LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 settembre 1976, n. 50

Interventi per lo sviluppo del settore zootecnico.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/09/1976
Materia:
210.04 - Zootecnia

Art. 1
 
Per le finalità previste dalla legge 29 giugno 1929, n. 1366 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l' esercizio 1976, la spesa di lire 385 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976 viene istituito - al Titolo II, Sezione V, Rubrica n. 5, Categoria XI - il capitolo 6252 con la denominazione: << Contributi per il miglioramento della produzione zootecnica (Legge 29 giugno 1929, n. 1366 e successive modificazioni ed integrazioni) >> e con lo stanziamento di lire 385 milioni per l' esercizio 1976.
Art. 2
 
Per le finalità previste dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1976, la ulteriore spesa di lire 315 milioni.
La predetta spesa fa carico al capitolo 6260 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 315 milioni e precisamente, per il piano, a lire 1.075 milioni, di cui lire 475 milioni per l' esercizio 1976.
Art. 3
 
Per le finalità previste dagli articoli 4, 7, 8 e 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1976, l' ulteriore spesa di lire 300 milioni.
La predetta spesa fa carico al capitolo 6261 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 300 milioni e precisamente, per il piano, a lire 3.574 milioni, di cui lire 1.774 milioni per l' esercizio 1976.
Art. 4
 
All' onere complessivo di lire 1.000 milioni, autorizzato dai precedenti articoli 1, 2 e 3, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976 (Rubrica n. 5, partita n. 1, dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).
Art. 5
 
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61 e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1977, un ulteriore limite d' impegno di lire 250 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 2008.
L' onere di lire 750 milioni, relativo alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1979, fa carico al capitolo 6266 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, da lire 1.400 milioni a lire 2.150 milioni, mediante prelevamento di lire 750 milioni dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979 (Rubrica n. 5, partita n. 1, dell' elenco n. 5 allegato al piano).
L' onere di lire 250 milioni, relativo alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi dal 1980 al 2008, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 6
 
Al fine di conseguire la salvaguardia del patrimonio zootecnico e l' incremento della produzione di carne attraverso il potenziamento e lo sviluppo degli allevamenti, nel quadro dei principi stabiliti dalla legge 18 aprile 1974, n. 118, l' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, è autorizzato, con fondi all' uopo attribuitigli dall' Amministrazione regionale, a concedere concorsi negli interessi su prestiti agrari di esercizio, con ammortamento sino a tre anni, per le esigenze delle aziende agricole singole od associate e dei relativi organismi associativi a norma della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli scopi di cui all' articolo 2 della predetta legge n. 1760.
Il tasso da lasciare a carico dei beneficiari di detti prestiti sarà quello determinato periodicamente dallo Stato per il credito di esercizio assistito da concorso negli interessi.
Alle operazioni creditizie sopraddette si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 130.
Le agevolazioni creditizie di cui al presente articolo dovranno essere concesse prioritariamente ai coltivatori diretti, affittuari coltivatori diretti, mezzadri nonché alle cooperative agricole, stalle sociali ed agli allevamenti cooperativi e non potranno essere cumulate con altri interventi statali o regionali destinati allo stesso scopo.
Potranno beneficiare dell' agevolazione di cui al presente articolo anche i prestiti contratti, a partire dal 1 gennaio 1976, dall' Organismo a carattere cooperativistico di cui all' articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1974, n. 18, alle esigenze del quale dovrà essere riservata particolare considerazione.
Ai fini di cui ai precedenti commi è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1976, la spesa di lire 147 milioni da erogare all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura.
Art. 7
 
Per gli scopi di cui all' articolo 5, lettera c), della legge 18 aprile 1974, n. 118, è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1976, la spesa di lire 74 milioni da erogare all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.
Detta spesa dovrà essere utilizzata a favore dell' Organismo Cooperativo previsto dall' articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1974, n. 18.
Art. 8
 
Per le finalità previste dall' articolo 6 nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1976-1979 e del bilancio regionale per l' esercizio 1976, è istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 6351 con la denominazione: << Contributo all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia per la concessione - nel quadro dei principi stabiliti dalla legge 18 aprile 1974, n. 118 - di concorsi negli interessi su prestiti agrari di esercizio, con ammortamento sino a tre anni, per le esigenze delle aziende agricole, singole od associate, e dei relativi organismi associativi a norma della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli scopi di cui all' articolo 2 della predetta legge >> e con lo stanziamento di lire 147 milioni per l' esercizio 1976, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976 (Rubrica n. 5 - partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al piano e bilancio medesimi).
Art. 9
 
Per la finalità prevista dall' articolo 7 nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1976-1979 e del bilancio regionale per l' esercizio 1976, è istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 6352 con la denominazione: << Contributo a favore dell' Ente regionale per lo sviluppo della agricoltura nella Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia da erogare all' Organismo Cooperativo di cui all' articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1974, n. 18, per gli scopi previsti dall' articolo 5, lettera c), della legge 18 aprile 1974, n. 188 >> e con lo stanziamento di lire 74 milioni, per l' esercizio 1976, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1976-1979 e del bilancio regionale per l' esercizio 1976 (Rubrica n. 5 - partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al piano e bilancio medesimi).
Art. 10
 
Le operazioni di prestito contemplate all' articolo 6 della presente legge, quando concesse a favore di coltivatori diretti, piccole aziende, mezzadri, coloni, compartecipanti, affittuari coltivatori diretti, altri lavoratori manuali della terra, singoli od associati e di cooperative agricole, sono assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all' articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 11
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia.