LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 agosto 1976, n. 41

Modifiche, integrazioni e rifinanziamento di disposizioni legislative in materia di edilizia abitativa.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/1976
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

CAPO I
 Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 6 marzo
1973, n. 18, 11 settembre 1974, n. 48, 22 maggio 1975, n. 26
e 4 settembre 1975, n. 65, relative ad interventi in materia
di edilizia abitativa.
Art. 1
 
Il secondo comma dell' articolo 2 della legge regionale 6 marzo 1973, n. 18, è sostituito dal seguente:
<< L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi in annualità costanti per un periodo pari alla durata del mutuo e comunque non superiore a trentacinque anni fino al 10% della spesa riconosciuta ammissibile alle società cooperative edilizie per la costruzione di case di abitazione destinate ai propri soci che posseggano i requisiti prescritti dalle leggi regionali per essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica; gli alloggi dovranno essere costruiti su aree concesse ai sensi del terzo comma dell' articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sostituito dall' articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, ed essere gestiti direttamente dalle stesse società in regime di proprietà indivisa per tutta la durata della concessione, secondo le norme del TU 28 aprile 1938, n. 1165. >>

Art. 2
 
Il secondo comma dell' articolo 5 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è sostituito dal seguente:
<< Per gli interventi di edilizia convenzionata, la Regione si avvale, oltre che degli enti di cui al primo comma del presente articolo - esclusi gli Istituti Autonomi per le Case Popolari ed il loro Consorzio regionale - dello Ente Nazionale per Lavoratori Rimpatriati e Profughi, delle Cooperative edilizie e loro consorzi, di imprese private singole o collegate. >>

Art. 3
 
All' articolo 6 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, dopo il primo comma è inserito il seguente:
<< Nel caso in cui le aree concesse dai Comuni ai sensi dell' articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non siano di proprietà dei Comuni stessi - sempreché sia stata stipulata la convenzione di cui al sopra richiamato articolo 35 e siano state iniziate le procedure di esproprio - la garanzia di cui al precedente comma è immediatamente operante e copre l' intero credito dell' Ente mutuante. >>

Art. 4
 
In via di interpretazione autentica, la disposizione di cui all' articolo 35 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, si applica pure alle cooperative edilizie che comunque beneficiano di contributi regionali per la costruzione di alloggi da destinare ai propri soci.
Art. 5
 
All' articolo 42, primo comma, della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
<< d) che abbiano fruito, nell' anno solare antecedente quello di presentazione della domanda, di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare, ai fini dell' imposta sul reddito delle persone fisiche, superiore a lire 8 milioni, e, per il caso in cui il nucleo familiare sia composto da più di 4 persone, superiore a lire 8.500.000; per gli emigranti che richiedono i contributi di cui ai precedenti articoli 38 e 39, il limite di reddito viene fissato a lire 8.500.000; ai fini dell' accertamento del citato limite di reddito per gli emigranti è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, resa dell' emigrante stesso >>.

Art. 6
 
L' ultimo comma dell' articolo 33 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è sostituito dal seguente:
<< I contributi di cui al primo comma sono corrisposti semestralmente entro il semestre successivo a quello di presentazione del certificato di abitabilità. >>

All' articolo 46 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è aggiunto il seguente comma:
<< Per i contributi di cui all' articolo 33 le annualità maturate decorrono a far tempo dal 1 gennaio o dal 1 luglio successivi al provvedimento di cui all' articolo 44, primo comma. >>

Art. 7
 
Il primo comma dell' articolo 39 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è sostituito dal seguente:
<< L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli emigranti e loro coniugi non legalmente separati, che ne facciano richiesta, contributi pluriennali per lavori di consolidamento, risanamento, completamento, ammodernamento, ristrutturazione e trasformazione di edifici di loro proprietà da adibire ad abitazione. >>

Art. 8
 
Il secondo comma dell' articolo 45 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è sostituito dal seguente:
<< I contratti di cui al comma precedente devono pervenire alla Direzione provinciale dei lavori pubblici entro tre mesi dalla data del provvedimento di cui al primo comma dell' articolo 44, oppure, nel caso in cui il richiedente non ne sia in possesso, entro tre mesi dalla data di registrazione fiscale e comunque entro e non oltre tre anni sempre decorrenti dalla data del provvedimento di accoglimento in via provvisoria. >>

Art. 9
 
All' articolo 47 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è aggiunto il seguente comma:
<< Nei casi di mancata occupazione, di locazione o di vendita degli alloggi autorizzate ai sensi del secondo comma, o nei casi di mancata occupazione, di locazione o di vendita degli alloggi dopo la scadenza del decennio, la concessione del contributo viene revocata con provvedimento del Direttore provinciale dei lavori pubblici con effetto dalla data, rispettivamente, dell' accertamento della mancata occupazione, o dei contratti di locazione o di vendita. >>

Art. 10
 
Il primo comma dell' articolo 48 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è sostituito dal seguente:
<< All' adeguamento dei limiti di reddito di cui alla lettera d) dell' articolo 42 provvede il Presidente della Giunta regionale in base alle variazioni dell' indice del costo della vita quale risulta dalle rilevazioni dell' Istituto Centrale di Statistica. >>

Art. 11
 
All' articolo 1 della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26 è aggiunto il seguente comma:
<< Sono considerati inoltre alloggi di edilizia residenziale pubblica quelli comunque in proprietà o in gestione a qualsiasi titolo degli Istituti Autonomi per le Case Popolari. >>

Art. 12
 
In via transitoria sono esclusi dalle disposizioni di cui all' articolo 1, secondo comma, della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, ed all' articolo 11 della presente legge gli alloggi in corso di realizzazione alla data del 1 marzo 1976 da parte degli Istituti Autonomi per le Case Popolari in attuazione di programmi di edilizia convenzionata e la cui proprietà venga alienata a favore degli assegnatari.
Art. 13
 
All' articolo 2, primo comma, della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
<< e) chi fruisce di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare, ai fini dell' imposta sul reddito delle persone fisiche, non superiore a lire 6.000.000. Per i nuclei familiari formati da più di quattro componenti, il suddetto limite viene ampliato del 10% per ogni persona eccedente tale numero e ciò fino ad una estensione massima del 40% >>.

L' ultimo comma dell' articolo 2 della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, è sostituito dal seguente:
<< Ogni tre anni, a decorrere dalla data dell' entrata in vigore della presente legge, ed ogni qualvolta si determini la necessità, il Presidente della Giunta regionale provvede ad adeguare i limiti di reddito di cui alla lettera e) alle variazioni dell' indice del costo della vita quale risulta dalle rilevazioni dell' Istituto Centrale di Statistica, avendo riferimento pure alla capacità economica media di cui all' articolo 20. >>

Art. 14
 
In via di interpretazione autentica, i richiami al reddito contenuti negli articoli 42 lett. d) della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, 2 lett. e) e 21, primo e secondo comma della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, si intendono riferiti al reddito annuo complessivo dello intero nucleo familiare.
Art. 15
 
All' articolo 14, primo comma, della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, le parole << sentito l' interessato, ai sensi dell' articolo 11, decimo e undicesimo comma >>, sono sostituite con: << sentito l' interessato con le modalità di cui all' articolo 11, nono e decimo comma >>.
Art. 16
 
Per gli interventi di cui all' articolo 3 della legge regionale 4 settembre 1975, n. 65, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 13 della presente legge si applicano dall' entrata in vigore della legge regionale 4 settembre 1975, n. 65.
Art. 17
 
Il primo comma dell' articolo 26 della legge regionale 4 settembre 1975, n. 65, è sostituito dal seguente:
<< L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni e loro Consorzi, per l' attuazione totale o parziale dei piani per l' edilizia economica e popolare localizzati sulle aree di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ed all' articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, contributi in conto capitale in misura non superiore al 90% della spesa ritenuta ammissibile. >>

CAPO II
 Rifinanziamento di disposizioni legislative in materia
di edilizia abitativa.
Art. 18
 
Per le finalità di cui al secondo comma dell' articolo 2 della legge regionale 6 marzo 1973, n. 18, come modificato dall' articolo 1 della presente legge è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1976, l' ulteriore limite di impegno di lire 155 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 155 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 2010.
L' onere di lire 620 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 155 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1976, fa carico al capitolo 5365 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 e, rispettivamente, del bilancio per l' esercizio 1976.
Alla conseguente maggiore spesa di lire 620 milioni si fa fronte mediante prelevamento di lire 400 milioni, di cui lire 100 milioni per l' esercizio 1976, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979 e del bilancio regionale per l' esercizio 1976 (Rubrica n. 9, partita n. 11/ a, dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi) e con la maggiore entrata di lire 220 milioni, di cui lire 55 milioni per l' esercizio 1976, accertata sul capitolo 151 dello stato di previsione dell' entrata del predetto piano finanziario 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, il cui stanziamento viene elevato di lire 220 milioni per il piano, di cui lire 55 milioni per il bilancio dianzi specificato.
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi successivi faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Ai fini di quanto disposto dal precedente articolo 1, la denominazione del capitolo 5365 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979 e del bilancio regionale per l' esercizio 1976, viene così modificata: << Contributi in annualità costanti trentacinquennali, sulla spesa riconosciuta ammissibile, agli Istituti Autonomi Case Popolari della regione per la costruzione di alloggi a carattere economico e popolare, nonché alle società cooperative edilizie, per la costruzione di case di abitazione destinate ai propri soci che posseggano i requisiti prescritti dalle leggi regionali per essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica (articoli 2 e 14 legge regionale 6 marzo 1973, n. 18 e successive modificazioni) >>.
Art. 19
 
