Art. 1
Per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, finanziati dalla Regione la spesa ammissibile a contributo comprende, oltre al costo della costruzione, una quota non superiore al 7,50% del costo stesso per spese generali e di collaudo.
Art. 2
I mutui contratti dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari per la realizzazione dei programmi edilizi finanziati dalla Regione ovunque localizzati, nonché i mutui contratti dagli altri soggetti di cui all'
art. 5 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, e successive modificazioni, per la costruzione di alloggi nell' ambito dei piani di zona di cui alla
legge 18 aprile 1962, n. 167 e nelle zone di cui all'
art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, fruenti di contributo regionale, possono essere garantiti da ipoteca di primo grado e possono usufruire della garanzia integrativa della Regione per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi fino all' importo massimo del 100%, anche nel caso in cui le aree concesse o cedute dai Comuni non siano di proprietà dei Comuni stessi, sempreché sia stata stipulata la convenzione di cui all'
art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e siano iniziate le procedure di esproprio.
La concessione della garanzia è disposta dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore alle Finanze.
Qualora la Regione abbia dovuto procedere a pagamenti, in relazione alle garanzie prestate sui mutui contratti dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari, l' Assessore alle finanze è autorizzato a prelevare dal tesoriere dell' ente, sulle somme di spettanza di quest' ultimo, con ordine di riscossione costituente titolo valido di liberazione del tesoriere medesimo, un importo pari ai pagamenti effettuati per conto degli Istituti Autonomi per le Case Popolari.
Art. 3
All'
articolo 36 della legge regionale 11 settembre 1974 n. 48 si aggiungono i seguenti commi:
<< Qualora le cooperative edilizie della Regione si avvalgano degli Istituti Autonomi per le Case Popolari la percentuale del 6,50% prevista dal comma precedente è versata come segue:
- 6% a favore degli Istituti Autonomi per le Case Popolari;
- 0,50% a favore del Consorzio Regionale fra gli Istituti Autonomi per le Case Popolari di cui all' art. 7 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48.
Qualora le cooperative edilizie della Regione si avvalgano del Consorzio Regionale l' intera percentuale del 6,50% è versata al Consorzio medesimo. >>
Art. 4
In via di interpretazione autentica le quote di cui all' art. 20, 1 comma, lettere b) e c) della
legge regionale 22 maggio 1975, n. 26 si applicano - sulla base dei piani finanziari e dei servizi prestati - a tutti gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, siano essi a locazione, a riscatto, o, con patto di futura vendita.
Art. 5
Il
terzo comma dell' art. 22 della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26 è sostituito dal seguente:
<< La rata di riscatto dei predetti alloggi, pari al canone globale di locazione, fissato per tali abitazioni, ai sensi dei precedenti articoli 20 e 21, secondo comma, maggiorato del 60%, dovrà venir corrisposta per la durata di 25 anni e sarà soggetta alle variazioni triennali del fitto. >>
Art. 6
Il secondo ed il
terzo comma dell' art. 4 della legge regionale 4 settembre 1975, n. 65 sono sostituiti dai seguenti:
<< Le anticipazioni in favore delle società cooperative a proprietà indivisa sono concesse fino ad un importo di Lire 260.000 per mq di superficie utile delle abitazioni per un ammontare massimo di Lire 22 milioni per le abitazioni da costruire in zone sismiche, e fino ad un importo di Lire 240.000 per mq di superficie utile delle abitazioni per un ammontare massimo di Lire 20,5 milioni negli altri casi e debbono essere estinte entro il termine massimo di 35 anni al tasso annuo del 2%.
Le anticipazioni in favore delle società cooperative edilizie a proprietà individuale sono concesse fino ad un importo di Lire 235.000 per mq di superficie utile delle abitazioni per un ammontare massimo di Lire 19,5 milioni per le abitazioni da costruire in zone sismiche, e fino ad un importo di Lire 215.000 per mq di superficie utile delle abitazioni per un ammontare massimo di Lire 18 milioni negli altri casi e debbono essere estinte entro il termine massimo di 30 anni al tasso annuo del 2,50%. >>
Art. 7
Il
2 comma dell' art. 10 della legge regionale 4 settembre 1975, n. 65 è sostituito dal seguente:
<< Il Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell' Assessore ai Lavori Pubblici procede a determinare, con riferimento alle diverse situazioni locali, l' importo delle anticipazioni per mq. di superficie utile di cui all' art. 4, secondo e terzo comma, entro i limiti, rispettivamente di Lire 260.000, 240.000, 235.000 e 215.000 ivi previsti. >>
Art. 8
All'
art. 7 della legge regionale 4 settembre 1975, n. 65, viene aggiunto il seguente comma:
<< Nel caso in cui le aree concesse dai Comuni ai sensi dell'
art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non siano di proprietà dei Comuni stessi - sempreché sia stata stipulata la convenzione prevista dallo stesso art. 35 e siano state iniziate le procedure di esproprio, - si può procedere all' erogazione delle anticipazioni secondo quanto previsto dal precedente 5 comma, qualora le cooperative offrano una polizza fidejussoria rilasciata da un Istituto a ciò autorizzato, per un importo pari a quello per cui verrà iscritta l' ipoteca e sino all' iscrizione della ipoteca di cui al precedente art. 4, 7 comma. >>
Art. 9
Per agevolare gli interventi di costruzione da parte di cooperative edilizie indivise e divise di alloggi da destinare ai propri soci, già fruenti di contributo ai sensi dell' art. 2, II comma della
legge regionale 6 marzo 1973, n. 18, come modificato dall'
art. 1 della legge regionale 16 agosto 1976, n. 41, dell'
art. 56 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48 e degli articoli 16, 17 e 57 della LR 11 settembre 1974, n. 48, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo una tantum integrativo sulla spesa degli investimenti programmati, fino all' importo massimo di Lire 5.000.000 per ogni alloggio da costruire in zone sismiche e fino all' importo massimo di Lire 4 milioni negli altri casi.
Art. 10
La concessione e contestuale erogazione dei contributi di cui all' articolo 9 ha luogo sulla base della presentazione di apposita domanda entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, da parte delle Cooperative beneficiarie, nei confronti delle quali sia già stato emanato il decreto di concessione del contributo principale.
Qualora a tale data non sia stato ancora emanato il decreto di cui al precedente comma le cooperative beneficiarie dovranno presentare entro lo stesso termine, a pena di decadenza anche dal contributo principale, apposita dichiarazione rilasciata dal Presidente dell' Istituto Autonomo Case Popolari competente per territorio, attestante che è stata prodotta tutta la documentazione richiesta per l' approvazione da parte della Commissione tecnica di cui all'
articolo 21 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48.
Nell' ipotesi di cui al precedente II comma la concessione e contestuale erogazione del contributo di cui all' art. 9 ha luogo all' atto della concessione del contributo principale.
I contributi di cui all' articolo 9 della presente legge sono corrisposti direttamente al legale rappresentante della cooperativa beneficiaria.
Art. 11
Gli amministratori delle cooperative beneficiarie dei contributi previsti dall' articolo 9 sono solidalmente responsabili per quanto riguarda il loro impiego ai fini della realizzazione del programma costruttivo per il quale i contributi stessi sono stati concessi.
Art. 12
Si procederà alla revoca dei contributi di cui all' art. 9 e delle anticipazioni di cui all' art. 6 in caso di violazione delle norme vigenti in materia di edilizia economica e popolare e nel caso in cui vengano revocati, per qualsiasi motivo, i contributi principali.
Art. 13
Per le domande di contributo ai sensi degli artt. 31, 33, 38 e 39 della
legge regionale 11.9.1974 n. 48, presentate dopo l' entrata in vigore della presente legge, sia ai fini del reddito, sia ai fini dell' aumento di superficie dell' alloggio, per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dal capo - famiglia, dal coniuge e dai figli legittimi, naturali riconosciuti e adottivi e degli affiliati, con lui conviventi ed a carico. Fanno parte, altresì, del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado purché stabilmente conviventi con il richiedente ed a carico dello stesso da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda.
Art. 15
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli IACP contributi annui costanti per la durata di 35 anni fino al 6% della spesa ritenuta ammissibile per le seguenti finalità:
a) costruzioni di nuovi edifici, ivi compresi i costi della area e delle spese occorrenti per la edificazione in sopraelevazione di edifici esistenti;
b) opere di riparazione, ricostruzione, trasformazione di edifici esistenti;
c) opere e lavori di manutenzione e risanamento del patrimonio edilizio in gestione, anche con interventi di adeguamento per finalità antisismiche.
Art. 16
Per le medesime finalità di cui all' articolo precedente, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, contributi annui costanti trentacinquennali fino al 4,50% della spesa ritenuta ammissibile.
Art. 17
Per le stesse finalità di cui all' articolo 15 l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle cooperative edilizie a proprietà individuale, contributi annui costanti trentacinquennali fino al 4% della spesa ritenuta ammissibile.
Art. 18
La predetta spesa di Lire 100 milioni fa carico al capitolo 791 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per lo esercizio finanziario 1977, il cui stanziamento viene elevato a Lire 340 milioni, per il piano, di cui Lire 160 milioni per l' esercizio 1977.
All' onere di Lire 100 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977 (elenco n. 5 - Progetti - Interventi nel settore delle abitazioni - allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 19
Per le finalità di cui all'
articolo 4 della legge regionale 4 settembre 1975, n. 65, così come modificato dall' articolo 6 della presente legge, è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1977, la spesa di Lire 950 milioni, di cui Lire 525 milioni a favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e Lire 425 milioni a favore delle cooperative edilizie a proprietà individuale.
La predetta spesa fa carico, per Lire 525 milioni, sul capitolo 5382 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977, il cui stanziamento viene elevato di Lire 525 milioni, e, per Lire 425 milioni sul capitolo 5383 del precitato stato di previsione della spesa, il cui stanziamento viene elevato di Lire 425 milioni.
All' onere complessivo di Lire 950 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977 (elenco n. 5 - Progetti - Interventi nel settore delle abitazioni - allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 20
Le annualità relative al predetto limite di impegno saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di Lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 2011.
L' onere di Lire 200 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui Lire 50 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1977, fa carico al capitolo 5356 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, di Lire 200 milioni, di cui Lire 50 milioni per l' esercizio 1977.
All' onere complessivo di Lire 200 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977 e precisamente:
- per Lire 50 milioni relativi all' esercizio 1977 dalla partita << Progetti - Interventi nel settore delle abitazioni >> dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio predetti;
- per i restanti 150 milioni dalla Rubrica n. 9 - Partita n. 6 - del sopraspecificato elenco n. 5.
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 2011 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 21
Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione delle garanzie di cui all' articolo 2 della presente legge faranno carico al capitolo 5041 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Art. 22
Per le finalità di cui all' articolo 9 della presente legge è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1977, la spesa di Lire 2.030 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977 viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 5376 con la denominazione: << Contributo integrativo una tantum a favore delle cooperative edilizie indivise ed individuali per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale e convenzionata >> e con lo stanziamento di Lire 2.030 milioni per l' esercizio 1977, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977 (elenco n. 5 - Progetti - Interventi nel settore delle abitazioni - allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 23
Per gli interventi di cui all' art. 15 della presente legge è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1977, il limite d' impegno di lire 390 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 390 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 2011.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977 viene istituito, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 5377 con la denominazione: << Contributi annui costanti agli Istituti Autonomi per le Case Popolari per la costruzione di nuovi edifici e per la riparazione, ricostruzione, trasformazione, manutenzione e risanamento di edifici esistenti >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1560 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 390 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1977, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977, e precisamente:
- per Lire 390 milioni, relativi all' esercizio 1977, dalla partita << Progetti - Interventi nel settore delle abitazioni >> dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio predetti;
- per i restanti 1.170 milioni dalla Rubrica n. 9 - Partita n. 6 - del sopraspecificato elenco n. 5.
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al2011 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 24
Per gli interventi di cui all' articolo 16 della presente legge è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1977, il limite d' impegno di lire 146.250.000.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 146.250.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 2011.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977 viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 5378 con la denominazione: << Contributi annui costanti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa per la costruzione di nuovi edifici e per la riparazione, ricostruzione, trasformazione, manutenzione e risanamento di edifici esistenti >> e con lo stanziamento complessivo di lire 585.000.000 corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 146.250.000 relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1977, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977 e precisamente:
- per lire 146.250.000, relativi all' esercizio 1977, dalla partita << Progetti - Interventi nel settore delle abitazioni >> dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio predetti;
- per i restanti 438.750.000 dalla Rubrica n. 9 - Partita n. 6 - del sopraspecificato elenco n. 5.
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 2011 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 25
Per gli interventi di cui all'articolo 17 della presente legge è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1977, il limite di impegno di lire 130 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 130 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 2011.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977 viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 5379 con la denominazione: << Contributi annui costanti alle cooperative edilizie a proprietà individuale per la costruzione di nuovi edifici e per la riparazione, ricostruzione, trasformazione, manutenzione e risanamento di edifici esistenti >> e con lo stanziamento complessivo di lire 520 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 130 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1977, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977, e precisamente:
- per lire 278.750.000, di cui lire 130 milioni relativi all' esercizio 1977, dalla partita << Progetti - Interventi nel settore delle abitazioni >> dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio predetti;
- per i restanti 241.250.000 dalla Rubrica n. 9 - Partita n. 6 - del sopraspecificato elenco n. 5.
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 2011 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.