LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 agosto 1976, n. 44

Modifica ed ulteriore finanziamento della legge regionale 20 ottobre 1967, n. 23 << Provvedimenti per la formazione di una Carta tecnica del territorio regionale >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/09/1976
Materia:
410.02 - Cartografia

Art. 1
 
L' art. 1 della legge regionale 20 ottobre 1967, n. 23, è così sostituito:
<< Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere - con il rispetto delle attribuzioni degli Organi cartografici dello Stato, di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68, e con l' osservanza delle vigenti leggi statali che disciplinano l' esecuzione e la diffusione di rilevamenti aerofotogrammetrici - alla formazione, conservazione, aggiornamento e diffusione, anche a titolo oneroso, della Carta tecnica regionale. >>

Art. 2
 
Per le finalità previste dall' art. 1 della legge regionale 20 ottobre 1967, n. 23, come modificato dal precedente art. 1, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 1 miliardo, di cui lire 200 milioni per l' esercizio finanziario 1976.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 e del bilancio dell' esercizio 1976 è istituito al Titolo II, Sezione V, Rubrica n. 12, Categoria IX, il capitolo 6902, con la denominazione: << Spese e compensi per studi, ricerche e rilievi per la formazione, conservazione, aggiornamento e diffusione della Carta tecnica aerofotogrammetrica del territorio regionale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1 miliardo per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, di cui lire 200 milioni per lo esercizio finanziario 1976.
A detta spesa di lire 1 miliardo si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979 e del bilancio regionale per l' esercizio 1976 (Rubrica n. 12 dell' elenco 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
L' onere di lire 200 milioni relativo all' esercizio finanziario 1976 fa carico al sopracitato capitolo 6902, e quello per gli esercizi successivi sarà determinato, ai sensi dello art. 2, II comma, della LR 29.4.1976, n. 12, con legge di approvazione del piano pluriennale e del bilancio annuale e graverà sui corrispondenti capitoli dei successivi esercizi.