LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 agosto 1976, n. 46

Norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17 concernente << Interventi di urgenza per sopperire alle straordinarie ed impellenti esigenze abitative delle popolazioni colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/08/1976
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Integrata la disciplina della legge da art. 13, primo comma, L. R. 35/1979
2Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.
3Integrata la disciplina della legge da art. 69, comma 1, L. R. 26/1988
4Integrata la disciplina della legge da art. 86, comma 1, L. R. 26/1988
Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
2Articolo interpretato da art. 1, terzo comma, L. R. 2/1982
3Articolo interpretato da art. 114, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
2Articolo interpretato da art. 1, terzo comma, L. R. 2/1982
3Articolo interpretato da art. 114, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
2Secondo comma interpretato da art. 3, primo comma, L. R. 2/1982
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
2Articolo interpretato da art. 43, primo comma, L. R. 25/1978
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
Art. 14
 
Nell' ambito delle attività di intervento a favore delle zone terremotate, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare incarichi, collaborazioni, rilevazioni, accertamenti e collaudi, nonché ad assumere le spese relative, compresa quella necessaria al funzionamento di comitati, commissioni o gruppi di consulenza o coordinamento.
Art. 15
 
L' Assessorato dei lavori pubblici è autorizzato ad effettuare i lavori di riparazione di un limitato numero di edifici, anche di proprietà privata, allo scopo di realizzare interventi - campione per la sperimentazione e la divulgazione delle più opportune modalità e tecnologie costruttive.
I lavori relativi sono affidati a trattativa privata e della direzione degli stessi potranno essere incaricati esperti designati dall' Assessore regionale ai lavori pubblici.
Art. 16
 
I lavori di cui all' articolo 15 sono effettuati previo consenso scritto del proprietario dell' edificio interessato, il quale si impegna contestualmente a rinunciare ad ogni indennizzo eventualmente spettantegli per le opere di riparazione, ai sensi della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17 e della presente legge.
Art. 17
 
In previsione e preparazione degli adempimenti di cui agli articoli 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato E - Abolizione del contenzioso amministrativo - e 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i Sindaci dei Comuni colpiti dal sisma, e delimitati ai sensi della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, dispongono la immediata rilevazione degli edifici utilizzabili per il temporaneo ricovero dei senza tetto. Con il rilevamento si dovranno in particolare indicare le abitazioni sfitte e quelle occupate saltuariamente da persone non residenti nel Comune.
Art. 18

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977
Art. 19

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977
Art. 20
 
Gli oneri di cui al secondo e terzo comma dell' articolo 7 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, istituiti con l' articolo 10 della presente legge, e gli oneri di cui all' articolo 14 della presente legge fanno carico al capitolo 434 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976, la cui denominazione viene così modificata: << Spese e compensi per incarichi, collaborazioni, rilevazioni, accertamenti e collaudi, ivi comprese quelle per il pagamento del trattamento di missione a personale estraneo all' Amministrazione e quelle necessarie per il funzionamento di comitati, commissioni o gruppi di consulenza o coordinamento, nonché rimborsi ai Comuni per spese relative alla progettazione, direzione lavori ed assistenza delle opere di riparazione degli edifici non irrimediabilmente danneggiati. >>
Art. 21
 
Per le finalità di cui all' art. 15 è autorizzata, per l' esercizio 1976, la spesa di lire 150 milioni.
A tale scopo nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976, viene istituito - al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria IX - il capitolo 5321 con la denominazione: << Spese dirette per la riparazione di un limitato numero di edifici, anche di proprietà privata, allo scopo di realizzare interventi - campione per la sperimentazione e la divulgazione delle più opportune modalità e tecnologie costruttive >> e con lo stanziamento di lire 150 milioni per l' esercizio 1976 cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 - Fondo di solidarietà regionale per gli interventi conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia - dello stato di previsione del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976.
Il precitato capitolo 5321 è istituito in aggiunta a quelli già previsti con l' articolo 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.
Art. 22
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.