Salta al contenuto
ITA
ITA
ENG
FUR
SLO
DE
L'istituzione
Il Consiglio Regionale
Consiglieri
Statuto e norme di attuazione
Regolamento interno
Organizzazione e risorse
Uffici
Sede
Associazione Consiglieri
Gli organi
Il Presidente del Consiglio Regionale
Ufficio di Presidenza
Gruppi consiliari
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari
Giunte
Commissioni
Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione
Conferenza dei Presidenti delle commissioni e del comitato
Le attività
Convocazioni e calendari d'aula
Esiti, resoconti e verbali
Petizioni
Atti di indirizzo
Interpellanze e interrogazioni
Controllo e valutazione delle politiche pubbliche
Affari europei e internazionali
Proposte di referendum abrogativo di legge statale
Procedure di indirizzo e controllo sull'attività internazionale della Regione
Nomine del Consiglio e della Giunta Regionale
Proposte di modifica del Regolamento Interno
Leggi e deliberazioni
Leggi e regolamenti
Iter leggi
Deliberazioni dell'Assemblea
Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza
Il cittadino
Il Consiglio per i cittadini
Le autorità regionali di tutela e garanzia, la biblioteca consiliare, risorse documentali e informative, focus tematici, iniziative, eventi, pubblicazioni e dossier del Consiglio regionale.
Contributo promozione e valorizzazione territorio
Patrocini
SCUOLA E UNIVERSITÀ
Il Consiglio regionale e la scuola
Visite scolastiche
Studenti in Aula
Tirocini curricolari universitari
Comunità linguistiche regionali
Arte, cultura
L'arte e la cultura
Archivio fotografico
Cittadinanza attiva
Petizione
Referendum
Iniziativa di legge popolare
Risorse
Pubblicazioni
Dossier del Servizio giuridico-legislativo
Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività consiliari
Pianificazione strategica
Sala multimediale Tessitori
Costituzione e Statuto
Rendiconto sociale
Comitato regionale per le comunicazioni
Commissione regionale per le pari opportunità
Garante regionale dei diritti della persona
Osservatorio regionale antimafia
Difensore civico regionale
Biblioteca Livio Paladin
persone e uffici
Cerca nel sito
Esegui ricerca
seguici su:
@
Home page
/
leggi regionali
/
ricerca
/
lista
/
sommario legge
/
dettaglio legge
persone e uffici
Ricerca
Esegui ricerca
Invia
LEGGI E REGOLAMENTI
naviga nell'argomento
Introduzione alla banca dati
Leggi regionali
Leggi regionali per materie
Regolamenti
Ricerca cronologica fonti normative
Contatti
Indice:
L.R. n. 46/1976
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Leggi regionali
Legge regionale
27 agosto 1976
, n.
46
Norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17 concernente << Interventi di urgenza per sopperire alle straordinarie ed impellenti esigenze abitative delle popolazioni colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia >>.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
Scegli il testo:
TESTO VIGENTE
TESTO STORICO
Formato stampabile:
HTML
-
PDF
-
DOC
Visualizza:
Solo testo
Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 27/08/1976, N. 068
Data di entrata in vigore:
27/08/1976
Materia:
420.02
-
Edilizia residenziale e pubblica
440.06
-
Calamità naturali - Protezione civile
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1
Integrata la disciplina della legge da art. 13, primo comma, L. R. 35/1979
2
Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.
3
Integrata la disciplina della legge da art. 69, comma 1, L. R. 26/1988
4
Integrata la disciplina della legge da art. 86, comma 1, L. R. 26/1988
Art. 1
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
Art. 2
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
Art. 3
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
Art. 4
( ABROGATO )
(1)
(2)
(3)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
2
Articolo interpretato da art. 1, terzo comma, L. R. 2/1982
3
Articolo interpretato da art. 114, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 5
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
Art. 6
( ABROGATO )
(1)
(2)
(3)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
2
Articolo interpretato da art. 1, terzo comma, L. R. 2/1982
3
Articolo interpretato da art. 114, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 7
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
2
Secondo comma interpretato da art. 3, primo comma, L. R. 2/1982
Art. 8
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
Art. 9
( ABROGATO )
(1)
(2)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
2
Articolo interpretato da art. 43, primo comma, L. R. 25/1978
Art. 10
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
Art. 11
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
Art. 12
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
Art. 13
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
Art. 14
Nell' ambito delle attività di intervento a favore delle zone terremotate, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare incarichi, collaborazioni, rilevazioni, accertamenti e collaudi, nonché ad assumere le spese relative, compresa quella necessaria al funzionamento di comitati, commissioni o gruppi di consulenza o coordinamento.
Art. 15
L' Assessorato dei lavori pubblici è autorizzato ad effettuare i lavori di riparazione di un limitato numero di edifici, anche di proprietà privata, allo scopo di realizzare interventi - campione per la sperimentazione e la divulgazione delle più opportune modalità e tecnologie costruttive.
I lavori relativi sono affidati a trattativa privata e della direzione degli stessi potranno essere incaricati esperti designati dall' Assessore regionale ai lavori pubblici.
Art. 16
I lavori di cui all' articolo 15 sono effettuati previo consenso scritto del proprietario dell' edificio interessato, il quale si impegna contestualmente a rinunciare ad ogni indennizzo eventualmente spettantegli per le opere di riparazione, ai sensi della
legge regionale 7 giugno 1976, n. 17
e della presente legge.
Art. 17
In previsione e preparazione degli adempimenti di cui agli articoli 7 della
legge 20 marzo 1865, n. 2248
, Allegato E - Abolizione del contenzioso amministrativo - e 71 e seguenti della
legge 25 giugno 1865, n. 2359
, i Sindaci dei Comuni colpiti dal sisma, e delimitati ai sensi della
legge regionale 10 maggio 1976, n. 15
, dispongono la immediata rilevazione degli edifici utilizzabili per il temporaneo ricovero dei senza tetto. Con il rilevamento si dovranno in particolare indicare le abitazioni sfitte e quelle occupate saltuariamente da persone non residenti nel Comune.
Art. 18
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato implicitamente da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977
Art. 19
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato implicitamente da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977
Art. 20
Gli oneri di cui al secondo e
terzo comma dell' articolo 7 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17
, istituiti con l' articolo 10 della presente legge, e gli oneri di cui all' articolo 14 della presente legge fanno carico al capitolo 434 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976, la cui denominazione viene così modificata: << Spese e compensi per incarichi, collaborazioni, rilevazioni, accertamenti e collaudi, ivi comprese quelle per il pagamento del trattamento di missione a personale estraneo all' Amministrazione e quelle necessarie per il funzionamento di comitati, commissioni o gruppi di consulenza o coordinamento, nonché rimborsi ai Comuni per spese relative alla progettazione, direzione lavori ed assistenza delle opere di riparazione degli edifici non irrimediabilmente danneggiati. >>
Art. 21
Per le finalità di cui all' art. 15 è autorizzata, per l' esercizio 1976, la spesa di lire 150 milioni.
A tale scopo nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976, viene istituito - al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria IX - il capitolo 5321 con la denominazione: << Spese dirette per la riparazione di un limitato numero di edifici, anche di proprietà privata, allo scopo di realizzare interventi - campione per la sperimentazione e la divulgazione delle più opportune modalità e tecnologie costruttive >> e con lo stanziamento di lire 150 milioni per l' esercizio 1976 cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 - Fondo di solidarietà regionale per gli interventi conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia - dello stato di previsione del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976.
Il precitato capitolo 5321 è istituito in aggiunta a quelli già previsti con l'
articolo 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15
.
Art. 22
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative