LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 settembre 1976, n. 56

Estensione dei benefici previsti dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17 e successive integrazioni, 1 luglio 1976, n. 28 26 luglio 1976, n. 34, e 29 luglio 1976, n. 35, a Comuni non compresi nella delimitazione di cui alla legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/09/1976
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Integrata la disciplina della legge da art. 86, comma 1, L. R. 26/1988
Art. 1
 
I benefici previsti dalla legge regionale 7 giugno 1976, n. 17 e successive integrazioni, per sopperire alle impellenti esigenze abitative delle popolazioni colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976, dalla legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, per la ripresa economica nelle zone terremotate, limitatamente agli edifici destinati all' attività produttiva e loro impianti, macchinari ed attrezzature, e dalla legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, per il ripristino degli edifici pubblici e degli edifici sedi di servizi di pubblico interesse danneggiati dal sisma, nonché dalla legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, limitatamente alla riparazione di fabbricati destinati ad uso agricolo e dei relativi impianti, sono, altresì, concessi, per il perseguimento delle medesime finalità e nei limiti fissati al successivo articolo 2, anche ai Comuni non compresi nella delimitazione di cui all' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, purché i danni sofferti siano direttamente ed esclusivamente conseguenti agli eventi tellurici suindicati.
Art. 2
 
Ai fini della concessione dei benefici di cui al precedente articolo 1, gli interessati presentano, entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, apposita domanda agli enti ed organi competenti alla concessione dei benefici stessi, salvo quanto disposto al successivo articolo 4.
La concessione ed erogazione dei benefici hanno luogo con le modalità ed entro i limiti massimi stabiliti dalle disposizioni richiamate al precedente articolo 1.
L' ammontare dei benefici è in ogni caso determinato previa detrazione di una quota fissa di lire 500.000.
Art. 3
 
L' Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a disporre interventi ai sensi dell' articolo 3, lettere a) e b) della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 e successive integrazioni, sempreché gli interventi richiesti siano direttamente ed esclusivamente conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976.
Art. 4
 
Il termine per la presentazione delle domande, di cui all' articolo 3, primo comma, della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, è protratto - anche ai fini dell' applicazione dei benefici previsti dalla presente legge per il ripristino delle attività produttive - al 30 novembre 1976.
Art. 5
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia.