LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 gennaio 1977, n. 4

Rifinanziamento del Capo III della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26 e successive modificazioni, concernente lo sviluppo turistico, ed altre norme finanziarie.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/01/1977
Materia:
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
240.02 - Emigrazione - Immigrazione

CAPO I
 Rifinanziamento del Capo III della legge regionale 27
novembre 1967, n. 26 e successive modificazioni.
Art. 1
 
Per i fini previsti dall' articolo 3 del Capo III della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, modificato ed integrato con le leggi regionali 23 luglio 1970, n. 27, 17 novembre 1972, n. 48, e 25 luglio 1974, n. 32, è autorizzata, per l' esercizio 1976, la spesa di lire 510 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria XI - viene istituito il capitolo 6816 con la denominazione: << Finanziamenti e contributi straordinari per l' attuazione di programmi di valorizzazione di zone particolarmente suscettibili di sviluppo turistico >> e con lo stanziamento di lire 510 milioni per l' esercizio 1976.
All' onere di lire 510 milioni si fa fronte mediante storno di lire 180 milioni dal capitolo 6804 e di lire 330 milioni dal capitolo 2603 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976.
CAPO II
 Altre norme finanziarie
Art. 2
 
Il secondo comma dell' articolo 26 della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59, viene sostituito dal seguente:
<< Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, è istituito, al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV, il capitolo 1578 con la denominazione: "Interventi a favore dei lavoratori emigrati e loro familiari" e con lo stanziamento di lire 2.325 milioni per gli esercizi 1976-1979, di cui lire 400 milioni per l' esercizio 1976. A detto onere si fa fronte per lire 2.285 milioni, di cui lire 360 milioni per l' esercizio 1976, mediante storno dal capitolo 1573 e per lire 40 milioni, per l' esercizio 1976, dal capitolo 2603 del piano finanziario e del bilancio predetti. >>

Art. 3
 
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976 lo stanziamento del capitolo 152 viene aumentato di lire 65 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 2603 del medesimo bilancio per l' esercizio 1976.
Art. 4
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.