LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 maggio 1977, n. 23

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 1976, n. 62, in materia di prevenzione e soccorso da calamità naturali nelle zone terremotate.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/05/1977
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
Al primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 62, sono soppresse le parole: << quando sovrasti un pericolo imminente per la pubblica incolumità >>.
Art. 2
 
L' articolo 2 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 62, è sostituito dal seguente:
<< Art. 2
 
L' esecuzione delle opere di cui al precedente articolo, quando non sovrasti un pericolo imminente per la pubblica incolumità, può essere data in concessione agli enti pubblici e loro consorzi.
In tale caso, agli enti concessionari spetterà, a saldo delle spese generali e per il collaudo, un compenso non superiore al 7% delle spese sostenute per l' esecuzione dei lavori.
I lavori e le opere di cui all' articolo 1 nonché quelli dati in concessione ai sensi del primo comma del presente articolo possono essere affidati a trattativa privata, anche in deroga alle norme vigenti. >>

Art. 3
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.