TITOLO IV
Disposizioni finanziarie
Art. 53
Il maggior onere derivante dal disposto dell' ultimo comma dell' articolo 2 della presente legge fa carico agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 e del bilancio regionale per l' esercizio 1976, che presentano sufficiente disponibilità.
Art. 54
Per le finalità previste dall' articolo 11 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 970 milioni, di cui lire 220 milioni per l' esercizio 1976.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 e del bilancio regionale per l' esercizio 1976 è istituito - al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria IV - il capitolo 789 con la denominazione: << Sovvenzioni a favore di enti locali e consorzi di enti locali per l' istituzione, il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche pubbliche e dei sistemi bibliotecari, territoriali e urbani, e sovvenzioni a favore della << Narodna in Studijska Knjiznica - Biblioteca nazionale slovena e degli studi >> di Trieste, di enti, di istituzioni, di cooperative, di associazioni, di biblioteche specializzate e di altre biblioteche che siano aperte gratuitamente al pubblico e svolgano un servizio di interesse locale o regionale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 970 milioni per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, di cui lire 220 milioni per l' esercizio 1976.
All' onere complessivo di lire 970 milioni si fa fronte, per lire 570 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979, di cui lire 120 milioni per l' esercizio 1976 (Rubrica n. 8 - partita n. 2 - dell' elenco n. 4 allegato al piano e al bilancio medesimi), e, per lire 400 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 5154 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979, di cui lire 100 milioni per l' esercizio 1976.
Art. 55
Per le finalità previste dall' articolo 22 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 580 milioni, di cui lire 130 milioni per l' esercizio 1976.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 e del bilancio regionale per l' esercizio 1976 è istituito - al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria IV - il capitolo 790 con la denominazione: << Sovvenzioni a favore di enti locali e consorzi di enti locali per l' istituzione, il funzionamento e lo sviluppo di musei pubblici, comunali e provinciali, e sovvenzioni a favore di musei gestiti da altri enti, istituzioni, cooperative ed associazioni, che siano comunque aperti al pubblico e svolgano un servizio d' interesse locale o regionale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 580 milioni per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, di cui lire 130 milioni per l' esercizio 1976.
All' onere complessivo di lire 580 milioni si fa fronte, per lire 380 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976- 1979, di cui lire 80 milioni per l' esercizio 1976 (Rubrica n. 8 - partita n. 2 - dell' elenco n. 4 allegato al piano e al bilancio medesimi), e, per lire 200 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 5154 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979, di cui lire 50 milioni per l' esercizio 1976.
Art. 56
Per le finalità di cui all' articolo 25, secondo comma, della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l' esercizio 1976.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 e del bilancio regionale per l' esercizio 1976, è istituito al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria IV, il capitolo 756 con la denominazione: << Finanziamenti straordinari ai Comuni sede di musei - statali o di enti locali - per eventuali interventi indispensabili e urgenti >> e con lo stanziamento di lire 30 milioni per l' esercizio 1976, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 2604 del medesimo stato di previsione.
Art. 57
Per le finalità previste dall' articolo 28 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 140 milioni, di cui lire 35 milioni per l' esercizio finanziario 1976.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1976 viene istituito al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria IV - il capitolo 780 con la denominazione: << Finanziamenti all' Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione, all' Istituto friulano per la storia del movimento di liberazione, a Istituti universitari e a ricercatori e studiosi per studi e ricerche sulla Resistenza nel Friuli - Venezia Giulia e la loro pubblicazione >> e con lo stanziamento complessivo di lire 140 milioni per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, di cui lire 35 milioni per l' esercizio 1976.
All' onere complessivo di lire 140 milioni si fa fronte con la maggiore entrata per pari importo accertata sul capitolo 354 dello stato di previsione dell' entrata del predetto piano finanziario 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, di lire 140 milioni, di cui lire 35 milioni per il bilancio stesso.
Art. 58
Per le finalità previste dall' articolo 31 della presente legge, è autorizzata, per gli esercizi dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 800 milioni, di cui lire 200 milioni per l' esercizio 1976.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 e del bilancio regionale per l' esercizio 1976 è istituito al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 5167 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a Province, Comuni, Consorzi di Comuni ed altri enti, istituzioni, cooperative ed associazioni operanti nel settore per l' acquisto, la costruzione, il ripristino, il riattamento, l' attrezzatura e l' arredamento di locali destinati a biblioteche o musei >> e con lo stanziamento complessivo di lire 800 milioni per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, di cui lire 200 milioni per l' esercizio 1976, cui si fa fronte con la maggior entrata di lire 800 milioni, di cui lire 200 milioni per l' esercizio 1976, accertata sul capitolo 151 dello stato di previsione dell' entrata del predetto piano finanziario 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, di lire 800 milioni, di cui lire 200 milioni per il bilancio stesso.
Art. 59
Per far fronte agli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia prevista dall' articolo 32 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 40 milioni, di cui lire 10 milioni per l' esercizio finanziario 1976.
La maggiore spesa di lire 40 milioni farà carico al capitolo 5041 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976, il cui stanziamento viene elevato di lire 40 milioni, per il piano, di cui lire 10 milioni per l' esercizio 1976.
Al predetto onere di lire 40 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 2604 del medesimo stato di previsione.
Art. 60
Per le finalità previste dagli articoli 37 - punto 1) - 40 e 41 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 600 milioni, di cui lire 200 milioni per l' esercizio finanziario 1976.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1976 è istituito al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - Categoria XI - il capitolo 5061 con la seguente denominazione: << Contributi in conto capitale (una tantum) a favore dei proprietari degli immobili di particolare valore artistico, storico o ambientale sulla spesa riconosciuta ammissibile per la loro conservazione e restauro >> e con lo stanziamento complessivo di lire 600 milioni per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, di cui lire 200 milioni per l' esercizio 1976.
All' onere complessivo di lire 600 milioni si fa fronte, per lire 200 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979, di cui lire 100 milioni per l' esercizio 1976 (Rubrica n. 2, elenco n. 5, allegato al piano e al bilancio medesimi), e, per lire 400 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 5154 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979, di cui lire 100 milioni per l' esercizio 1976.
Art. 61
Per le finalità previste dagli articoli 37 - punto 2) - e 43 della presente legge, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 180 milioni, di cui lire 45 milioni per l' esercizio finanziario 1976.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1976 è istituito al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - Categoria XI - il capitolo 5062 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a favore di Province, Comuni o Consorzi di Comuni per l' acquisizione di immobili di valore artistico, storico o ambientale, da destinare ad uso della comunità >> e con lo stanziamento complessivo di lire 180 milioni per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, di cui lire 45 milioni per l' esercizio 1976.
All' onere complessivo di lire 180 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979 e del bilancio regionale per l' esercizio 1976 (Rubrica n. 2, elenco n. 5, allegato al piano e al bilancio medesimi).
Art. 62
Per le finalità previste dagli articoli 46, 47 e 48 della presente legge, è autorizzata per l' esercizio finanziario 1976 la spesa di lire 50 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 e del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1976, è istituito, al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - Categoria XI - il capitolo 5063, con la denominazione: << Sovvenzioni e contributi in conto capitale a favore di Province, Comuni e di altri enti e istituzioni per l' ordinamento, la conservazione e l' incremento del patrimonio documentaristico dei loro archivi storici e per l' acquisto, la costruzione, il restauro, l' attrezzatura e l' arredamento di locali destinati ai predetti archivi, nonché spese per il riordinamento e la catalogazione di archivi storici, pubblici e privati >> e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l' esercizio 1976, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dallo apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979 e del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1976 (Rubrica n. 2 dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 63
Per le finalità previste dagli articoli 49 e 50 della presente legge, è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1976, la spesa di lire 100 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 e del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1976 è istituito al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - Categoria XI - il capitolo 5064 con la denominazione: << Contributi a favore di Province, Comuni e altri enti e istituzioni pubblici e privati, per l' esecuzione di lavori di conservazione, restauro e valorizzazione di beni mobili considerati di interesse artistico, storico ed archeologico ai sensi della
legge 1 giugno 1939, n. 1089, e per l' acquisto e l' installazione di apparecchiature ed attrezzature volte ad assicurare la loro migliore custodia e conservazione, nonché spese per l' acquisto di opere d' arte di riconosciuto pregio >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l' esercizio 1976, cui si provvede, per lire 50 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979 e del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1976 (Rubrica n. 2 dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi), e, per lire 50 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 788 del medesimo stato di previsione della spesa.
Art. 64
La Giunta regionale depositerà annualmente presso il Consiglio regionale una relazione contenente i dati riguardanti gli interventi finanziari disposti ai sensi della presente legge.
Art. 65
Gli stanziamenti di spesa autorizzati con la presente legge, eventualmente non impegnati nell' esercizio 1976, potranno essere utilizzati anche nell' esercizio finanziario 1977.