LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7

Modifiche ed integrazioni alla LR 29 luglio 1976, n. 35, concernente " Provvedimenti per la ripresa produttiva delle aziende agricole colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976".

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/01/1977
Materia:
210.01 - Agricoltura
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
La locuzione << eventi tellurici del maggio 1976 >> ricorrente nel titolo e nel testo della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, nonché negli atti amministrativi, deve essere intesa come << eventi tellurici verificatisi a partire dal maggio 1976 >>.
Agli effetti degli interventi previsti dalla legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come modificata ed integrata dalla presente legge, la consistenza originaria delle aziende, o degli impianti collettivi, o di altre strutture va riferita alla data in cui si sono verificati gli eventi tellurici.
Coloro che hanno subito danni successivamente al maggio 1976 - ivi compresi coloro che già abbiano presentato domanda di intervento ai sensi della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 - possono presentare domanda in relazione a tali danni.
Art. 2
 
All' articolo 1 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, dopo l' espressione << in attuazione delle norme previste dal DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336 >>, va aggiunta l' espressione << nonché dal DL 18 settembre 1976, n. 648, convertito nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 >>.
Art. 3
 
Il periodo di sei mesi fissato dall' articolo 3 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, è prorogato di ulteriori quattro mesi.
Art. 4
 
L' articolo 4 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, è sostituito dal seguente:
<< Art. 4
 
Ai conduttori di aziende agricole le cui colture siano state compromesse per cause derivanti da eventi tellurici e/o dalle conseguenti occupazioni di urgenza per l' installazione di tende, prefabbricati, deposito di materiali e simili potranno concedersi sovvenzioni per le anticipazioni colturali perdute e per le lavorazioni eseguite fino all' importo massimo di lire un milione per ettaro, secondo parametri da stabilirsi, in base alle qualità di coltura, con deliberazione giuntale.
Per il ripristino della produttività e coltivabilità dei terreni agricoli per caduta massi, crollo macerie o dissesti idrogeologici in genere, conseguenti agli eventi tellurici, si provvede con contributi del 100% del costo ritenuto ammissibile per detto ripristino.
Per le occupazioni temporanee e d' urgenza saranno osservate, inoltre, dagli occupanti, le norme di cui all' articolo 4 del DL 13 luglio 1976, n. 476, convertito con modificazioni nella legge 19 agosto 1976, n. 570. >>

È fatta salva la possibilità di accoglimento, in alternativa, delle domande già pervenute alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
 
Il primo ed il secondo comma dell' articolo 5 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, sono sostituiti dai seguenti:
<< Per far fronte alla diminuzione di reddito delle aziende agricole, ivi comprese le Società cooperative che conducono terreni e/o allevano bestiame, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, che abbiano subito danni a seguito degli eventi tellurici verificatisi a partire dal 6 maggio 1976, potranno essere concessi concorsi negli interessi sui prestiti di soccorso ad ammortamento quinquennale di importo non superiore a 10 milioni commisurati alla superficie aziendale condotta ed al numero dei capi di bestiame allevati, secondo parametri stabiliti con deliberazione giuntale, con priorità per le aziende ubicate nei comuni indicati ai sensi dell' articolo 20 del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, nonché di quelli indicati ai sensi dell' articolo 11 del DL 18 settembre 1976, n. 648, convertito nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.
Le domande per beneficiare di detti prestiti dovranno essere presentate agli uffici del Servizio autonomo della economia montana e degli Ispettorati provinciali dell' agricoltura entro il 31 marzo 1977. >>

In deroga alle norme vigenti giusta il sesto comma dell' articolo 1 del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, le domande di prestito già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono per ammortamento quinquennale, salva esplicita dichiarazione contraria del richiedente.
Art. 6
 
Il primo comma dell' articolo 6 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, è sostituito dal seguente:
<< L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino all' 80% della spesa ritenuta ammissibile per la riparazione, anche di parte, dei fabbricati, annessi e pertinenze inerenti agli impianti collettivi di raccolta, conservazione, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, alle cooperative agricole, agli allevamenti zootecnici a base associativa e alle malghe, che abbiano subito danni non irrimediabili per effetto degli eventi tellurici. >>

Il contributo di cui all' articolo 6 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, può essere concesso anche alle società cooperative agricole, che abbiano in comodato i fabbricati danneggiati, purché i proprietari non provvedano o non intendano provvedere alla riparazione.
Art. 7
 
All' articolo 9 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, è aggiunto il seguente comma:
<< I contributi di cui al precedente comma non sono cumulabili con quelli previsti al punto 2) dell' articolo 8 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni. >>

Art. 8
 
Il primo comma dell' articolo 10 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, è sostituito dai seguenti:
<< Al fine di favorire la ricostituzione del patrimonio zootecnico e la ripresa produttiva del settore, per la sostituzione del bestiame bovino, equino, suino, caprino ed ovino che sia andato perduto, disperso, distrutto per ragioni sanitarie o che sia stato comunque macellato per necessità od esigenze connesse con gli eventi tellurici, sarà dato incarico alla cooperativa dei produttori zootecnici del Friuli - Venezia Giulia " Friulcarne" di provvedere al reperimento e alla assegnazione del bestiame agli aventi diritto, di concerto con le Associazioni provinciali degli allevatori.
Potrà essere sostituito - previa detrazione di quanto realizzato - anche il bestiame che sia stato venduto a partire dal 6 maggio 1976 tramite le Associazioni provinciali degli allevatori per necessità od esigenze connesse con gli eventi tellurici. >>

Art. 9
 
Dopo l' articolo 10 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, sono inseriti i seguenti:
<< Art. 10 bis
 
Al fine di sovvenire alle maggiori spese sostenute dalla Cooperativa dei produttori zootecnici del Friuli - Venezia Giulia " Friulcarne" per le operazioni straordinarie attinenti il bestiame svolte in occasione degli eventi tellurici del maggio 1976 e successivi, quali i trasporti, le macellazioni, la conservazione e commercializzazione delle carni, le distruzioni di animali ed oneri connessi, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di lire 100 milioni.
Art. 10 ter
 
Per incentivare la ripresa produttiva del settore zootecnico nelle zone colpite da eventi tellurici, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino ad un massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile per l' acquisto di bestiame selezionato da riproduzione, appartenente alle varie specie animali.
In caso di sostituzione con animali di specie diversa da quella originariamente detenuta, si farà riferimento a parametri di equivalenza da stabilirsi con deliberazione giuntale.
Detti contributi potranno essere concessi ad allevatori che intendano attuare il miglioramento del proprio patrimonio zootecnico, per un numero di capi equivalenti alla originaria consistenza, riferita al bestiame posseduto o, se più favorevole, alle poste stalla esistenti alla data del 6 maggio 1976 o dei successivi eventi tellurici, aumentato fino ad un massimo del 50%.
Per le stalle sociali o interaziendali i contributi di cui ai commi precedenti possono essere concessi fino ad un massimo del 70% della spesa ritenuta ammissibile nei limiti della accertata potenzialità produttiva delle aziende.
Le domande di contributo verranno presentate agli uffici del Servizio autonomo dell' economia montana e agli Ispettorati provinciali dell' agricoltura secondo le rispettive competenze.
I contributi previsti dal presente articolo non sono cumulabili con quelli di cui all' articolo 2 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni. >>

Art. 10
 
L' articolo 12 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, è sostituito dal seguente:
<< Art. 12
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino all' 80% della spesa ammissibile, intesa quale spesa relativa all' acquisto o alla riparazione, necessaria per la ricostituzione delle scorte morte, distrutte o danneggiate per effetto degli eventi tellurici.
Le domande di contributo, che dovranno specificare dettagliatamente la natura, la quantità ed il valore dei beni perduti o danneggiati, verranno presentate agli Uffici di cui al quinto e sesto comma del precedente articolo 10.
Il beneficiario del contributo dovrà documentare la spesa per la ricostituzione con fattura comprovante l' acquisto o la riparazione.
Nel caso che l' entità del danno relativo alle scorte morte non superi lire 625.000 e limitatamente alle aziende ricadenti nei Comuni indicati a termini dell' articolo 20 del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell' articolo 11 del DL 18 settembre 1976, n. 648, convertito nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, il contributo potrà essere concesso, in deroga a quanto previsto dal precedente comma, sulla perdita subita, in base alla domanda corredata dalla seguente documentazione semplificata:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa nei modi previsti dall' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale sono indicati i danni subiti;
- dichiarazione con cui il richiedente si impegna a reimpiegare il contributo richiesto per la ricostituzione delle scorte morte perdute, con firma autenticata nelle forme di rito. >>


