LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 giugno 1977, n. 30

Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  20/06/1977
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO I
 Disposizioni preliminari
Art. 1
 
Nel quadro degli interventi programmati previsti dalla legge speciale nazionale per la ricostruzione delle zone terremotate ed in concordanza con gli obiettivi generali della ricostruzione stessa, nonché con gli obiettivi di sviluppo economico e sociale del Friuli - Venezia Giulia, al fabbisogno abitativo si provvede con un Piano casa.
In via prioritaria al fabbisogno abitativo delle zone terremotate si provvede attraverso il recupero statico e funzionale del patrimonio edilizio esistente, secondo quanto disposto al successivo articolo 3.
Il Piano casa e gli interventi di cui alla presente legge si uniformeranno ai principi ed agli indirizzi della legislazione di riforma del settore della casa e del regime dei suoli.
Gli interventi predetti dovranno tendere, in un quadro di sicurezza statica, geologica e sismica, al recupero funzionale delle abitazioni danneggiate e dovranno attuarsi secondo criteri uniformi di convenienza sotto il profilo tecnico ed economico ed esigenze di natura urbanistica, garantendo nella maggior misura possibile il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio storico, artistico ed ambientale superstite.
Alla individuazione e determinazione della priorità degli interventi si perverrà in stretto collegamento e d' intesa con le comunità locali interessate ed in connessione con i tempi e le modalità della ripresa dei servizi collettivi.
La determinazione dell' entità dell' intervento di riatto, unitamente all' avvio di un' operazione di rilevamento delle esigenze abitative residue, costituiranno il sistema di riferimento in base al quale verrà quantificata l' entità di nuovi alloggi necessari per soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa delle zone colpite.
Art. 2
 
La Regione predispone e realizza, d' intesa con i Comuni, un censimento dei fabbisogni abitativi delle zone terremotate. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare competente, saranno stabilite le modalità del censimento medesimo.
Art. 3
 
Il recupero statico e funzionale degli edifici destinati ad uso di abitazione civile o ad uso misto, danneggiati dagli eventi tellurici, si attua secondo le procedure indicate ai successivi Capo II e Capo III della presente legge.
CAPO II
 Recupero statico e funzionale del patrimonio abitativo
danneggiato dagli eventi tellurici
Art. 4
 
Ai fini dell' attuazione di quanto previsto al Capo I, il Presidente della Giunta regionale, sentite le Comunità montane interessate e la Comunità collinare e, secondo le forme più opportune, i Comuni non compresi in alcuna Comunità, provvede con propri decreti, previa deliberazione della Giunta medesima e sentita altresì la Commissione consiliare speciale, alle delimitazioni delle zone entro le quali trovano graduale applicazione le procedure del presente Capo II.
Il parere sopra previsto deve essere reso da parte delle Comunità predette entro 15 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, il parere si ha per reso.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa e sentita la Commissione consiliare speciale, si provvede per la determinazione dei criteri generali da seguire negli interventi ed, in particolare, per la determinazione dei criteri relativi:
a) al raggruppamento - agli effetti di quanto previsto al successivo articolo 7, terzo comma, della presente legge - di due o più Comuni compresi nelle zone delimitate ed all' assegnazione dei gruppi tecnici, di cui all' articolo 7, primo comma, lettera b), avuto riguardo all' effettivo fabbisogno abitativo ed alle esigenze di pronto intervento nelle zone più colpite dal sisma;
b) all' ordine di priorità da seguire nella programmazione degli interventi;
c) ai livelli di ricettività abitativa e di funzionalità da conseguire attraverso gli interventi predetti;
d) ai parametri di convenienza tecnica ed economica ed alle altre indicazioni da seguire nella redazione dei progetti, di cui al successivo articolo 5;
e) alle modalità per disciplinare l' uso degli edifici o parti di edifici non occupati dal proprietario;
f) alle modalità per disciplinare l' uso dei vani eccedenti il fabbisogno degli occupanti l' edificio da riattare;
g) allo schema delle convenzioni da stipulare con i proprietari interessati per l' utilizzo degli edifici o parti di edifici non occupati dagli stessi ovvero dei vani eccedenti il fabbisogno indicato;
h) alle modalità per destinare a servizi pubblici ovvero per l' uso da parte dei cittadini danneggiati dal terremoto degli edifici o parti degli edifici riattati e resisi disponibili;
i) al disciplinare tipo da stipulare fra i Comuni o gruppi di Comuni e gli esperti di cui all' articolo 7, primo comma, lettera b);
l) all' organizzazione degli adempimenti affidati dalla presente legge ai Comuni o gruppi di Comuni, ed alla formulazione dei relativi organigrammi tecnici ed amministrativi.

