Art. 1
Allo scopo di consentire la realizzazione, da parte di enti pubblici, cooperative e privati, degli interventi di rimboschimento, di ricostituzione e trasformazione dei boschi, nonché di operazioni colturali e di opere immediatamente connesse l' Amministrazione regionale è autorizzata a costituire e potenziare, con tutti i mezzi necessari per aumentarne l' efficienza, vivai gestiti dal Corpo forestale regionale, ed a provvedere alla manutenzione ed alla coltura dei vivai stessi ed all' approvvigionamento di semi e piantine.
Tra le spese di cui al comma precedente sono comprese quelle per l' acquisto, per l' affitto e la concessione dei terreni adibiti a vivaio forestale.
Le sementi dovranno provenire da boschi iscritti al << Libro Nazionale Boschi da Seme >> o, qualora ciò non fosse possibile, da boschi che la Direzione regionale delle foreste riterrà idonei.
Per favorire la formazione ed il miglioramento di parchi e giardini l' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a coltivare piante forestali idonee ed a fornirle gratuitamente agli Enti pubblici.
Art. 2
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumersi a totale carico il costo degli interventi diretti a prevenire ed eliminare i danni provocati alle piante forestali da cause avverse, fisiche e biologiche.
L' Amministrazione regionale potrà inoltre sostituirsi agli Enti pubblici, alle cooperative ed ai privati negli interventi previsti dal DM 20 maggio 1926 e 12 febbraio 1938, assumendosi il carico delle relative spese.
Art. 3
Al fine di realizzare un programma straordinario di interventi per l' incremento della produzione legnosa, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore di Enti ed Aziende singole ed associate, contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l' impianto e le cure colturali, relative al primo anno, di specie forestali a rapido accrescimento.
Detti contributi potranno essere elevati al 60 per cento della spesa ammissibile per le piantagioni effettuate in territori montani o sottoposti al vincolo idrogeologico.
Nell' erogazione delle provvidenze di cui al presente articolo sarà data la precedenza alle cooperative, ai coltivatori diretti e alle piccole aziende.
I programmi di forestazione ricadenti in territori montani verranno determinati d' intesa con le Comunità montane interessate.
Art. 4
I contributi di cui all' articolo precedente potranno essere concessi per superfici minime di due ettari in territorio di pianura, oppure di 0,5 ettari in territorio di montagna, anche se formate da appezzamenti non contigui.
Ai beneficiari è fatto obbligo di non effettuare, sui terreni rimboschiti, trasformazioni colturali per un periodo di 10 anni per il pioppo e di 15 anni per le altre specie.
Detto periodo decorrerà dalla data di concessione del contributo.
Nei riguardi di coloro che contravveranno al predetto impegno l' Amministrazione regionale provvederà al recupero dei contributi erogati, secondo le modalità previste dal RD 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali.
Art. 6
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico la spesa per la compilazione dei piani economici occorrenti per la razionale gestione dei beni silvo - pastorali della Regione, dei Comuni ed altri Enti di cui agli articoli 130 e seguenti del RD 30 dicembre 1923, n. 3267, nonché la spesa per i piani relativi alla conoscenza, conservazione ed organizzazione dei sistemi ecologici naturali.
I progetti di massima di cui all' articolo 43 del RD 30 dicembre 1923, n. 3267 dovranno comprendere anche il piano di assestamento generale di tutti i beni agro - silvo - pastorali ricadenti nei bacini montani, senza esclusione delle parti eccedenti il loro perimetro.
Al piano di assestamento generale si applicano gli articoli 45 e seguenti del RD 30 dicembre 1923, n. 3267.
Art. 7
L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa per studi, indagini, osservazioni e sperimentazioni in campo forestale e naturalistico, con particolare riguardo al settore della idrologia forestale, delle sistemazioni idraulico - forestali, del rimboschimento, degli inerbimenti, degli interventi colturali nei boschi, delle utilizzazioni forestali, della tecnica di impianto e coltura dei vivai, delle moderne tecniche dei lavori di assestamento e delle cartografie forestali, in coordinamento con gli studi relativi alla Carta tecnica regionale.
Art. 8
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi al Consorzio Boschi Carnici, ad altri Consorzi e ad Aziende speciali, per la gestione ed il potenziamento dei beni silvo - pastorali dei Comuni ad essi affidati. I contributi potranno essere concessi nella misura massima del 75% delle spese del personale tecnico, di custodia e di segreteria, nonché di quelle di ufficio.
Art. 9
Gli oneri previsti dagli articoli 1, 2, 6, 7, 8 della presente legge fanno carico rispettivamente ai capitoli 6163, 6164, 6166, 6167 e 6269 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976 - 1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, che presentano sufficiente disponibilità.
Art. 10
All' onere di lire 450 milioni previsto dal precedente articolo 3 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1976 - 1979 e del bilancio regionale per l' esercizio 1976 (Rubrica n. 5, partita n. 5, dell' elenco n. 5 allegato al piano e bilancio medesimi).
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1976 - 1979 e del bilancio regionale per l' esercizio 1976, è istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 6354 con la denominazione: << Contributi per interventi straordinari diretti a incrementare la produzione legnosa mediante l' esecuzione di piantagioni forestali a rapido accrescimento >> e con lo stanziamento di lire 450 milioni per l' esercizio 1976.
Art. 11
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.