Art. 11
 
L' articolo 13 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, è sostituito dal seguente:
<< Art. 13
 
Agli allevatori che abbiano provveduto direttamente al mantenimento del bestiame e che abbiano incontrato grave disagio per il governo e l' alimentazione del medesimo può essere concessa una sovvenzione di lire 30.000 per ogni capo di bestiame bovino ed equino e di lire 10.000 per ogni capo ovino, caprino e suino posseduti e comunque fino ad un contributo massimo di lire 1 milione. >>

Art. 12
 
L' articolo 15 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, è sostituito dal seguente:
<< Art. 15
 
Nei Comuni indicati ai sensi dell' articolo 20 del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, nonché in quelli indicati ai sensi dell' articolo 11 del DL 18 settembre 1976, n. 648, convertito nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, l' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura, previa acquisizione della proprietà o del diritto di superficie di idonee aree, è abilitato alla costruzione di ricoveri e relativi annessi per la sistemazione del bestiame di agricoltori singoli od associati.
Detti interventi sono subordinati alla presentazione di richiesta da parte degli agricoltori interessati ed all' autorizzazione dell' Assessorato regionale dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana.
Con successiva legge regionale saranno stabilite norme per la destinazione di tali ricoveri e per la concessione dei medesimi ad operatori agricoli singoli od associati, con particolari agevolazioni per le cooperative agricole regolarmente costituite e per le aziende comunque associate. >>

Art. 13
 
L' articolo 16 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, è sostituito dal seguente:
<< Art. 16
 
Per favorire la ripresa produttiva delle aziende agricole singole od associate, compresi gli allevamenti interaziendali, danneggiati dagli eventi tellurici verificatisi a partire dal 6 maggio 1976, l' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura è autorizzato a concedere contributi a fondo perduto, da destinare alla ricostruzione delle stalle e relativi annessi, distrutte o demolite.
I contributi di cui al precedente comma verranno concessi mediante applicazione di una misura unitaria per ciascun capo di bestiame bovino adulto posseduto, o posta stalla esistente, alla data del 6 maggio 1976 o dei successivi eventi tellurici, differenziata per scaglioni come dal seguente prospetto:
1) L. 900.000 pro capite per i primi 5 capi bovini;
2) L. 800.000 pro capite dal sesto al decimo capo bovino;
3) L. 700.000 pro capite dall' undicesimo al ventesimo capo bovino;
4) L. 600.000 pro capite oltre i venti capi bovini.

Per i territori di cui all' articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, la misura unitaria prevista del precedente comma è aumentata di lire 200.000.
L' ERSA è altresì autorizzata a concedere contributi a fondo perduto nella misura massima dell' 80% della spesa ammissibile, e comunque in misura non superiore ai parametri come sopra stabiliti, per il ripristino e il miglioramento delle stalle con i relativi annessi.
Per il ripristino e la ricostruzione delle strutture degli allevamenti avicunicoli ed altri allevamenti specializzati, l' ERSA potrà concedere un contributo a fondo perduto nella misura massima del 50% della spesa ammissibile.
Gli interessati potranno ampliare le stalle, i relativi annessi e le strutture avicunicole fino ad un massimo del 50% della originaria consistenza, riferita, nel caso delle stalle, alla condizione più favorevole, in alternativa, ai capi o alle poste stalla e con la possibilità di arrotondamento a 10 soggetti per gli allevatori con meno di 7 capi o poste stalla; in tali casi il contributo previsto ai sensi dei commi precedenti verrà proporzionalmente aumentato.
I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con le provvidenze di cui all' articolo 4 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni.
Le domande di contributo, corredate di un progetto della stalla, degli annessi e delle strutture avicunicole da ricostruire e della relativa licenza edilizia, verranno presentate all' ERSA che dovrà acquisire il parere della Commissione comunale di cui al precedente articolo 14.
Qualora la Commissione predetta non esprima il proprio parere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, l' ERSA darà corso direttamente all' istruttoria delle domande provvedendo d' ufficio agli accertamenti.
Per le domande di contributo per il ripristino si prescinde dall' obbligo del progetto, fermo il parere della Commissione di cui al precedente articolo 14.
L' autorizzazione alla esecuzione dei lavori, nel rispetto delle norme antisismiche, rilasciata dal sindaco, terrà luogo della licenza edilizia.
Contestualmente al provvedimento di concessione verrà corrisposta al beneficiario una anticipazione pari alla metà dell' importo del contributo. Il pagamento della residua aliquota verrà effettuato dopo l' ultimazione e l' accertamento della regolare esecuzione dei lavori da parte dell' ERSA.
Qualora la stalla e i relativi annessi siano pertinenti ad un fondo agricolo condotto in affitto, a colonia o a mezzadria, se il proprietario del fondo non assume le necessarie iniziative per la ricostruzione o le riparazioni entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, il fittavolo, il colono o il mezzadro possono sostituirsi ai sensi dell' art. 1577 del Codice Civile.
In tal caso i contributi previsti dal precedente comma possono essere concessi direttamente al conduttore o al mezzadro.
Per le cooperative e le aziende associate, la concessione dei contributi di cui al presente articolo è subordinata al parere favorevole della Comunità montana competente per territorio o del Consorzio di comuni denominato Comunità collinare del Friuli per i Comuni che allo stesso aderiscono. >>