Le delimitazioni delle zone di cui al primo comma del presente articolo tengono conto della gravità del danno arrecato dagli eventi tellurici del 1976; delle esigenze abitative conseguenti; della salvaguardia dei valori ambientali e culturali nonché delle eventuali risultanze geologiche e geosismiche.
Nell' ambito territoriale dei singoli Comuni compresi nelle zone di cui al primo comma, i criteri specifici delle priorità e le direttive per l' attuazione degli interventi sono determinati con deliberazione dei rispettivi Consigli comunali interessati, tenendo conto, oltre che dei criteri generali suindicati, anche delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti ovvero anche adottati od, eventualmente, da adottare entro un termine all' uopo prefissato, non superiore a tre mesi, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, nonché dei risultati delle eventuali indagini geologiche esperite a livello locale.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa sentita la commissione consiliare speciale, verranno definite le priorità ed i criteri in base ai quali verranno assunte le decisioni amministrative di competenza della Giunta stessa previste dalla presente legge, al fine di assicurare che la presenza dei gruppi interdisciplinari e le aperture di credito di cui ai successivi articoli vengano determinati in modo corrispondente all' effettivo fabbisogno abitativo e alle esigenze di un pronto intervento nelle zone più colpite dal sisma.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 31, primo comma, L. R. 29/1973
Art. 5
 
Ai fini di cui al presente Capo II, il progetto per la riparazione degli edifici deve contenere separatamente l' indicazione:
a) delle opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico, nonché di difesa dagli agenti atmosferici;
b) delle opere di completamento e degli impianti;
c) delle eventuali ulteriori opere indispensabili per conseguire livelli di ricettività abitativa e di funzionalità adeguati ai criteri generali, di cui all' articolo 4, terzo comma, lettera c).

L' accertamento della regolare esecuzione dei lavori viene, altresì, effettuato distintamente per le opere considerate al precedente comma.
Art. 6
 
Qualora alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di delimitazione indicato nell' articolo 4, primo comma, i lavori di riparazione non siano ancora stati iniziati ovvero siano tutt' ora in corso, i proprietari interessati o chi li rappresenta o ne cura gli interessi, per essere ammessi agli interventi e benefici di cui al presente Capo, possono inoltrare domanda, entro 60 giorni dalla data predetta, al Comune ove è situato l' immobile, che ne trasmette copia all' Amministrazione regionale.
La domanda deve contenere, in alternativa:
a) la richiesta di intervento pubblico per la progettazione e per l' esecuzione diretta delle opere di riparazione di cui all' articolo 5, lettera a), nonché per la progettazione delle opere di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo, con contestuale rinuncia ai benefici di cui al Capo III della presente legge - salvo per quanto disposto all' art. 28, primo e secondo comma - e, comunque, della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) l' impegno a presentare, al fine di ottenere le provvidenze di cui al successivo articolo 16, entro sei mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui al presente comma, il progetto esecutivo delle opere di riparazione redatto ai sensi del precedente articolo 5 unitamente alla designazione del direttore dei lavori.

Qualora i soggetti interessati intendano operare per il tramite di società cooperative e loro consorzi, appositamente costituiti, in luogo dell' impegno di cui alla lettera b), del precedente comma, gli stessi sono tenuti a presentare, entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al primo comma del presente articolo, una dichiarazione attestante la società cooperativa di appartenenza ed il proprio intendimento di affidare alla medesima l' incarico dell' esecuzione delle opere di riatto.
In tal caso l' impegnativa relativa agli adempimenti previsti alla lettera b) del precedente secondo comma verrà inoltrata dalla cooperativa interessata entro 20 giorni dalla data predetta.
Nell' ipotesi, infine che l' interessato abbia già riscosso la quota di contributo, di cui all' articolo 4, terz' ultimo comma, punto 1) della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, nella domanda per ottenere gli interventi di cui al presente articolo deve essere precisata altresì l' entità dell' acconto riscosso e delle spese eventualmente già sostenute per le riparazioni.
In tale caso, l' eventuale accoglimento della domanda è subordinata al versamento presso la Tesoreria regionale dell' ammontare dell' acconto riscosso ovvero della differenza fra tale ammontare e quello delle spese sostenute, previo accertamento da parte del Comune della congruità delle stesse.
Nel caso che l' acconto riscosso sia inferiore al contributo spettante in relazione ai lavori eseguiti, si procederà al saldo del contributo suddetto sulla base dell' accertamento di cui al comma precedente.
Art. 7
 
Nell' ipotesi di cui agli articoli 6, lettera a) e 8 della presente legge, le prestazioni tecniche relative alle opere ivi previste sono svolte dai seguenti organismi:
a) un gruppo interdisciplinare centrale con compiti di programmazione e coordinamento generali;
b) gruppi tecnici per la progettazione, direzione, assistenza e contabilità dei lavori e per l' accertamento della regolare esecuzione degli stessi.

Il gruppo di cui alla lettera a) del precedente comma ha sede presso la Segreteria generale straordinaria, istituita con legge regionale 6 settembre 1976, n. 53.
I tecnici necessari ai gruppi, di cui alla lettera b) del primo comma sono reperiti dalla Regione ed assegnati ai Comuni o gruppi di Comuni, compresi nelle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4, primo comma, d' intesa con i Sindaci dei Comuni interessati.
Con ciascun esperto verrà stipulato da parte dei Sindaci - in conformità al disciplinare tipo di cui allo stesso articolo 4 - apposito disciplinare, contenente le indicazioni per lo svolgimento dell' incarico e le modalità per la corresponsione delle relative spettanze professionali.
Nel caso di gruppi di Comuni, i disciplinari di cui al comma precedente verranno stipulati dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.
Art. 8
 
