LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 aprile 1977, n. 20

Rifinanziamento della legge regionale 1° giugno 1970, n. 17, recante provvidenze a favore delle imprese artigiane.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/04/1977
Materia:
220.03 - Artigianato

Art. 1
 
Per gli interventi previsti dall' articolo 1 della legge regionale 1 giugno 1970, n. 17, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52, sono autorizzati, nell' esercizio finanziario 1977, il limite di impegno di lire 190 milioni e, nell' esercizio finanziario 1979, il limite di impegno di lire 250 milioni.
Art. 2
 
Le annualità relative ai limiti di impegno autorizzati dall' articolo precedente fanno carico ai diversi esercizi come segue:
- esercizi 1977 - 1978 lire 190 milioni - esercizi dal 1979 al 1991 lire 440 milioni - esercizi 1992 - 1993 lire 250 milioni

L' onere complessivo di lire 1.260 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 190 milioni relativi all' annualità per l' esercizio 1977, fa carico al capitolo 5971 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977, il cui stanziamento viene elevato per il piano 1977 - 1980 a lire 4.180 milioni, di cui lire 920 milioni per l' esercizio 1977.
All' onere complessivo di lire 1.260 milioni, di cui lire 190 milioni per l' esercizio 1977, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977 (Rubrica n. 2 - Artigianato - partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 3
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.