LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 1977, n. 18

Contributi in capitale ad integrazione di provvidenze regionali concesse a Comuni, Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed a Consorzi per l' esecuzione di opere e impianti complementari all' attività turistica.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/04/1977
Materia:
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

Art. 1
 
In deroga al divieto di cumulo stabilito dall' art. 7, quarto comma, della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni, e dall' articolo 6, terzo comma, della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26 e successive modificazioni, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed agli eventuali Consorzi costituiti da detti enti, contributi integrativi per la realizzazione delle iniziative ammesse alle provvidenze di cui:
a) all' art. 2, lettere d) ed e), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni ed all' art. 4, lettere c) e d), della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26 e successive modificazioni;
b) all' art. 3, lettera a), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni.

Art. 2
 
I contributi previsti alla lettera a) dell' articolo precedente possono essere concessi solamente per le iniziative in corso di realizzazione o da realizzarsi nelle aree e nelle zone omogenee di cui all' art. 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29.
I contributi integrativi devono essere determinati in misura tale che la somma degli stessi con quelli concessi ai sensi delle leggi regionali richiamate al precedente art. 1 non superi il 100% della spesa ritenuta ammissibile per le singole opere; detti contributi vanno pagati in quote proporzionali a quelle corrisposte sul contributo di cui costituiscono l' integrazione sino al 50% dell' entità degli stessi; la restante quota va pagata ad effettuato collaudo delle singole opere.
Art. 3
 
Nei casi di concessione dei contributi previsti al precedente art. 1, si può far luogo al disciplinare di cui allo art. 11, terzo comma, della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni, qualora non in precedenza disposto; all' ente beneficiario è fatto comunque obbligo di ottenere, con specifico decreto del competente organo regionale, il preventivo assenso sui provvedimenti con i quali si prevedesse di affittare o affidare in gestione a terzi le opere o gli impianti.
Qualora i contributi integrativi siano concessi a favore di iniziative sovvenzionate con la legge regionale 27 novembre 1967, n. 26 e successive modificazioni, devono trovar applicazione le disposizioni di cui all' art. 13 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni.
Art. 4
 
Entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al turismo, approva l' elenco delle opere da ammettere al contributo integrativo e stabilisce i criteri generali per la determinazione delle rispettive entità.
Art. 5
 
Per le finalità previste dall' art. 1 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 320 milioni, di cui lire 95 milioni per l' esercizio 1977.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-1980 e del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1977 è istituito, al Titolo II, Sezione V, Rubrica n. 11, Categoria XI, il capitolo 6817 con la denominazione: << Contributi integrativi per la realizzazione di opere ed impianti complementari all' attività turistica o comunque atti a favorire lo sviluppo turistico, ivi compresi gli impianti a fune >> e con lo stanziamento complessivo di lire 320 milioni per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, di cui lire 95 milioni per l' esercizio finanziario 1977.
All' onere complessivo di lire 320 milioni si provvede, per l' esercizio finanziario 1977, per lire 15 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 6806 e per lire 80 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 6804 dello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1977 del piano finanziario per il quadriennio 1977-1980, mentre per lire 225 milioni si provvede mediante storno dal capitolo 6804 del piano medesimo.