Al fine di recuperare e valorizzare, attraverso la corretta esecuzione delle opere di riparazione e di restauro, i principali valori ambientali, storici, culturali ed etnici connessi con l' architettura spontanea locale, il Servizio regionale dei beni ambientali e culturali è autorizzato, anche su segnalazione dei Comuni interessati, a compilare, mediante schedatura e catalogazione, elenchi documentati degli edifici danneggiati dagli eventi sismici e rappresentativi dei valori suindicati, ubicati sia all' interno che all' esterno delle zone di cui all' articolo 4, primo comma, della presente legge.
Alla compilazione degli elenchi può provvedersi anche mediante incarichi conferiti ad esperti liberi professionisti.
Gli elenchi vengono approvati, d' intesa con i Comuni interessati, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.
Art. 9
 
Avuto riguardo agli edifici da riparare o restaurare, compresi negli elenchi di cui al precedente articolo 8, agli enti indicati all' articolo 37, secondo comma, punto 2) della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, possono essere concessi i contributi previsti dal Titolo II della legge medesima, per l' acquisizione degli immobili relativi, tenendo conto del loro stato di conservazione.
Art. 10
 
I progetti delle opere di riparazione e di restauro degli edifici compresi negli elenchi, di cui al precedente articolo 8, sono redatti con le modalità fissate all' articolo 5 e possono prevedere anche gli interventi di restauro eventualmente necessari per restituire agli edifici le originarie caratteristiche architettoniche ed ambientali.
A tal fine, i gruppi previsti all' articolo 7, lettera b), sono integrati con un esperto designato dall' Assessore delegato ai beni ambientali e culturali.
Qualora i progetti delle opere di cui al primo comma abbiano riguardo ad edifici da restaurare ubicati all' esterno delle zone delimitate, ai sensi dell' articolo 4, primo comma, della presente legge, alla redazione dei progetti suindicati provvede il gruppo di cui all' articolo 7, lettera a), altresì, integrato da un esperto designato dall' Assessore delegato ai beni ambientali e culturali.
Art. 11
 
Qualora ricorrano ragioni tecniche od urbanistiche o di minor costo o, comunque, motivi di pubblico interesse, i Comuni hanno facoltà di procedere con deliberazione del Consiglio comunale all' individuazione degli ambiti edilizi d' intervento unitario pubblico per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati e da riparare.
Per l' esecuzione degli interventi, il Comune può sostituirsi, mediante l' occupazione temporanea degli immobili, ai proprietari interessati, i quali abbiano omesso di aderire entro 30 giorni all' invito all' uopo ad essi rivolto dal Sindaco.
Per l' occupazione temporanea non è dovuto alcun indennizzo.
Art. 12
 
Per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dal sisma ed appartenenti al patrimonio disponibile della Regione, anche se in godimento a terzi, i progetti delle opere di riparazione sono redatti con le modalità di cui all' articolo 5 dal gruppo di cui al precedente articolo 7, lettera a), ed all' esecuzione delle stesse provvede l' Amministrazione regionale.
Art. 13
 
All' esecuzione delle opere, di cui agli articoli 6, secondo comma, lettera a), 10 e 11 della presente legge, provvedono i Comuni ed il relativo affidamento può avvenire anche mediante trattativa privata, privilegiando possibilmente le cooperative edilizie di produzione e lavoro e i consorzi di imprese artigiane.
Per l' esecuzione delle opere di cui agli articoli 8 e 10 trova applicazione l' articolo 11 secondo e terzo comma.
Quando trattasi di edifici di edilizia residenziale pubblica, all' esecuzione delle opere provvedono i competenti Istituti Autonomi per le Case Popolari, ai quali potrà, altresì, essere affidata l' esecuzione delle opere di cui al primo comma.
Gli Istituti Autonomi per le Case Popolari potranno intervenire - anche mediante l' utilizzo delle sovvenzioni straordinarie che agli stessi verranno destinate dalla legge speciale nazionale, di cui al primo comma dell' articolo 1 - in particolare al fine di venire incontro alle esigenze delle categorie dei meno abbienti, eventualmente attraverso l' acquisizione di edifici danneggiati da riattare.
Art. 14
 
Le spese per quanto previsto al precedente articolo 13, sono a carico dell' Amministrazione regionale, la quale è autorizzata a tal fine a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati e, rispettivamente, dei Presidenti degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Art. 15
 
Nell' ipotesi prevista dall' articolo 6, secondo comma, lettera a), viene concesso un contributo in conto capitale sul costo - desunto dal progetto esecutivo ivi previsto - delle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettera b) e c) della presente legge, nelle seguenti misure, a favore dei seguenti soggetti:
a) l' 80% a favore dei proprietari ovvero assegnatari a riscatto o con patto di futura vendita, purché occupanti prima del 6 maggio 1976, l' edificio o parte di edificio da riattare e residenti od abitualmente dimoranti, altresì, prima di tale data, nel Comune ove sorge l' immobile e, limitatamente all' immobile abitualmente occupato, a favore dei lavoratori e loro familiari emigrati all' estero o in altre regioni del territorio nazionale e che rientrino periodicamente nel Comune ove sorge l' immobile da riparare;
b) il 60% a favore dei proprietari che abbiano stipulato con il Comune interessato una convenzione per l' utilizzo dell' edificio o parte di edificio dagli stessi non occupato ovvero per l' utilizzo dei vani eccedenti il loro fabbisogno.

Qualora la riparazione attenga edifici di cui agli articoli 12 e 13, terzo comma, il contributo in conto capitale viene concesso nella misura intera del costo delle opere.
Art. 16
 
Nell' ipotesi prevista all' articolo 6, secondo comma, lettera b), viene concesso a favore dei soggetti di cui al precedente articolo 15 e nelle medesime misure un contributo in conto capitale sul costo delle opere di riparazione, comprensivo delle spese di progettazione e direzione dei lavori.
A favore dei soggetti che si associano, ai sensi dell' art. 6, terzo comma, il contributo di cui al precedente comma è elevato del 5%.
Art. 17
 
Ai fini dell' ammissione ai contributi previsti agli articoli 15 e 16 della presente legge, i progetti esecutivi, elaborati nell' osservanza dei criteri, di cui all' articolo 4, e delle modalità fissate all' articolo 5, sono approvati - fatte salve le attribuzioni della competente Commissione edilizia comunale - in linea tecnica ed economica dal Sindaco su parere del gruppo tecnico di cui all' art. 7, primo comma, lettera b), sentita una apposita Commissione costituita da cinque componenti il Consiglio comunale, di cui due rappresentanti della minoranza.
La stessa Commissione esercita, altresì, i controlli che ritenga opportuni per una corretta applicazione degli adempimenti demandati dalla presente legge ai Comuni interessati.
Agli stessi fini, per gli edifici di edilizia residenziale pubblica, i progetti esecutivi sono approvati dai competenti Consigli di amministrazione degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, su conforme parere delle Commissioni previste dall' articolo 21 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48.
L' approvazione del progetto, ai sensi del presente articolo, equivale, altresì, ai fini dell' ammissione ai contributi di cui agli articoli 15 e 16, ad autorizzazione all' esecuzione delle opere di riparazione.
Art. 18
 
La concessione dei contributi in conto capitale previsti agli articoli 15 e 16 è subordinata all' entità degli stanziamenti annualmente disposti per gli interventi previsti dalla presente legge.
Le domande relative che, sebbene accolte, non siano state seguite dal provvedimento di concessione dei contributi suindicati per indisponibilità di finanziamenti, rimangono valide ai fini della concessione dei benefici predetti per un quinquennio.
Alla concessione dei contributi provvede il Sindaco e l' erogazione degli stessi ha luogo:
1) in ragione del 50% dell' importo concesso, dopo l' inizio dei lavori accertato da un tecnico appositamente incaricato dal Sindaco;
2) per la parte residua, dopo l' ultimazione dei lavori e l' accertamento della regolare esecuzione degli stessi da parte dei gruppi di cui all' articolo 7, lettera b), della presente legge od in mancanza da parte di tecnici appositamente incaricati dal Sindaco.

CAPO III
 Testo coordinato, con modificazioni, sostituzioni ed
integrazioni, degli articoli 4, 5, 6, 7, ed 8 della legge
regionale 7 giugno 1976, n. 17, e dei primi tredici articoli
della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46.
Art. 19
 
A favore di coloro che non intendono ovvero per i quali non sussistono i presupposti per usufruire degli interventi previsti dal Capo II della presente legge per il recupero statico e funzionale degli edifici destinati ad uso di abitazione civile o ad uso misto compresi gli annessi rustici alle abitazioni rurali, danneggiati dagli eventi tellurici del 1976, è data facoltà di richiedere di beneficiare delle provvidenze del presente Capo III, che riproduce, in testo coordinato, con modificazioni, sostituzioni ed integrazioni, gli articoli 4, 5, 6, 7, ed 8 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e gli articoli dall' 1 al 13 compreso della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46.
Art. 20
 
I verbali di accertamento - relativi agli edifici destinati ad uso d' abitazione civile o ad uso misto, compresi gli annessi rustici alle abitazioni rurali, non irrimediabilmente danneggiati dagli eventi tellurici del 1976 e che sia conveniente riparare e rendere abitabili - redatti a seguito delle operazioni di rilevamento eseguite fino alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero da svolgere su richiesta dei Sindaci, per gli edifici non precedentemente rilevati agli effetti della determinazione del contributo regionale, e sottoscritti dai componenti dei gruppi di rilevamento ed, eventualmente, controfirmati dai proprietari o da chi li rappresenta o ne cura gli interessi, sono trasmessi al Sindaco del Comune ove sono ubicati gli edifici da riparare.
Il Sindaco, previa convalida, comunica i verbali agli interessati, invitando questi ultimi a chiedere l' autorizzazione ad eseguire le opere di riparazione, con il contributo regionale.
All' interessato che non ritenga di accettare i risultati delle operazioni di rilevamento è data facoltà di ricorrere al Sindaco entro dieci giorni dalla comunicazione del verbale di accertamento.
Il Sindaco decide sul ricorso entro 15 giorni dalla presentazione, su conforme parere di una Commissione di tre esperti, designati dal Consiglio comunale, dei quali uno espresso dalla minoranza.
Art. 21
 
