LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 agosto 1976, n. 45

Provvidenze per la progettazione di infrastrutture viarie di preminente interesse regionale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/09/1976
Materia:
430.02 - Viabilità

Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a svolgere, sia attraverso i propri uffici, sia con affidamento di incarichi, attività di studio, ricerca e progettazione nel settore delle infrastrutture viarie della Regione nell' ambito delle direttive della pianificazione territoriale e della programmazione economica.
Tali attività verranno curate e coordinate dall' Assessorato regionale della pianificazione e del bilancio, che disporrà l' affidamento degli incarichi di collaborazione previa deliberazione della Giunta regionale.
Art. 2
 
Per le finalità di cui al precedente articolo 1, è autorizzata, nel piano finanziario per il quadriennio 1976-1979, la spesa complessiva di lire 1.500 milioni con decorrenza dall' esercizio 1977.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 è istituito, con decorrenza dall' esercizio 1977, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 12 - Categoria IX, il capitolo 6905 con la denominazione: << Spese per la retribuzione di incarichi per l' attività di studio, ricerca e progettazione di opere e di infrastrutture nel settore della viabilità regionale >> e con lo stanziamento di lire 1.500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979 (Rubrica n. 12 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al piano medesimo).