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Legge regionale 27 giugno 1977, n. 31

Sovvenzione straordinaria alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della regione.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/07/1977
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nell' esercizio finanziario 1977, sovvenzioni straordinarie << una tantum >> alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della regione, entro il limite di lire 350 milioni.
Art. 2
 
Per le finalità previste dall' articolo 1 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi dal 1977 al 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977, è istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria IV - il capitolo 2258 con la denominazione: << Sovvenzioni straordinarie alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della regione >> e con lo stanziamento di lire 350 milioni per l' esercizio 1977, cui si provvede, per lire 230 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977 (Rubrica n. 11 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi) e, per lire 120 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 456 del medesimo stato di previsione della spesa.