Qualora la comunicazione del verbale di accertamento, di cui all' articolo precedente, secondo comma, non possa aver luogo per irreperibilità del proprietario ovvero per l' assenza di chi lo rappresenta o ne curi gli interessi, ovvero qualora la comunicazione abbia avuto regolarmente luogo ed il proprietario benché invitato, non provveda, entro il termine prefissato, all' esecuzione delle opere previste, il Sindaco dispone direttamente l' esecuzione delle opere di riparazione strettamente necessarie per garantire l' incolumità pubblica ovvero la sicurezza statica degli edifici contigui.
Le spese per le riparazioni relative sono a carico dell' Amministrazione regionale, salvo rivalsa nei confronti del proprietario interessato in sede di concessione dei benefici previsti dal presente Capo.
Art. 22
 
Ai fini della concessione del contributo regionale, la documentazione relativa alla proprietà degli edifici da riparare può essere sostituita:
- da una dichiarazione resa dal proprietario ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
- da un atto di notorietà, reso, da chi rappresenta il proprietario e ne cura gli interessi e da quattro cittadini del luogo in cui è sito l' edificio, al pretore o al notaio.

In caso di comproprietà la dichiarazione resa da uno dei comproprietari vale anche per gli altri.
In tale caso il comproprietario che agisca deve dichiarare, altresì, di sollevare l' Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti degli altri comproprietari.
Analogamente, chi cura gli interessi del proprietario dovrà dichiarare di sollevare l' Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti del proprietario medesimo.
Per la stipulazione delle convenzioni previste all' articolo 4, terzo comma, lettera g), della presente legge, la documentazione relativa alla proprietà può, altresì, essere sostituita nei modi indicati ai precedenti commi.
Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda suindicata, il Sindaco autorizza l' esecuzione delle opere di riparazione, fissando il termine per l' ultimazione delle stesse e, contestualmente, dispone la concessione del contributo regionale.
Art. 23
 
Il contributo regionale per la riparazione degli edifici, di cui al precedente articolo 20, è determinato in misura pari all' 80% dell' importo di stima risultante dal verbale di accertamento e, comunque, fino ad un contributo massimo:
- di lire 6 milioni, per ciascun alloggio di civile abitazione;
- di lire 10 milioni nel caso di immobili per uso di abitazione rurale con annessi rustici;
- di lire 4 milioni, per gli eventuali vani adibiti ad attività produttive.

Limitatamente alle riparazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati o da assegnarsi in locazione, il contributo è concesso direttamente dall' Amministrazione regionale, per ciascun alloggio, in misura pari all' importo di stima risultante dal verbale di accertamento e, comunque, fino al limite massimo di lire 7.500.000.
Art. 24
 
L' erogazione del contributo in conto capitale ha luogo:
1) in ragione del 50% dell' importo concesso dopo l' inizio dei lavori, accertato da un tecnico appositamente incaricato dal Sindaco;
2) per la parte residua, dopo l' ultimazione dei lavori e l' accertamento della regolare esecuzione degli stessi da parte del direttore dei lavori ovvero, in mancanza di questo, da parte di tecnici incaricati dal Sindaco all' atto dell' autorizzazione all' esecuzione dei lavori.

L' erogazione del contributo suindicato può anche essere disposta, a seguito di espressa richiesta del beneficiario, a favore direttamente dell' Istituto di credito, il quale abbia, eventualmente, concesso prestiti od anticipazioni all' interessato per l' esecuzione dei lavori di riparazione, assistiti dal contributo regionale.
Nel caso di alloggi e vani adibiti ad attività produttive, occupati alla data del 6 maggio 1976 in forza del contratto di locazione e sempreché il proprietario beneficiario od i componenti della sua famiglia non siano privi di alloggio a causa del terremoto, l' erogazione della quota residua di contributo è, altresì, subordinata alla riammissione del conduttore nell' abitazione o nei vani suindicati ripristinati, alle condizioni di canone praticato alla data predetta.
Qualora il conduttore suindicato od i membri della sua famiglia con lo stesso conviventi rinunciano a rientrare nell' alloggio, l' erogazione della quota residua di contributo è subordinata alla concessione in locazione dell' alloggio riattato alle condizioni suindicate e con precedenza a persone terremotate.
Nelle ipotesi, infine, previste dall' articolo 1577, secondo comma, del codice civile, l' erogazione del contributo ha luogo direttamente a favore del conduttore.
Il precedente comma si applica anche a favore degli affittuari coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri per le riparazioni delle abitazioni rurali e degli annessi rustici dai medesimi occupati, in quanto pertinenze di fondi rustici.
Art. 25
 
Sono ammesse al contributo regionale in via di sanatoria e nei limiti fissati al precedente articolo 23 anche le riparazioni eventualmente eseguite indipendentemente dal compimento delle operazioni di rilevamento, di cui al precedente articolo 20, primo comma.
L' indicazione delle riparazioni eseguite e della spesa relativa è riportata - sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall' interessato e previa diretta constatazione delle stesse - nel verbale di accertamento, redatto, altresì, in sanatoria, nei modi previsti dallo stesso articolo 20, primo comma, della presente legge.
Per le riparazioni, comunque, eseguite per importi non superiori a lire 1.000.000 per alloggio o per vano adibito ad attività produttive o per gli annessi rustici, la concessione e l' erogazione del contributo hanno luogo sulla base della sola dichiarazione sostitutiva dell' atto notorio resa dall' interessato e dell' accertamento della regolare esecuzione dei lavori nei modi indicati all' articolo 24, primo comma, punto 2).
Sono, altresì, ammesse al contributo regionale, con le modalità e nei limiti fissati al precedente articolo 23 ed al successivo articolo 27, pure le riparazioni dei danni provocati dal sisma agli edifici - compresi quelli di edilizia residenziale pubblica - in corso di costruzione o di sistemazione alla data del 6 maggio 1976 a seguito del rilascio di regolare licenza edilizia.
Art. 26
 
Quando, in conseguenza di ulteriori danni causati da eventi tellurici successivi alla data del rilevamento, sia ritenuto necessario procedere alla demolizione di un edificio precedentemente giudicato riparabile ai sensi dell' art. colo 2 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, l' emissione delle relative ordinanze di demolizione è preceduta da un nuovo accertamento, limitato al giudizio di convenienza previsto al citato articolo 2, primo comma, lettera a).
Qualora sia appurato nel modo suddetto, che non è più possibile riparare e rendere abitabile l' edificio, ed i lavori di riparazione siano stati già iniziati, il Sindaco provvede all' accertamento della spesa effettivamente sostenuta per essi ed alla erogazione del relativo contributo, entro il limite indicato nel verbale di accertamento.
Le spese relative agli adempimenti di cui al comma precedente sono a carico della Regione.
Art. 27
 
Al fine di sopperire all' onere delle spese per la riparazione degli edifici destinati ad uso di abitazione civile o ad uso misto, compresi gli annessi rustici alle abitazioni rurali, non irrimediabilmente danneggiati dagli eventi tellurici del 1976 e che sia conveniente riparare e rendere abitabili, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, altresì, contributi nel pagamento degli interessi dei mutui, eventualmente contratti o da contrarre sugli importi eccedenti i contributi a fondo perduto già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, e 27 agosto 1976, n. 46, ovvero da concedere, ai sensi degli articoli 22 e seguenti del presente Capo III, entro i seguenti limiti:
a) dell' importo di stima risultante dal verbale di accertamento, di cui agli articoli 4 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e 20 del presente Capo III: ovvero, in via alternativa:
b) dell' importo risultante dal progetto delle opere di riparazione, redatto ed approvato secondo quanto disposto al successivo articolo 31.

Nel caso di mutuo fondiario ventennale, l' ammontare del contributo è pari alla differenza risultante dal contratto di mutuo e, comunque, non superiore a quella derivante da un mutuo contratto al tasso del 14% e quella calcolata per l' ammortamento di un mutuo al tasso del 2%.
Nel caso di mutuo a breve termine e, comunque, fino a sei anni, l' ammontare del contributo è pari all' ammontare degli interessi al tasso non superiore al 18%.
Nel caso del mutuo fondiario, il contributo non può essere concesso per importi mutuati inferiori a lire 4 milioni; nel caso del mutuo a breve termine, per importi mutuati superiori a lire 6 milioni.
Per la concessione del mutuo, gli interessati dovranno presentare all' Istituto mutuante una dichiarazione del Sindaco attestante l' ammontare della stima ovvero del progetto approvato e del contributo concesso a fondo perduto nonché copia dell' autorizzazione sindacale all' esecuzione delle opere di riparazione.
I contributi regionali sono concessi - a seguito di presentazione del contratto di mutuo - dalla Segreteria generale straordinaria, istituita con la legge regionale 6 settembre 1976, n. 53.
L' erogazione viene disposta per conto del beneficiario mediante emissione di ruolo di spesa fissa direttamente a favore degli Istituti di credito.
A tal fine, l' Assessore regionale alle finanze è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di Credito Fondiario e con gli Istituti di cui all' articolo 1 numeri 1 e 2, del RD 28 aprile 1938, n. 1165.
Art. 28
 
Al fine di sopperire al costo delle opere relative, ai beneficiari dei contributi in conto capitale, di cui al Capo II - articoli 15 e 16 - possono essere concessi sugli importi eccedenti i contributi medesimi, altresì, i contributi previsti all' articolo 27 sui mutui eventualmente contratti o da contrarre ai fini predetti.
Qualora i soggetti interessati alle opere di riparazione previste al Capo II, articolo 16, non rientrino in alcune delle categorie considerate dallo stesso articolo, agli stessi possono essere concessi i contributi di cui al comma precedente previa approvazione dei progetti esecutivi secondo quanto stabilito ai primi due commi dell' articolo 17.
L' ammissibilità ai contributi nel pagamento degli interessi, di cui all' articolo 27, è, infine, consentita anche per l' esecuzione delle opere di completamento degli edifici danneggiati e non, in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976, purché gli interessati occupassero effettivamente e stabilmente prima della data predetta un alloggio andato irrimediabilmente danneggiato o distrutto per effetto del sisma.
In tal caso l' accertamento delle opere da realizzare per il completamento verrà effettuato da un tecnico incaricato dal Comune sulla base del progetto approvato dal Sindaco e la valutazione delle stesse verrà effettuata tenendo conto di costi unitari a tal fine indicati dall' Assessorato regionale dei lavori pubblici.
Art. 29
 
I contributi di cui all' articolo 27 si possono concedere, a seguito di domanda da presentarsi entro 90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, anche per lavori già ultimati e liquidati ai sensi della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, sull' importo di spesa eccedente il contributo in conto capitale per i lavori già eseguiti, a seguito di regolare progetto, su idonea documentazione e previo accertamento della spesa effettivamente sostenuta da effettuarsi da parte del Comune interessato, su parere della Commissione consiliare di cui all' articolo 17.
Art. 30
 
In alternativa ai contributi nel pagamento degli interessi sui mutui eventualmente contratti o da contrarre, ai sensi del precedente articolo 27, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere - a richiesta degli interessati - contributi ventennali annui costanti nella misura del 8% della spesa ammissibile entro i limiti indicati dallo stesso articolo 27, primo comma, lettere a e b).
L' ammontare della spesa ammissibile, ai fini suindicati non può essere, comunque, inferiore a lire 4 milioni.
Per la concessione del beneficio, gli interessati dovranno presentare all' Amministrazione regionale la documentazione prevista al predetto articolo 27 quinto comma, della presente legge.
Art. 31
 
Ai fini dell' ammissione degli interessati ai contributi in conto interessi, di cui all' articolo 27, primo comma, lettera b), i progetti delle opere da realizzare da parte dei singoli beneficiari devono essere redatti con le modalità indicate al Capo II, articolo 5, della presente legge ed approvati in linea tecnica ed economica dal Sindaco su parere del gruppo tecnico, di cui al Capo II, articolo 7, primo comma, lettera a), sentita la Commissione consiliare di cui all' articolo 17.
Art. 32
 
Al fine di razionalizzare e di rendere meno onerosa, attraverso la redazione di progetti unitari, l' esecuzione delle opere di riparazione degli edifici danneggiati, i Sindaci dei Comuni interessati sono autorizzati a stipulare - con riguardo ad ambiti edilizi predeterminati - apposite convenzioni con le imprese, consorzi di imprese, società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi.
Alla progettazione, direzione, assistenza e contabilità dei lavori, nonché all' accertamento della regolare esecuzione degli stessi, provvede il Comune mediante personale dipendente ovvero attraverso il conferimento di incarichi a tecnici iscritti agli albi professionali.
Ai fini dell' ammissione degli interessati ai contributi in conto interessi, di cui all' articolo 27, primo comma, lettera b), i progetti relativi alle opere suindicate sono redatti con le modalità indicate al Capo II, articolo 5, della presente legge e sono approvati dal Sindaco.
Per le medesime finalità di cui al primo comma del presente articolo, qualora i Sindaci dei Comuni interessati non pervengano per qualsiasi ragione alla stipulazione delle convenzioni suindicate, nonostante sussistano i presupposti del caso, alla stipulazione relativa provvede, previo parere della Commissione consiliare speciale, la Segreteria Generale straordinaria, istituita con legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, la quale provvede altresì agli adempimenti di cui al secondo e terzo comma.
CAPO IV
 Disposizioni transitorie e finali
Art. 33
 
Ai fini di quanto previsto all' articolo 24, primo comma, punto 2 della presente legge, in caso che l' autorizzazione all' esecuzione dei lavori di riparazione ammessi a contributo regionale abbia avuto luogo prima dell' entrata in vigore della presente legge, l' eventuale conferimento dell' incarico per l' accertamento della regolare esecuzione degli stessi deve aver luogo da parte del Sindaco entro 30 giorni dalla data predetta.
Art. 34
 
Ai fini dell' ammissione ai contributi sugli interessi, di cui all' articolo 27, primo comma, lettera b), gli interessati alle opere di riparazione di edifici compresi in convenzioni eventualmente già stipulate alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, presentano, tramite il Comune interessato, apposita domanda.
Agli stessi fini il Sindaco unitamente alla domanda predetta inoltra all' Amministrazione regionale una relazione illustrativa delle modalità seguite nell' individuazione dell' ambito di operatività della convenzione e per la progettazione degli interventi.
Art. 35
 
Fermo restando quanto previsto all' articolo 1 della legge regionale 13 luglio 1976, n. 30, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico la spesa relativa al personale necessario ai Comuni per l' espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi loro demandati dalla presente legge, tenuto conto di quanto verrà disposto, ai sensi dell' articolo 4, terzo comma, lettera 1).
I Comuni procederanno - previo nulla osta della Regione - all' assunzione del relativo personale mediante contratti a termine e, comunque, per periodi non superiori a due anni.
Art. 36
 
Le spese relative alle prestazioni ed agli adempimenti tecnici, comprese quelle per il funzionamento delle Commissioni per l' esame dei ricorsi avverso i risultati delle operazioni di rilevamento danni, demandate dalla legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e 27 agosto 1976, n. 46, e dalla presente legge ai Comuni interessati, sono a carico della Amministrazione regionale, la quale è autorizzata a tal fine, nonché per la concessione dei contributi in conto capitale previsti al Capo II - articoli 15 e 16 - e Capo III - articoli 21 e 23 - della presente legge, a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Art. 37
 
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale, vengono stabilite le modalità per il coordinamento e per la vigilanza sugli adempimenti previsti dalla presente legge, nonché per l' individuazione del personale regionale necessario e per la determinazione dei compensi di cui al precedente articolo 36.
Art. 38
 
