Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 50 bis aggiunto da art. 15, primo comma, L. R. 57/1979
2Articolo 50 ter aggiunto da art. 15, primo comma, L. R. 57/1979
3Integrata la disciplina della legge da art. 16, primo comma, L. R. 57/1979
4Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato o un Assessore, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia o all' Assessore competente per materia, in relazione agli Uffici cui e' preposto, ai sensi dell' articolo 7, primo e terzo comma, L.R. 12/80.
5Partizione di cui fa parte l'art. 28, abrogata da art. 10, primo comma, L. R. 73/1982
6Partizione di cui fa parte l'art. 26, abrogata da art. 4, primo comma, L. R. 30/1986
7Integrata la disciplina della legge da art. 34, comma 9, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
8Integrata la disciplina della legge da art. 6, comma 14, L. R. 4/2001
9Partizione di cui fa parte l'art. 1, abrogata da art. 25, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.
10Partizione di cui fa parte l'art. 45, abrogata da art. 25, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.
11Il decreto, di cui all'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006, è emanato con DPReg. 142/2007 (B.U.R. 13/6/2007, n.25).
12Integrata la disciplina della legge da art. 4, comma 24, L. R. 30/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 11, comma 1, lettera k), L. R. 10/2008
13Integrata la disciplina della legge da art. 4, comma 29, L. R. 30/2007
14Integrata la disciplina della legge da art. 6, comma 20, L. R. 9/2008
15Legge abrogata da art. 49, comma 1, lettera a), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
16La legge rivive ad opera dell' art. 27, comma 1, L. R. 2/2016 , a decorrere dalla data in vigore della L.R. 2/2016, come disposto dall'art. 27, c. 1, limitatamente agli artt. 22, commi primo e terzo, e 23.