LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68

Interventi regionali nel settore delle opere igienico - sanitarie.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/12/1976
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

CAPO I
 Disposizione preliminare
Art. 1
 
Al fine di promuovere ed agevolare la realizzazione da parte degli Enti locali delle opere igienico - sanitarie che rientrano nelle loro attribuzioni istituzionali, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire nelle forme previste dalla presente legge.
CAPO II
 Interventi regionali
per la realizzazione di opere igienico - sanitarie
Art. 2
 
Per la realizzazione e successiva gestione delle opere e degli impianti di cui all' articolo 3, l' Amministrazione regionale favorisce e promuove la costituzione di appositi consorzi tra gli enti interessati.
A tal fine, l' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare studi per l' individuazione degli ambiti territoriali su cui è tecnicamente ed economicamente opportuno intervenire con progetti unitari ed in forma consorziata.
In esito a quanto previsto dal comma precedente, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere l' onere - d' intesa con gli enti interessati, anche prima o nelle more della costituzione dei Consorzi - per la elaborazione di progetti di massima e di studi di fattibilità delle opere e degli impianti di cui all' articolo 3.
La misura massima del contributo di cui all' articolo 3, per le finalità di cui alle lettere a) e b), è aumentata al 10% quando beneficiari siano dei Consorzi di Comuni già costituiti o in via di costituzione ai sensi del presente articolo, o delle Comunità montane, nel solo caso in cui esplichino le medesime funzioni dei Consorzi.
Art. 3
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, ai Consorzi di Comuni ed alle Comunità montane contributi annui costanti, per un periodo non superiore ad anni 20, nella misura massima dell' 8% della spesa ammissibile:
a) per la costruzione, il potenziamento, l' ampliamento e la sistemazione di fognature e dei relativi impianti di idoneo trattamento dei liquami;
b) per la realizzazione di opere di sistemazione e di adattamento di aree da adibire a deposito di rifiuti solidi - compreso il costo delle aree - e per gli impianti di smaltimento o trasformazione dei rifiuti medesimi con relativo parco rotabile;
c) per la costruzione, il potenziamento, l' ampliamento e la sistemazione di acquedotti.

Art. 4
 
L' accertamento dello stato d' avanzamento dei lavori è effettuato dallo stesso ente interessato, il cui legale rappresentante appone il visto di regolarità sui relativi documenti. Tale adempimento, ove ricorra il caso, costituisce ordinativo diretto ad autorizzare le somministrazioni dei mutui.
Art. 5
 
L' erogazione del finanziamento concesso in conto capitale agli enti interessati ha luogo di norma:
- nella misura del 50% dell' ammontare del contributo concesso, dietro presentazione del verbale di consegna dei lavori, sottoscritto senza riserve dall' impresa, vistato dal legale rappresentante dell' ente;
- nella misura dell' ulteriore 45% dopo l' accertamento da parte dell' Assessorato dei lavori pubblici della conformità dei lavori al progetto esecutivo e dell' avvenuta esecuzione dei lavori stessi per un importo non inferiore al 60% dell' importo contrattuale, nonché dell' avvenuto pagamento o deposito dell' indennità di esproprio ovvero dell' avvenuta acquisizione ad altro titolo delle aree necessarie;
- nella misura restante, pari alla rata di saldo del contributo spettante, a seguito di regolare approvazione degli atti di collaudo da parte dell' ente beneficiario, nonché di presentazione da parte del collaudatore di una relazione acclarante la regolarità dei rapporti fra l' Amministrazione regionale e l' ente predetto, approvata dall' Assessore regionale ai lavori pubblici.

Art. 6
 
Per le opere di cui all' articolo 3 è altresì autorizzata la concessione di contributi, una volta tanto, fino al massimo dell' 80% della spesa ammissibile e della differenza non coperta dal contributo di cui al medesimo articolo 3.
Art. 7
 
Alle operazioni di mutuo previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 1 luglio 1971, n. 25.
Art. 8
 
In via generale ed ove non sia diversamente previsto, la spesa per la quale sono concessi dei contributi regionali per la realizzazione di opere pubbliche, comprende pure una quota per spese generali e di collaudo non superiore al 7% dell' importo di progetto.
CAPO III
 Disposizioni finanziarie
Art. 9
 
Per le finalità di cui all' articolo 2, secondo e terzo comma, della presente legge, è autorizzata, nel piano finanziario per il quadriennio 1976 - 1979, la spesa complessiva di lire 300 milioni con decorrenza dall' esercizio 1977.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976 - 1979, è istituito, con decorrenza dall' esercizio 1977, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria XI, il capitolo 5814 con la denominazione: << Finanziamenti di studi per l' individuazione degli ambiti territoriali su cui è tecnicamente ed economicamente opportuno intervenire con progetti unitari ed in forma consorziata e spese per l' elaborazione dei progetti di massima e di studi di fattibilità delle opere e degli impianti di cui all' articolo 3, della legge regionale n. 68 del 29 dicembre 1976 >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976 - 1979 (elenco n. 5 - Progetti - Interventi per opere igienicosanitarie).
Art. 10
 
Per la concessione dei contributi di cui all' articolo 3 della presente legge, sono autorizzati, nell' esercizio finanziario 1977 un limite di impegno di lire 300 milioni, nell' esercizio finanziario 1978 un limite di impegno di lire 400 milioni e nell' esercizio finanziario 1979 un ulteriore limite di impegno di lire 500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi esercizi come segue:
- esercizio 1977 Lire 300 milioni
- esercizio 1978 " 700 "
- esercizi dal 1979 al 1996 " 1.200 "
- esercizio 1997 " 900 "
- esercizio 1998 " 500 "

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976 - 1979 è istituito, con decorrenza dall' esercizio 1977, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria XI, il capitolo 5815 con la denominazione: << Contributi annui costanti ai Comuni, loro Consorzi ed alle Comunità montane per la realizzazione delle opere pubbliche indicate dall' articolo 3 della legge regionale n. 68 del 29 dicembre 1976 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 2.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1979.
All' onere complessivo di lire 2.200 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976 - 1979 (Rubrica n. 9 - Partita n. 3 - dell' elenco n. 5 allegato al piano medesimo).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 11
 
Per la concessione dei contributi di cui all' articolo 6 della presente legge, è autorizzata, nel piano finanziario per il quadriennio 1976 - 1979, la spesa complessiva di lire 14.700 milioni con decorrenza dall' esercizio 1977.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976 - 1979, è istituito, con decorrenza dall' esercizio 1977, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria XI, il capitolo 5816 con la denominazione: << Contributi una tantum ai Comuni, loro Consorzi ed alle Comunità montane per le opere indicate dall' articolo 3 della legge regionale n. 68 del 29 dicembre 1976 >> e con lo stanziamento di lire 14.700 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976 - 1979 (elenco n. 5 - Progetti - Interventi per opere igienico - sanitarie).
Art. 12
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.