L' alienazione - prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità - a terzi a titolo oneroso o gratuito, ovvero la diversa destinazione rispetto a quella in atto alla data di entrata in vigore della presente legge dell' alloggio riparato con i benefici della stessa legge comporta di diritto la revoca dei benefici concessi ed i soggetti interessati sono tenuti al rimborso delle somme riscosse.
La disposizione di cui al comma precedente non si applica nei confronti del proprietario di un unico alloggio, degli emigranti che lo occupino periodicamente, nonché nei confronti di coloro che in caso di alienazione mantengano le convenzioni in atto con il Comune.
Art. 39
 
I termini di cui agli articoli 2, primo comma, 8, primo comma e 9 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, ed all' articolo 5 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 49, sono riaperti fino alla data del 30 settembre 1977.
CAPO V
 Norme finanziarie
Art. 40
 
Per gli oneri previsti dall' articolo 2 della presente legge viene istituito, per memoria, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria IX - il capitolo 5323 con la denominazione: << Spese per la predisposizione e la realizzazione di un censimento dei fabbisogni abitativi delle zone terremotate >>.
Gli oneri derivanti dagli articoli 7, 8, secondo comma, 32, secondo comma, e 36 della presente legge fanno carico al capitolo 434 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977.
Gli oneri derivanti dall' articolo 9 della presente legge fanno carico al capitolo 5062 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977, il quale presenta sufficiente disponibilità.
Per gli oneri previsti dall' articolo 12 della presente legge viene istituito, per memoria, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 3 - Categoria IX - il capitolo 5233 con la denominazione: << Spese dirette per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dagli eventi tellurici del 1976, appartenenti al patrimonio disponibile della Regione >>.
Per gli oneri previsti dagli articoli 14 e 21 della presente legge vengono istituiti, per memoria, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria IX:
- il capitolo 5322 con la denominazione: << Spese dirette per l' esecuzione di opere di riparazione strutturale, di adeguamento antisismico, di completamento e di restauro, degli edifici non irrimediabilmente danneggiati dagli eventi tellurici del 1976 >>;
- il capitolo 5324 con la denominazione: << Spese dirette per l' acquisizione di edifici danneggiati da riattare >>.

Gli oneri derivanti dagli articoli 15, 16, 23, 25, e 26 della presente legge fanno carico al capitolo 5372 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977.
Gli oneri derivanti dall' articolo 35 della presente legge fanno carico, per il personale comandato non regionale, al capitolo 167 e per il personale assunto dai Comuni al capitolo 455 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977.
Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli di cui ai precedenti primo, quarto e quinto comma saranno determinati - ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 - con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei Conti, sentita la Commissione consiliare competente.
Art. 41
 
Il limite di impegno di lire 3.000 milioni autorizzato con l' articolo 19 della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46, per l' esercizio 1976 è revocato.
Per far fronte agli oneri derivanti dalla cessione dei contributi in conto interessi previsti dal primo e secondo comma dell' articolo 27 della presente legge e dall' articolo 28, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1977, un limite d' impegno di lire 10.000 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 10.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1996.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977 viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria Generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5211 con la denominazione: << Contributi sugli interessi dei mutui contratti con Istituti di credito, convenzionati per le riparazioni delle abitazioni non irrimediabilmente danneggiate dagli eventi tellurici dell' anno 1976, nonché per l' esecuzione delle opere di completamento degli edifici danneggiati e non, in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 40.000 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 10.000 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1977. A favore di detto capitolo si provvede con il prelevamento di lire 28.000 milioni, di cui lire 7.000 milioni per l' esercizio 1977, dal << Fondo di solidarietà >> iscritto al capitolo 6990 e con utilizzo dello stanziamento di Lire 12.000 milioni, di cui Lire 3.000 milioni per l' esercizio 1977, iscritto al capitolo 5251, in relazione al disposto del precedente primo comma.
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 42
 
Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi in conto interessi previsto dall' articolo 27, primo e terzo comma, e dall' articolo 28 della presente legge, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1977, un limite di impegno di lire 2.400 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1982.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977 viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria Generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5212 con la denominazione << Contributi sugli interessi dei mutui a breve termine contratti con Istituti di credito convenzionati per le riparazioni delle abitazioni non irrimediabilmente danneggiate dagli eventi tellurici dell' anno 1976, nonché per l' esecuzione di opere di completamento degli edifici danneggiati e non, in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 9.600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 2.400 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1977. A favore di detto capitolo si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 - Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici dell' anno 1976 nel Friuli - Venezia Giulia - del medesimo stato di previsione.
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1982 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 43
 
Per far fronte agli oneri derivanti dall' articolo 30 della presente legge è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1977, un limite di impegno di lire 700 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 700 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1996.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977 viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria Generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5213 con la denominazione: << Contributi annui costanti per le riparazioni degli edifici non irrimediabilmente danneggiati >> e con lo stanziamento complessivo di lire 2.800 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 700 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1977. A favore di detto capitolo si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 - Fondo di solidarietà per interventi conseguenti gli eventi tellurici dell' anno 1976 nel Friuli - Venezia Giulia - del medesimo stato di previsione.
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 44
 
I precitati capitoli 5233, 5322, 5323 e 5324 sono istituiti in aggiunta a quelli già previsti con l' articolo 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.
Art. 45
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.