Art. 1
Al fine di assicurare un costante collegamento con le comunità locali delle zone colpite dal sisma e al fine di promuovere la partecipazione delle comunità stesse all' opera di ricostruzione è istituita una Consulta straordinaria delle autonomie locali.
La Consulta è composta da:
a) i Presidenti, o loro delegati, delle Amministrazioni provinciali di Udine, Pordenone e Gorizia;
b) i Presidenti, o loro delegati delle Comunità montane e Collinare nella cui circoscrizione territoriale ricadono le zone colpite dal sisma;
c) i Presidenti, o loro delegati, delle sezioni regionali della Associazione nazionale comuni italiani ( ANCI ) e dell' Unione province italiane ( UPI );
d) due Sindaci in rappresentanza dei Comuni interessati alla ricostruzione e non ricadenti nell' ambito territoriale delle Comunità di cui al precedente punto b), eletti rispettivamente dall' Assemblea dei sindaci dei Comuni interessati della Provincia di Udine e della Provincia di Pordenone.
In particolare detto organismo dovrà essere sentito sulle iniziative legislative assunte dalla Giunta regionale per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma.
Lo stesso organismo esamina, inoltre, periodicamente lo stato di attuazione degli atti e dei programmi finalizzati alla ricostruzione.
Ai lavori della Consulta possono venir invitati, per essere direttamente intesi riguardo ai singoli argomenti inerenti i settori di rispettiva competenza, i Presidenti dell' ESA, e dell' ERSA nonché di altri enti regionali in qualche modo interessati ai problemi all' ordine del giorno.
Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un funzionario della Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli.
Art. 2
L'
articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, è sostituito dal seguente:
<< Art. 1
Per garantire un più efficace e spedito espletamento delle funzioni che siano in attuazione di leggi statali e regionali emanate a favore delle popolazioni e delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio e settembre 1976 e in dipendenza degli eventi stessi, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 6 e seguenti della
legge regionale 31 agosto 1964, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, il Presidente della Giunta regionale è competente, in via straordinaria, non oltre il 31 dicembre 1981 e per la parte non delegata o comunque non delegabile ai sensi dell' articolo 11 dello Statuto regionale agli Enti locali e alle Comunità montane e Collinare, in armonia con la
legge 8 agosto 1977, n. 546:
a) a operare gli interventi, già devoluti ad altri Assessori regionali, diretti alla ricostruzione delle zone colpite, ivi compresi quelli attinenti alla demolizione di edifici e di manufatti pericolanti e alla rimozione delle macerie, nonché quelli concernenti la vigilanza, il controllo e la consulenza in merito agli strumenti urbanistici di livello comunale dei Comuni disastrati e gravemente danneggiati, indicati nel DPGR del 20 maggio 1976 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) a coordinare gli interventi socio - assistenziali diretti alla normalizzazione della vita sociale ed economica nelle zone medesime.
Il Presidente della Giunta regionale designa, ai sensi dell' articolo 43 dello Statuto regionale, l' Assessore effettivo che lo sostituisce nella trattazione degli affari di cui al primo comma in caso di assenza o di impedimento.
Nella trattazione degli affari di cui al primo comma il Presidente della Giunta regionale osserva le direttive approvate dalla Giunta stessa, previo parere della Commissione consiliare speciale.
Periodicamente e, comunque, quando ne ricorra l' esigenza o ne sia richiesto, il Presidente della Giunta regionale informa la Commissione consiliare speciale sullo stato di attuazione delle leggi di intervento a favore delle zone e delle popolazioni colpite. >>
Art. 3
L'
articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, è sostituito dal seguente:
<< Art. 2
Nell' esercizio delle funzioni di cui all' articolo precedente, il Presidente della Giunta regionale si avvale di una Segreteria generale straordinaria con sede in Udine, cui è preposto un Segretario generale straordinario, e che si articola nelle seguenti ripartizioni:
- Ripartizione amministrativa
- Ripartizione tecnica - Ripartizione dell' assistenza. >>
Art. 4
Il Segretario generale straordinario per la ricostruzione coadiuva direttamente il Presidente della Giunta regionale nell' esercizio delle attribuzioni amministrative e tecniche di cui all'
articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, come sostituito dall' articolo 2 della presente legge e in particolare nella sovrintendenza alle Ripartizioni, in modo da assicurarne il coordinamento e la continuità delle funzioni; propone al Presidente i provvedimenti di sua competenza e in questo ambito dispone per quelli dovuti da organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi e non sia all' uopo previsto dalla legge l' intervento di altri organi amministrativi; può essere nominato dal Presidente della Giunta regionale ufficiale rogante aggiunto per l' attività connessa alla ricostruzione; assiste ai lavori della Giunta regionale e della Commissione consiliare speciale, oltre a quelli della Consulta di cui al precedente articolo 1, quando i rispettivi Presidenti ne ravvisino la necessità.
Art. 5
È fatta salva la facoltà del Presidente della Giunta regionale di avocare, in tutto o in parte, a favore proprio le attribuzioni di cui al precedente comma, su deliberazione motivata della Giunta regionale da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, e di delegarle al Segretario generale straordinario o ad altro dirigente di ripartizione.
Al dirigente della Ripartizione amministrativa spetta inoltre di sostituire con funzioni vicarie, in caso di assenza o impedimento, il Segretario generale straordinario.
La Ripartizione amministrativa potrà provvedere alla fornitura dei mobili, dell' attrezzatura, degli strumenti e di quant' altro necessario alla Segreteria generale straordinaria per lo svolgimento dei suoi compiti. A tale scopo potranno essere disposte delle aperture di credito.
Art. 6
La Ripartizione tecnica svolge i compiti di carattere tecnico che la presente legge demanda alla Segreteria generale straordinaria, nonché i compiti che le verranno demandati da leggi statali e regionali per la ricostruzione del Friuli.
Presso la Direzione provinciale dei lavori pubblici di Pordenone, prevista all' articolo 25, ultimo comma, punto 4), della
legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, potrà funzionare un ufficio distaccato della Ripartizione predetta per lo svolgimento delle attribuzioni che ad esso saranno demandate con provvedimento del Presidente della Giunta regionale.
L' esercizio delle attribuzioni in materia urbanistica demandate dall'
articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, come sostituito dall' articolo 2 della presente legge, al Presidente della Giunta regionale, avrà luogo con l' osservanza delle modalità e delle procedure previste dalle vigenti leggi per le materie considerate, eccezion fatta, con riguardo all' esame degli strumenti urbanistici, per il parere previsto dall'
articolo 17 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 39, che è demandato ad un Comitato tecnico straordinario presieduto dal Presidente della Giunta regionale e composto dal Segretario generale straordinario, quale Vicepresidente, dal Direttore della Ripartizione tecnica, dal Direttore del Servizio pianificazione urbana dell' Assessorato regionale dei lavori pubblici e dal Direttore del Servizio pianificazione territoriale dell' Assessorato regionale della pianificazione e del bilancio.
Spetterà ad apposito ufficio della Ripartizione tecnica il rilascio dei visti di congruità per gli acquisti, le forniture e i servizi di competenza della Segreteria generale straordinaria.
Art. 7
La Ripartizione dell' assistenza garantisce, per il tempo strettamente necessario alla normalizzazione della vita sociale delle popolazioni colpite dal sisma, il coordinamento e l' efficace attuazione degli interventi socio - assistenziali disposti a favore delle popolazioni stesse.
Art. 8
Al fine di mantenere un permanente collegamento con gli enti locali interessati e di acquisire diretta conoscenza delle esigenze di intervento nonché di raccogliere le istanze dirette ai vari organi dell' Amministrazione regionale, possono essere istituiti, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare speciale, nelle zone colpite dal sisma, centri operativi periferici costituiti da non più di tre dipendenti ciascuno, posti alle dirette dipendenze funzionali del Segretario generale straordinario ed aventi sede normalmente presso la Comunità montana competente per territorio.
