In deroga al divieto di cumulo stabilito dall'
art. 7, quarto comma, della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni, e dall' articolo 6, terzo comma, della
legge regionale 27 novembre 1967, n. 26 e successive modificazioni, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed agli eventuali Consorzi costituiti da detti enti, contributi integrativi per la realizzazione delle iniziative ammesse alle provvidenze di cui:
a) all' art. 2, lettere d) ed e), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni ed all' art. 4, lettere c) e d), della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26 e successive modificazioni;
b) all' art. 3, lettera a), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni.