Art. 4
È istituito, presso l' Assessorato del lavoro, assistenza sociale ed emigrazione, il Comitato regionale dell' emigrazione.
Il Comitato è composto dai seguenti membri:
- l' Assessore regionale al lavoro, assistenza sociale ed emigrazione, che lo presiede;
- il Direttore regionale dell' Assessorato regionale del lavoro, assistenza sociale ed emigrazione;
- un rappresentante designato dall' Unione regionale delle Province;
- un rappresentante della Sezione regionale dell' Associazione nazionale dei Comuni d' Italia;
- tre rappresentanti delle Comunità montane designati dai Presidenti delle stesse;
- tredici rappresentanti degli emigrati designati dai principali Enti, Associazioni ed Istituzioni degli emigrati, con sede nella regione, scelti tra coloro che lavorano all' estero da non meno di due anni, dei quali tre rappresentanti degli emigrati nei Paesi extraeuropei;
- cinque rappresentanti dei principali Enti, Associazioni ed Istituzioni degli emigrati, con sede nella regione, operanti da almeno tre anni dall' entrata in vigore della presente legge;
- tre rappresentanti designati congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale;
- un rappresentante degli Istituti di patronato e di assistenza sociale;
- tre rappresentanti degli imprenditori designati dalle Associazioni regionali degli industriali, degli artigiani e dei commercianti;
- il Direttore dell' Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, o un suo sostituto;
- tre esperti in materia di emigrazione designati dallo Assessore regionale al lavoro, assistenza sociale ed emigrazione.
La designazione dei vari rappresentanti dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta formulata dall' Assessorato regionale del lavoro, assistenza sociale ed emigrazione.
Trascorso tale termine, l' organo sarà costituito sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti il collegio e fatte comunque salve le successive integrazioni.
Il Presidente del Comitato, può, ogni qual volta sia ritenuto utile, far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di Amministrazioni ed Enti interessati ai problemi del settore, nonché dirigenti regionali o i loro sostituti.
Il Comitato elegge nel suo seno un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell' Assessorato regionale del lavoro, assistenza sociale ed emigrazione, designato dall' Assessore.
Art. 5
Il Comitato regionale dell' emigrazione è costituito su proposta dell' Assessore al lavoro, assistenza sociale ed emigrazione con decreto del Presidente della Giunta regionale. Allo stesso modo si provvede all' eventuale sostituzione di coloro che, per qualsiasi motivo, abbiano cessato di far parte del Comitato, nonché all' eventuale nomina di componenti supplenti che abbiano gli stessi requisiti degli effettivi, su designazione dell' Ente od organo od Associazione od Organizzazione cui spetta designare i componenti effettivi. I supplenti intervengono alle sedute solo se sostituiscono componenti effettivi assenti.
Il Comitato ha la durata di 5 anni. Tuttavia il mandato dei componenti il Comitato viene meno con la scadenza degli organi degli Enti od Associazioni od Istituzioni che li hanno designati.
Il Comitato si riunisce almeno due volte all' anno.
Art. 6
Il Comitato svolge i seguenti compiti:
1) esprime parere sulle proposte di interventi di cui allo articolo 3 della presente legge;
2) suggerisce particolari ricognizioni ed accertamenti sul fenomeno migratorio, sulle sue cause ed effetti, sulle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati e delle famiglie che risiedono nella regione, per promuovere iniziative tendenti alla loro tutela ed alla difesa dei loro interessi;
3) propone interventi per la creazione di adeguati servizi sociali nelle zone d' esodo;
4) formula proposte all' Amministrazione regionale perché intervenga presso il Parlamento e gli organi di governo nazionali per l' adozione di opportuni provvedimenti, anche in armonia con gli organi comunitari ed internazionali, per la tutela all' estero degli emigrati e delle loro famiglie;
5) esprime parere sulla ripartizione delle sovvenzioni di cui al Capo VI del Titolo II della presente legge.
L' Assessore al lavoro, assistenza sociale ed emigrazione relazionerà alla competente Commissione consiliare sulla attività svolta dal Comitato a favore dell' emigrazione, dopo ogni riunione del Comitato stesso.
Art. 7
Entro quattro mesi dall' insediamento, il Comitato adotta, su proposta del suo Presidente, un regolamento dei lavori, il quale viene approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.