Art. 9
Alla Segreteria generale straordinaria è assegnato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare speciale, su proposta del Segretario generale straordinario, personale dirigente per non più di otto unità, di cui tre unità preposte alla direzione delle ripartizioni. Ai dirigenti preposti alla direzione delle ripartizioni spetta, salvo che non siano in godimento del trattamento di cui all'
articolo 100 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, l' indennità del 25% prevista dall' articolo 18, sesto comma, della legge stessa.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare speciale, su proposta del Segretario generale straordinario, si provvede, altresì, alla determinazione del restante personale necessario, specificandone la qualifica funzionale, nonché alla relativa assegnazione.
Al reperimento del personale di cui al presente articolo si provvede mediante trasferimento da uffici e servizi regionali e mediante comando dallo Stato o da altri enti pubblici, oppure a norma dell'
articolo 21 della legge 8 agosto 1977, n. 546, ovvero, qualora non sia possibile provvedere nei modi suindicati e, comunque, complessivamente per non più di dieci unità, mediante assunzione diretta con contratto a tempo determinato per un periodo di tempo non superiore ad un triennio.
Il numero e le modalità per l' assunzione del personale a contratto saranno stabilite, sentita la Commissione consiliare speciale, dalla Giunta regionale, che determinerà anche il trattamento economico in relazione alle funzioni da affidare ed alle capacità professionali.
Al personale in posizione di comando dallo Stato o da altri enti pubblici ai sensi del precedente terzo comma, che sia assegnato a prestare servizio presso la Segreteria generale straordinaria o altri uffici o centri operativi da essa dipendenti, spetta, oltre al trattamento economico spettante presso l' Amministrazione di provenienza, qualora il Comune di residenza o di abituale dimora dell' interessato disti almeno 30 chilometri dalla sede dell' ufficio presso cui il dipendente è assegnato, l' indennità giornaliera di missione di cui all' allegato C) della
legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, per ogni giornata di effettivo servizio prestato in posizione di comando, nella misura intera per i primi sei mesi e ridotta alla metà per ulteriori sei mesi.
Art. 10
La Segreteria generale straordinaria potrà avvalersi della consulenza di esperti altamente qualificati nelle materie attinenti l' attività di ricostruzione.
L' incarico di consulenza a detti esperti è conferito con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta medesima, sentita la Commissione consiliare speciale.
Con lo stesso decreto, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, è determinata la misura degli emolumenti ad essi spettanti in relazione all' importanza del lavoro affidato.
Art. 11
In deroga al disposto di cui all' articolo 68, terzo comma, della
legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, il congedo ordinario spettante al personale in servizio presso la Segreteria generale straordinaria per l' anno 1977 potrà essere rinviato o interrotto per motivate esigenze di servizio; in tal caso il periodo di detto congedo non goduto sarà fruito entro il 30 giugno 1979.
Art. 12
Per il tempo di funzionamento della Segreteria generale straordinaria e per le esigenze della stessa, il numero dei dirigenti, preposti alle ripartizioni di cui al precedente articolo 3, deve intendersi in aumento a quello dei funzionari indicati nella tabella A) dell' organico regionale allegata alla
legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.
Allo stesso spetta il trattamento economico tabellare previsto al ventesimo anno della qualifica dirigenziale, oltre all' indennità connessa all' incarico di cui all' articolo 18, terzo comma, della
legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.
Qualora trattisi di funzionario in posizione di comando, il trattamento economico è costituito da quello spettante presso l' Amministrazione di appartenenza con l' aggiunta della differenza tra questo ultimo e quello determinato ai sensi del precedente comma.
Il predetto trattamento economico decorre dalla data di conferimento dell' incarico.
Art. 13
Qualora per le esigenze della Segreteria generale straordinaria sia stato provveduto mediante trasferimento di personale di cui all'
articolo 100 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, lo stesso - una volta cessato da tale incarico - può essere collocato, finché non si renda possibile il conferimento di uno degli incarichi previsti dal predetto articolo 100 della stessa legge, nella posizione indicata all' articolo 116, primo comma, della citata legge regionale.
Nei confronti del suddetto personale non trova applicazione quanto previsto al predetto articolo 116, secondo comma.