Art. 14
 
Dalla entrata in vigore della presente legge l' Amministrazione regionale provvede direttamente alla concessione dei contributi di cui all' articolo 16 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come sostituito dal precedente articolo 13.
Il Servizio autonomo dell' Economia montana e gli Ispettorati provinciali dell' agricoltura, per i territori di rispettiva competenza, sostituiscono l' ERSA ad ogni conseguente effetto, salvo il perfezionamento delle pratiche in corso alla data medesima.
Art. 15
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a cooperative agricole e ad agricoltori singoli od associati contributi sino all' 80% della spesa ritenuta ammissibile e comunque sino all' importo massimo di lire 12 milioni per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati rurali e loro pertinenze o di altri immobili di proprietà di cooperative agricole, destinati alla raccolta, trasformazione, manipolazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici o al ricovero di macchine, attrezzi e prodotti medesimi.
Contestualmente al provvedimento di concessione potrà essere corrisposta al beneficiario una anticipazione pari al 50% della spesa ammessa a contributo in conto capitale. Il pagamento della residua aliquota verrà effettuato dopo l' ultimazione e l' accertamento della regolare esecuzione dei lavori.
Nella determinazione delle provvidenze contributive di cui al presente articolo verranno dedotti i benefici eventualmente già conseguiti per il medesimo scopo a termini di leggi regionali o statali.
Qualora il costo delle opere di riparazione o di ricostruzione dei fabbricati di cui al primo comma superi lire 15 milioni, in aggiunta al contributo in conto capitale di cui ai precedenti commi possono essere concessi, sulla spesa ammissibile eccedente i 15 milioni, concorsi nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi a tasso di interesse agevolato del 4%, alle condizioni e con le modalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35.
Le domande volte a beneficiare delle provvidenze di cui al presente articolo dovranno pervenire, entro il 30 giugno 1977, agli uffici del Servizio autonomo dell' Economia montana e agli Ispettorati provinciali dell' agricoltura, secondo le rispettive competenze territoriali.
Le Commissioni previste dall' articolo 14 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, esprimeranno un parere anche sulle domande volte ad ottenere le provvidenze previste dal presente articolo.
Art. 16
 
Il terzo e quarto comma dell' articolo 22 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, sono sostituiti dai seguenti:
<< Per le aperture di credito che potranno essere disposte per i pagamenti di cui al presente articolo non si osservano le limitazioni previste dagli articoli 56 e 59 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni e integrazioni.
Le somministrazioni dei fondi, per i fini di cui ai precedenti commi, potranno essere effettuati, per ciascun capitolo di spesa, mediante ordini di accreditamento senza alcun limite di spesa. >>

Art. 17
 
Le competenze e procedure di cui al primo, terzo e quarto comma dell' articolo 22 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come modificato dal precedente articolo 16, si intendono stabilite anche per le provvidenze previste all' articolo 10 ter introdotto nella citata legge regionale in base al disposto del precedente articolo 9.
Le disposizioni di cui all' articolo 19 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, in materia di impegno a non cedere, alienare o distogliere dal previsto impiego il bestiame da riproduzione, si applicano anche nei riguardi di coloro che beneficiano delle provvidenze indicate al precedente comma.
Agli interventi previsti dal precedente articolo 15 si applicano le disposizioni in materia di competenze e procedure di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma dell' articolo 22 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, nonché quelle in materia di obbligo a non cedere, alienare o distogliere le strutture, previste dall' articolo 19 della medesima legge regionale.
Per gli interventi di cui alla presente legge si applica l' articolo della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35.
I benefici previsti dagli articoli 6, 7 e 16 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come modificati per effetto della presente legge, nonché dal precedente articolo 15, possono essere concessi anche agli agricoltori singoli od associati le cui aziende siano ubicate in Comuni non compresi nelle delimitazioni di cui all' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, purché i danni sofferti siano direttamente ed esclusivamente conseguenti agli eventi tellurici verificatisi a partire dal maggio 1976, previa domanda da presentarsi ai competenti uffici entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Art. 18
 
Per le finalità previste dall' articolo 2, primo comma, della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, in relazione al disposto di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge, è autorizzata, per l' esercizio 1977, la spesa di lire 2600 milioni a carico del capitolo 6197 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977.
Per le finalità previste dall' articolo 2, secondo comma, della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, in relazione al disposto di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge, è autorizzata, per l' esercizio 1977, la spesa di lire 450 milioni a carico del capitolo 6198 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977.
Per le finalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come sostituito dall' articolo 4 della presente legge, è autorizzata, per lo esercizio 1977, la spesa di lire 50 milioni, a carico del capitolo 6339 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977.
In relazione al disposto del precedente articolo 4, la denominazione del capitolo 6339 viene così modificata: << Sovvenzioni e contributi per le anticipazioni colturali perdute e per le lavorazioni eseguite, nonché per il ripristino della produttività e della coltivabilità dei terreni agricoli >>.
Per le finalità previste dall' articolo 11 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, in relazione al disposto di cui all' articolo 1 della presente legge, è autorizzata, per l' esercizio 1977, la spesa di lire 50 milioni a carico del capitolo 6340 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977.
Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come modificato dall' articolo 5 della presente legge, ed in relazione al precedente articolo 1, sono autorizzate ulteriori due annualità del limite di impegno di lire 1 miliardo, che saranno iscritte, nella misura di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari 1979 e 1980, sul capitolo 6341 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1977-1980, il cui stanziamento viene elevato di lire 2 miliardi per il piano medesimo.
In relazione al disposto dell' articolo 5 della presente legge, la denominazione del capitolo 6341 viene così modificata: << Concorso negli interessi sui prestiti di soccorso ad ammortamento quinquennale a favore delle aziende agricole ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, che abbiano subito danni a seguito degli eventi tellurici a partire dal maggio 1976 >>.
Per le finalità di cui all' articolo 6, primo, secondo e terzo comma, della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come modificato dall' articolo 6 della presente legge ed in relazione al disposto del precedente articolo 1, è autorizzata, per l' esercizio 1977, la spesa di lire 500 milioni a carico del capitolo 6342 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977.
In relazione al disposto dell' articolo 6 della presente legge, la denominazione del capitolo 6342 viene così modificata: << Contributi per la riparazione e l' ampliamento dei fabbricati, annessi e pertinenze inerenti agli impianti collettivi di raccolta, conservazione, trasformazione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli alle cooperative agricole, agli allevamenti zootecnici a base associativa ed alle malghe, che abbiano subito danni non irrimediabili per effetto degli eventi tellurici, nonché per la riparazione o sostituzione delle pertinenze, delle attrezzature fisse e mobili e dei macchinari >>.
Per le finalità previste dall' articolo 10 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come modificato dall' articolo 8 della presente legge ed in relazione al disposto del precedente articolo 1, è autorizzata, per l' esercizio 1977, la spesa di lire 1.500 milioni a carico del capitolo 6345 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977.
In relazione al disposto dell' articolo 8 della presente legge la denominazione del capitolo 6345 viene così modificata: << Contributi alla cooperativa dei produttori zootecnici del Friuli " Friulcarne" per la ricostruzione del patrimonio zootecnico andato perduto, disperso, macellato oppure distrutto per ragioni sanitarie, o venduto, al fine di favorire la ripresa produttiva del settore >>.
Per le finalità previste dall' articolo 10 bis della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, inserito con l' articolo 9 della presente legge, è autorizzata, per l' esercizio 1977, la spesa di lire 100 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977 viene istituito, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 6358 con la denominazione: << Contributo straordinario alla cooperativa dei produttori zootecnici del Friuli - Venezia Giulia " Friulcarne" per le maggiori spese sostenute per operazioni straordinarie attinenti il bestiame svolte in occasione degli eventi tellurici del maggio 1976 e successivi, quali i trasporti, la macellazione, la conservazione e commercializzazione delle carni, la distruzione di animali ed oneri connessi >>, e con lo stanziamento di lire 100 milioni, per l' esercizio 1977.
Per le finalità previste dall' articolo 10 ter della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, inserito con l' articolo 9 della presente legge, è autorizzata, per l' esercizio 1977, la spesa di lire 500 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, viene istituito, al Titolo II - Sezione V Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 6359 con la denominazione: << Contributi ad allevatori, singoli od associati, che attuino il miglioramento del proprio patrimonio zootecnico mediante l' acquisto di bestiame selezionato da riproduzione, per incentivare la ripresa produttiva del settore nelle zone colpite da eventi tellurici >>, e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l' esercizio 1977.
Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come sostituito dall' articolo 10 della presente legge ed in relazione al disposto del precedente articolo 1, è autorizzata, per l' esercizio 1977, la spesa di lire 8500 milioni a carico del capitolo 6346 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977.
Per le finalità di cui all' articolo 13 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come sostituito dall' articolo 11 della presente legge ed in relazione al disposto del precedente articolo 1, è autorizzata, per l' esercizio 1977, la spesa di lire 350 milioni a carico del capitolo 6347 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977.
In relazione al disposto di cui al precedente articolo 11, la denominazione del capitolo 6347 viene così modificata: << Contributi agli allevatori che abbiano provveduto direttamente al mantenimento del bestiame e che abbiano incontrato grave disagio per il governo e l' alimentazione del medesimo >>.
Art. 19
 
