabili per effetto degli eventi tellurici, nonché per la riparazione o sostituzione delle pertinenze, delle attrezzature fisse e mobili e dei macchinari >>.
Per le finalità previste dall'
articolo 10 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come modificato dall' articolo 8 della presente legge ed in relazione al disposto del precedente articolo 1, è autorizzata, per l' esercizio 1977, la spesa di lire 1.500 milioni a carico del capitolo 6345 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977.
In relazione al disposto dell' articolo 8 della presente legge la denominazione del capitolo 6345 viene così modificata: << Contributi alla cooperativa dei produttori zootecnici del Friuli " Friulcarne" per la ricostruzione del patrimonio zootecnico andato perduto, disperso, macellato oppure distrutto per ragioni sanitarie, o venduto, al fine di favorire la ripresa produttiva del settore >>.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977 viene istituito, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 6358 con la denominazione: << Contributo straordinario alla cooperativa dei produttori zootecnici del Friuli - Venezia Giulia " Friulcarne" per le maggiori spese sostenute per operazioni straordinarie attinenti il bestiame svolte in occasione degli eventi tellurici del maggio 1976 e successivi, quali i trasporti, la macellazione, la conservazione e commercializzazione delle carni, la distruzione di animali ed oneri connessi >>, e con lo stanziamento di lire 100 milioni, per l' esercizio 1977.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, viene istituito, al Titolo II - Sezione V Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 6359 con la denominazione: << Contributi ad allevatori, singoli od associati, che attuino il miglioramento del proprio patrimonio zootecnico mediante l' acquisto di bestiame selezionato da riproduzione, per incentivare la ripresa produttiva del settore nelle zone colpite da eventi tellurici >>, e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l' esercizio 1977.
Per le finalità previste dall'
articolo 12 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come sostituito dall' articolo 10 della presente legge ed in relazione al disposto del precedente articolo 1, è autorizzata, per l' esercizio 1977, la spesa di lire 8500 milioni a carico del capitolo 6346 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977.
Per le finalità di cui all'
articolo 13 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come sostituito dall' articolo 11 della presente legge ed in relazione al disposto del precedente articolo 1, è autorizzata, per l' esercizio 1977, la spesa di lire 350 milioni a carico del capitolo 6347 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977.
In relazione al disposto di cui al precedente articolo 11, la denominazione del capitolo 6347 viene così modificata: << Contributi agli allevatori che abbiano provveduto direttamente al mantenimento del bestiame e che abbiano incontrato grave disagio per il governo e l' alimentazione del medesimo >>.
Art. 22
Per le finalità previste dall' articolo 15, quarto comma, della presente legge, è autorizzato, per l' esercizio finanziario 1977, il limite d' impegno di lire 300 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1996.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977 viene istituito, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI, il capitolo 6361 con la denominazione: << Concorso negli interessi sui mutui integrativi contratti per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati rurali e loro pertinenze destinati alla raccolta, trasformazione, manipolazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, o al ricovero di macchine, attrezzi e prodotti medesimi >>, e con lo stanziamento complessivo di lire 1200 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 300 milioni per l' esercizio 1977.
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.