Art. 14
Fermo restando il rapporto di equiordinazione fra le strutture organizzatorie previste dalla presente legge e le altre strutture regionali di eguale livello funzionale, gli uffici regionali - amministrativi, tecnici e di ragioneria - previsti dalla
legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, prestano, per quanto possibile e nei limiti di rispettiva competenza, ausilio ed assistenza tecnica alla Segreteria generale straordinaria ed agli uffici relativi.
Analogo obbligo compete alle strutture amministrative e tecniche degli Enti regionali.
Art. 16
In relazione alla particolare situazione di emergenza determinata dagli eventi sismici ed alle conseguenti eccezionali esigenze di servizio dell' Amministrazione regionale, il personale regionale e quello comandato assegnato alla Segreteria generale straordinaria ed eventualmente quello assegnato ad altri Assessorati od Uffici regionali, che svolga attività connesse alle suindicate esigenze, potrà essere autorizzato, fino al 31 dicembre 1978, ad effettuare, in deroga a quanto disposto dagli articoli 46, terzo comma, e 79, primo, secondo, terzo e quarto comma, della
legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, lavoro straordinario fino al limite di 100 ore mensili. La relativa autorizzazione sarà concessa con decreto del Presidente o dell' Assessore delegato agli affari del personale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il numero del personale da autorizzare ai sensi del precedente comma, con i relativi limiti di ore straordinarie, sarà trimestralmente determinato con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare speciale.
Norme transitorie e finanziarie
Art. 17
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico, in tutto o in parte, le spese disposte da organi dello Stato o da enti pubblici nell' interesse della Regione al fine di agevolare e snellire le coordinate azioni di soccorso alle popolazioni terremotate e di ricostruzione.
L' Amministrazione regionale è autorizzata, altresì, ad assumere a proprio carico le spese inerenti la fornitura di stampati per il rilevamento dei danni e per la ricostruzione.
L' individuazione e la determinazione di tali spese nonché le modalità per il rimborso sono effettuate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle finanze.
Art. 18
Per le finalità previste dal precedente articolo 17, è autorizzata, per l' esercizio 1977, la spesa di lire 100 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977 viene istituito, al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 3 - Categoria III, il capitolo 435 con la denominazione: << Spese per agevolare e snellire le coordinate azioni di soccorso alle popolazioni terremotate e di ricostruzione, nonché spese inerenti alla fornitura di stampati per uniformare le procedure di rilevamento dei danni e di ricostruzione >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l' esercizio 1977, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 - Fondo di Solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici dell' anno 1976 nel Friuli - Venezia Giulia - del medesimo stato di previsione.
Art. 19
Per far fronte agli oneri derivanti dagli interventi previsti dall'
articolo 1, lettera a), della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, come sostituito dall' articolo 2 della presente legge, viene istituito << per memoria >> nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli anni 1977- 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IX, il capitolo 5911 con la denominazione: << Spese per la demolizione di edifici e manufatti pericolanti e per lo sgombero di macerie >>.
Per gli oneri relativi al personale assunto a contratto a tempo determinato di cui al precedente articolo 9, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977 viene istituito, << per memoria >>, al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria II, il capitolo 281 con la denominazione: << Spese per il personale assunto a contratto a tempo determinato per le esigenze della Segreteria generale straordinaria >>.
Per gli oneri relativi alla consulenza di esperti di cui all' articolo 10, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977 viene istituito, << per memoria >>, al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria III, il capitolo 302 con la denominazione: << Compensi ad esperti altamente qualificati in discipline attinenti l' attività di ricostruzione >>.
Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli di cui ai precedenti commi saranno determinati - ai sensi dell'
articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 - con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare competente.
Art. 20
Le spese di funzionamento della Consulta straordinaria prevista dal precedente articolo 1 fanno carico al capitolo 424 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977, mentre gli oneri per il personale regionale e per quello comandato derivanti dall' applicazione degli articoli 9, 12 e 16 fanno carico ai capitoli 151, 152, 156, 158 e 159 del medesimo stato di previsione. I sopracitati capitoli presentano sufficiente disponibilità.
Art. 21
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.