Art. 1
Per garantire il necessario coordinamento delle attività che siano in attuazione di leggi statali e regionali emanate a favore delle popolazioni e delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 1976 e in dipendenza degli eventi stessi, tutte le attribuzioni amministrative regionali che siano in relazione a dette attività, sono esercitate, in via straordinaria, per il tempo necessario alla ripresa e normalizzazione della vita sociale ed economica nelle zone stesse, dal Presidente della Giunta regionale, coadiuvato da un Assessore regionale, designato ai sensi dell'
articolo 43 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.
Nell' esercizio delle sue attribuzioni, il Presidente della Giunta regionale osserva le direttive approvate dalla Giunta stessa previo parere della Commissione consiliare speciale.
Art. 2
Per l' esercizio delle attribuzioni, di cui all' articolo precedente, il Presidente della Giunta regionale si avvale di una Segreteria Generale straordinaria con sede in Udine posta alle sue dipendenze.
La Segreteria Generale straordinaria, nello svolgimento delle sue funzioni, coordina e cura gli adempimenti che, in via ordinaria, sarebbero di competenza della Segreteria Generale della Presidenza della Giunta regionale, delle direzioni o servizi regionali e dei rispettivi direttori.
La Segreteria Generale straordinaria si avvale, altresì, per l' esercizio delle attribuzioni di cui alla presente legge, degli uffici periferici - amministrativi, tecnici e di ragioneria - previsti dalla
legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e potrà pure avvalersi, ove occorra, degli altri Uffici, Direzioni e Servizi previsti dalla stessa
legge 22/1968.
Art. 3
Con legge regionale, da approvarsi entro 45 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, sarà istituito un organo consultivo territoriale quale espressione degli enti locali e sovracomunali della zona colpita dal sisma e saranno fissati i relativi compiti.
Con la medesima legge saranno altresì assegnate ai Comuni e alle Comunità montane e collinare deleghe per l' esercizio in via normale delle funzioni amministrative inerenti alla ricostruzione.
Art. 4
Alla costituzione della Segreteria Generale straordinaria si provvede mediante personale distaccato da altri Uffici o Servizi regionali e mediante personale comandato dallo Stato o da altri Enti pubblici o per chiamata.
L' articolazione interna della Segreteria Generale straordinaria e degli Uffici relativi, la loro dirigenza e la dotazione di personale saranno stabilite con successiva legge regionale da approvarsi entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge. Nel frattempo la Giunta regionale è autorizzata a chiedere immediatamente comandi in numero non superiore a 10.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore che lo coadiuva possono essere chiamati a prestare la loro collaborazione alla Segreteria Generale straordinaria ed agli Uffici relativi, con incarichi a tempo determinato, anche esperti non appartenenti a pubbliche Amministrazioni in numero non superiore a 5. I compensi sono stabiliti con apposita convenzione avendo come riferimento il trattamento economico complessivo del personale regionale con analoghe funzioni.
Art. 5
Qualora alla Segreteria Generale straordinaria ed agli Uffici relativi vengano assegnati dirigenti, di cui all'
articolo 100 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, ovvero dirigenti incaricati, ai sensi dell' articolo 18, primo comma, della stessa legge, gli stessi sono collocati fuori organico per il tempo dell' assegnazione.
Alla cessazione dell' incarico, i dipendenti predetti rientrano in organico anche in soprannumero.
Art. 6
Al personale assegnato alla Segreteria Generale straordinaria ed agli Uffici relativi ai sensi del precedente articolo 4 della presente legge, spetta - qualora l' assegnazione comporti trasferimento di residenza rispetto alla sede dell' Ufficio di provenienza - per non più di un anno, l' indennità giornaliera di missione prevista all'
articolo 1, quarto comma, della legge regionale 13 luglio 1976, n. 30.
Allo stesso personale potrà essere corrisposto il compenso per lavoro straordinario, anche in deroga ai limiti fissati dagli articoli 79 e seguenti della
legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.
Al Segretario Generale straordinario, che può essere nominato anche per chiamata ed in deroga ai requisiti previsti dall' articolo 18 della LR 5 agosto 1975, n. 48, spetta il trattamento economico previsto per l' incarico di cui al terzo comma del medesimo articolo, salvo quanto previsto per i funzionari regionali di cui all'
articolo 100 della citata legge numero 48/1975. Qualora trattisi di funzionario in posizione di comando, l' indennità di cui all' articolo 18 è determinata sulla base dello stipendio in godimento.
Art. 7
Le attribuzioni di cui al precedente articolo 1 vengono esercitate, secondo quanto stabilito dalla presente legge, a decorrere dalla data che sarà fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Restano salvi i provvedimenti in materia perfezionati anteriormente alla data di cui al precedente comma.
Art. 8
Gli oneri derivanti dalla presente legge faranno carico agli appropriati capitoli 151, 152, 156 e 428 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.
Art. 9
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.