Per le finalità previste dall' articolo 15 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come sostituito dall' articolo 12 della presente legge, è autorizzata la concessione, per l' esercizio finanziario 1977, all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura, di un ulteriore contributo straordinario di lire un miliardo.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1977-1980 e del bilancio 1977 è istituito, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI, il capitolo 6348 con la denominazione: << Contributo straordinario all' ERSA per l' acquisizione di idonee aree per la costruzione di ricoveri e relativi annessi per la sistemazione del bestiame di agricoltori singoli od associati >> e con lo stanziamento di 1000 milioni per l' esercizio 1977.
Art. 20
 
Per le finalità previste dagli articoli 13 e 14 della presente legge, è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 9000 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, è istituito, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI, il capitolo 6362 con la denominazione: << Contributi per la ricostruzione, il ripristino, l' ampliamento ed il miglioramento delle stalle e relativi annessi, nonché per la ricostruzione, il ripristino e l' ampliamento delle strutture avicunicole >> e con lo stanziamento di lire 9000 milioni per l' esercizio 1977.
Art. 21
 
Per le finalità previste dall' articolo 15, primo comma, della presente legge, viene istituito << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI, il capitolo 6360 con la denominazione: << Contributi per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati rurali e loro pertinenze o di altri immobili di proprietà di cooperative agricole, destinati alla raccolta, trasformazione, manipolazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici o al ricovero di macchine, attrezzi e prodotti medesimi >>.
Art. 22
 
Per le finalità previste dall' articolo 15, quarto comma, della presente legge, è autorizzato, per l' esercizio finanziario 1977, il limite d' impegno di lire 300 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1996.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977 viene istituito, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI, il capitolo 6361 con la denominazione: << Concorso negli interessi sui mutui integrativi contratti per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati rurali e loro pertinenze destinati alla raccolta, trasformazione, manipolazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, o al ricovero di macchine, attrezzi e prodotti medesimi >>, e con lo stanziamento complessivo di lire 1200 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 300 milioni per l' esercizio 1977.
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 23
 
All' onere complessivo di lire 27.800 milioni per gli esercizi 1977-1980, di cui lire 24.900 milioni per l' esercizio 1977, previsto dai precedenti articoli 18, 19, 20 e 22, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990: << Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici dell' anno 1976 nel Friuli - Venezia Giulia >> dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi dal 1977 al 1980 e del bilancio per l' esercizio 1977.
Art. 24
 
I capitoli di spesa 6348, 6358, 6359, 6360, 6361 e 6362 sono istituiti a completamento di quelli già previsti dallo articolo 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.
Art. 25
 
Le provvidenze ed agevolazioni della presente legge si applicano a tutti gli interventi previsti dalla legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come modificata dalla presente legge.
Art. 26
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia.