LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 agosto 1976, n. 43

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, modificata ed integrata dalle leggi regionali 20 agosto 1973, n. 49, 17 luglio 1974, n. 30 e 25 novembre 1975, n. 72, concernente la catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia e istituzione del relativo inventario.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/1976
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

Art. 1
 
L' articolo 1 della Legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 è sostituito dal seguente:
<< Art. 1
 
Ad integrazione della tutela esercitata dallo Stato, a norma dell' articolo 9 della Costituzione e delle vigenti leggi sulla protezione delle cose d' interesse storico - artistico e delle bellezze naturali, l' Amministrazione regionale è autorizzata a procedere alla catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia e a istituire il relativo inventario, nonché a promuovere ed effettuare il restauro di tale patrimonio. >>

Art. 2
 
È inserito fra l' articolo 4 e l' articolo 5 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 il seguente articolo 4 bis:
<< Art. 4 bis
 
L' attività riguardante il restauro è condotta d' intesa con i competenti organi dello Stato. >>

Art. 3
 
L' articolo 5 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 è sostituito dal seguente:
<< Art. 5
 
È istituito il Centro regionale per la catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia per l' impianto, la redazione, l' aggiornamento e la conservazione del relativo inventario nonché per promuovere e per effettuare il restauro di tale patrimonio. >>

Art. 4
 
Il primo comma dell' articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
<< Alla catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia, alla redazione del relativo inventario e all' attività volta al restauro possono essere chiamati a collaborare istituti, enti specializzati ed esperti. >>

Art. 5
 
Per gli scopi previsti dagli articoli 5, 7 e 9/ bis della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, come modificata ed integrata dalle leggi regionali 20 agosto 1973, n. 49; 17 luglio 1974, n. 30; 25 novembre 1975, n. 72 e dalla presente legge, è autorizzata, per l' esercizio 1976, la spesa di Lire 40 milioni.
La predetta spesa fa carico al capitolo 601 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 40 milioni e precisamente, per il piano a lire 360 milioni, di cui lire 120 milioni per l' esercizio 1976, mediante storno di pari importo dal capitolo 788 del medesimo stato di previsione della spesa.
In relazione al disposto della presente legge la denominazione del precitato capitolo 601 viene così modificata: << Spese per il Centro regionale per la catalogazione, l' inventario ed il restauro del patrimonio culturale ed ambientale del Friuli - Venezia Giulia, ai sensi degli articoli 5, 7 e 9 bis della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni >>.