LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 maggio 1977, n. 24

Costituzione del Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/05/1977
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 1
 
È istituito il Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze, quale organo tecnico consultivo della Regione nelle materie di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, ivi compresa la prevenzione e la cura dell' alcoolismo.
Il Comitato ha compiti di coordinamento e di controllo sugli organi e sugli enti abilitati alla prevenzione, alla cura e al reinserimento sociale dei soggetti tossicodipendenti e alcoolisti, nonché di raccolta dei dati statistici.
Il Comitato esprime il proprio parere:
a) per la formulazione e l' aggiornamento di un piano di intervento per la costituzione nell' ambito regionale di uno o più centri medici e d' assistenza sociale;
b) per la concessione ad associazioni, enti e istituzioni pubbliche o private di singole attività fra quelle attribuite ai predetti Centri.

Il Comitato deve essere sentito sulla istituzione delle sezioni specializzate del Tribunale e della Corte d' Appello di cui all' articolo 101 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 e, nelle materie di sua competenza, sulle deliberazioni degli organi della Regione; in tali materie il Comitato può anche formulare di sua iniziativa pareri e proposte al Consiglio e alla Giunta regionali.
Il Comitato può fare indagini conoscitive e acquisire informazioni epidemiologiche, specie in collaborazione con il mondo della scuola, con le comunità giovanili e con le Forze Armate: a tali fini può invitare a partecipare alle sue riunioni, senza diritto di voto, rappresentanti, funzionari, operatori ed esperti; può compiere ispezioni e disporre la raccolta di elementi conoscitivi avvalendosi dei servizi della Giunta regionale; può chiedere informazioni a qualsiasi organo della Pubblica Amministrazione operante nell' ambito regionale.
Il Comitato adempie inoltre quanto previsto dall' articolo 104 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.
Art. 2
 
Il Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze è composto da:
1) l' Assessore regionale all' igiene e sanità che lo presiede;
2) l' Assessore regionale al lavoro, all' assistenza sociale e all' emigrazione o un suo delegato;
3) l' Assessore regionale all' istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali o un suo delegato;
4) un funzionario del Ministero della sanità designato dal medesimo;
5) un funzionario della Sovrintendenza regionale agli studi designato dal Sovrintendente;
6) un funzionario o un ufficiale delle forze di polizia addette alla repressione dei reati contemplati dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685 e un' ispettrice di polizia, designati dal Commissario di Governo nella Regione;
7) il Presidente del Tribunale per i minorenni avente giurisdizione nella Regione;
8) i Presidenti rispettivamente della sezione civile del Tribunale e della sezione civile della Corte d' Appello di Trieste, in via transitoria, ai sensi dell' articolo 107, ultimo comma della legge 22 dicembre 1975, n. 685, fino a quando non saranno istituite le sezioni specializzate di cui allo articolo 101 della legge stessa;
9) da 12 membri di cui 6 nominati dal Consiglio regionale con voto limitato e 6 dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore all' igiene e sanità, scelti fra medici psichiatrici, psicologi, farmacologi, educatori, assistenti sociali, nonché fra altri esperti aventi specifica competenza e/ o esperienza nelle cause che determinano l' uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, nel reinserimento sociale delle persone dedite a tale uso, negli interventi per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze e dell' alcoolismo.

Art. 3
 
I componenti del Comitato restano in carica per la durata della legislatura ed esercitano le loro funzioni fino alla nomina del nuovo Comitato. La mancata o ritardata designazione di alcuni membri non pregiudica la costituzione e l' attività del Comitato.
Nei casi di dimissioni o di permanente impedimento di un componente del Comitato, il Consiglio regionale provvede alla sostituzione entro 20 giorni dalla comunicazione fattane dal Presidente del Comitato stesso.
I componenti non di diritto che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre sedute consecutive, decadono dalla nomina.
Il Comitato è convocato dal suo Presidente mediante avviso scritto contenente l' ordine del giorno della riunione e inviato a tutti i componenti almeno 10 giorni prima della data fissata. In caso di urgenza può essere convocato mediante avviso telegrafico con preavviso di 48 ore.
Il Comitato deve essere riunito se ne fanno motivata richiesta almeno sei componenti; in tal caso la convocazione deve aver luogo entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta.
Per la validità delle riunioni del Comitato è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Nella sua prima riunione il Comitato elegge a maggioranza dei suoi componenti un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Fungerà da segretario del Comitato un funzionario dell' Assessorato dell' igiene e sanità.
Il Comitato può articolarsi in commissioni di studio, alle quali possono partecipare anche esperti non facenti parte del Comitato stesso, con particolare riguardo all' apporto del mondo della scuola.
Art. 4
 
In attesa della costituzione dei Centri medici e di assistenza sociale di cui all' articolo 1 della presente legge, la Regione programma e finanzia corsi gratuiti di preparazione e di aggiornamento professionale sul tema delle tossicodipendenze e dell' alcoolismo cui possono partecipare tutti gli operatori socio - sanitari ed i cittadini che ne abbiano interesse.
Art. 5
 
Gli oneri derivanti dall' articolo 1 della presente legge faranno carico al capitolo 424 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1977, che presenta sufficiente disponibilità.
Art. 6
 
Per gli oneri previsti dall' articolo 4 della presente legge è autorizzata, per l' esercizio 1977, la spesa di lire 3 milioni.
Il predetto onere di lire 3 milioni fa carico al capitolo 428 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977, il cui stanziamento viene elevato, per il piano 1977-1980, a lire 123 milioni, di cui lire 33 milioni per l' esercizio 1977.
Al maggior onere di lire 3 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 456 del medesimo stato di previsione della spesa.
Art. 7
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia.