LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 maggio 1977, n. 21

Finanziamento dei corsi previsti dagli articoli 13, e 24 e 45 e rifinanziamento degli interventi previsti dagli articoli 46, 47, 48, 49 e 50 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 concernente interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli - Venezia Giulia.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/05/1977
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

CAPO I
 Finanziamento dei corsi previsti dagli articoli 13, 24 e
45 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60.
Art. 1
 
Per le finalità previste dagli articoli 13 e 24 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 44 milioni, di cui lire 22 milioni per l' esercizio finanziario 1977.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1977 - 1980 e del bilancio regionale per l' esercizio 1977 è istituito - al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria IV - il capitolo 750 con la denominazione: << Spese e finanziamenti per l' organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione e di aggiornamento professionale per bibliotecari e per animatori culturali nell' ambito delle biblioteche pubbliche, per il personale addetto ai musei, per animatori culturali e per guide didattiche nell' ambito dei musei pubblici >> e con lo stanziamento complessivo di lire 44 milioni per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, di cui lire 22 milioni per l' esercizio 1977.
All' onere complessivo di lire 44 milioni per l' esercizio 1977, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1977 - 1980 e del bilancio regionale per l' esercizio 1977 (Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - partita n. 3 - dell' elenco n. 4 allegato al piano e al bilancio medesimi).
Art. 2
 
Per le finalità previste dell' articolo 45, ultimo comma, della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 16 milioni, di cui lire 8 milioni per l' esercizio finanziario 1977.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1977 - 1980 e del bilancio regionale per l' esercizio 1977 è istituito - al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - Categoria IV - il capitolo 633 con la denominazione: << Spese e finanziamenti per la organizzazione e lo svolgimento di corsi per archivisti >> e con lo stanziamento complessivo di lire 16 milioni per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, di cui lire 8 milioni per l' esercizio 1977.
All' onere complessivo di lire 16 milioni, di cui lire 8 milioni per l' esercizio 1977, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1977 - 1980 e del bilancio regionale per l' esercizio 1977 (Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - partita n. 3 - dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 3
 
In deroga a quanto previsto dagli articoli 29 e 51 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, e limitatamente all' esercizio 1977, le domande volte ad ottenere i finanziamenti per l' organizzazione e lo svolgimento dei corsi di cui ai precedenti articoli dovranno pervenire all' Amministrazione regionale entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
CAPO II
 Rifinanziamento degli interventi previsti dagli articoli 46,
47, 48, 49, e 50 della legge regionale 18 novembre 1976,
n. 60.
Art. 4
 
Per le finalità previste dagli articoli 46, 47, e 48 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980 la spesa complessiva di lire 200 milioni, di cui lire 50 milioni per l' esercizio 1977.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1977 - 1980 e del bilancio regionale per l' esercizio 1977 è istituito al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - Categoria XI - il capitolo 5063 con la denominazione: << Sovvenzioni e contributi in conto capitale a favore di Province, Comuni e di altri enti e istituzioni per l' ordinamento, la conservazione e l' incremento del patrimonio documentaristico dei loro archivi storici e per l' acquisto, la costruzione, il restauro, l' attrezzatura e l' arredamento di locali destinati ai predetti archivi, nonché spese per il riordinamento e la catalogazione di archivi storici, pubblici e privati >> e con lo stanziamento complessivo di lire 200 milioni per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, di cui lire 50 milioni per l' esercizio 1977.
All' onere complessivo di lire 200 milioni, di cui lire 50 milioni per l' esercizio 1977, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1977 - 1980 e del bilancio regionale per l' esercizio 1977 (Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 5
 
Per le finalità previste dagli articoli 49 e 50 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 210 milioni, di cui lire 60 milioni per l' esercizio finanziario 1977.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1977 - 1980 e del bilancio regionale per l' esercizio 1977 è istituito al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 2 - Beni Ambientali e culturali - Categoria XI - il capitolo 5064 con la denominazione: << Contributi a favore di Province, Comuni e altri enti e istituzioni pubblici e privati, per l' esecuzione di lavori di conservazione, restauro e valorizzazione di beni mobili considerati di interesse artistico, storico archeologico ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e per l' acquisto e l' installazione di apparecchiature ed attrezzature volte ad assicurare la loro migliore custodia e conservazione, nonché spese per l' acquisto di opere d' arte di riconosciuto pregio >> e con lo stanziamento complessivo di lire 210 milioni per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, di cui lire 60 milioni per l' esercizio 1977.
All' onere complessivo di lire 210 milioni, di cui lire 60 milioni per l' esercizio 1977, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1977 - 1980 e del bilancio regionale per l' esercizio 1977 (Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
CAPO III
 Norma transitoria
Art. 6
 
È sospesa, non oltre l' esercizio 1978, l' applicazione delle percentuali di cui all' articolo 11, secondo comma, della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60.
La misura delle sovvenzioni previste dal citato articolo è comunque determinata tenendo conto delle necessità delle biblioteche di nuova istituzione e, per quanto riguarda le biblioteche già in funzione, in primo luogo della loro attività e in secondo luogo degli stanziamenti degli enti locali e della popolazione dei singoli Comuni.