Per la concessione dei contributi previsti dall' articolo 16 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è autorizzato nell' esercizio finanziario 1976, l' ulteriore limite di impegno di lire 600 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 600 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 2000.
L' onere di lire 2.400 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 600 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1976, fa carico al capitolo 5358 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 e, rispettivamente, del bilancio per l' esercizio 1976.
Alla conseguente maggiore spesa si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979 e del bilancio regionale per l' esercizio 1976 (Rubrica n. 9, Partita n. 2, dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi successivi faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
In relazione al disposto del precedente articolo 2, la denominazione del capitolo 5358 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979 e del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1976, viene così modificata: << Contributi annui costanti venticinquennali agli enti ed imprese di cui al secondo comma dell' articolo 5 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, sostituito con l' articolo 2 della presente legge, nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per la costruzione di abitazioni da assegnare in proprietà o in locazione e da realizzare nelle aree ottenute con diritto di superficie o cedute in proprietà nei piani di zona per la edilizia economica e popolare, ai sensi dell' articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e dell' articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (articoli 16 e 57 legge regionale 11 settembre 1974, n. 48) >>.
Art. 20
 
Per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 31 e 33 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, sono autorizzati l' ulteriore limite di impegno di lire 700 milioni, per l' esercizio finanziario 1976, e l' ulteriore limite di impegno di lire 550 milioni, per l' esercizio finanziario 1977.
Le annualità relative fanno carico ai diversi esercizi come segue:
- esercizio 1976 lire 700 milioni;
- esercizi dal 1977 al 1995 lire 1.250 milioni;
- esercizio 1996 lire 550 milioni.

L' onere di lire 4.450 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 700 milioni relativi all' annualità autorizzata per lo esercizio 1976, fa carico al capitolo 5360 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 e, rispettivamente, dal bilancio per l' esercizio 1976.
Alla conseguente maggiore spesa si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979 e del bilancio regionale per l' esercizio 1976 (Rubrica n. 9, Partita n. 1, dell' elenco 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi successivi faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 21
 
Per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 38 e 39 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, sono autorizzati l' ulteriore limite di impegno di lire 100 milioni, per l' esercizio finanziario 1976, e l' ulteriore limite di impegno di lire 50 milioni per l' esercizio finanziario 1977.
Le annualità relative fanno carico ai diversi esercizi come segue:
- esercizio 1976 lire 100 milioni;
- esercizi dal 1977 al 1995 lire 150 milioni;
- esercizio 1996 lire 50 milioni.

L' onere di lire 550 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 100 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1976, fa carico al capitolo 5361 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 e, rispettivamente, del bilancio per l' esercizio 1976.
Alla conseguente maggiore spesa si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979 e del bilancio regionale per l' esercizio 1976 (Rubrica n. 9, Partita n. 1, dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi successivi faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
In relazione al disposto del precedente articolo 7, la denominazione del capitolo 5361 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979 e del bilancio regionale per l' esercizio 1976, viene così modificata: << Contributi semestrali costanti a favore degli emigranti e loro coniugi, non legalmente separati, per la costruzione e l' acquisto di nuove abitazioni, nonché per lavori di consolidamento, risanamento, completamento, ammodernamento, ristrutturazione e trasformazione di edifici di loro proprietà da adibire ad abitazione (articoli 38, 39 e 62 legge regionale 11 settembre 1974, n. 48 e successive modificazioni) >>.
Art. 22
 
Per agevolare gli interessi di costruzione da parte di cooperative edilizie indivise ed individuali di alloggi di edilizia residenziale convenzionata ed agevolata, già fruenti di contributi ai sensi dell' articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, della legge 27 maggio 1975, n. 166, e del decreto legge 13 agosto 1975, n. 376 convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui costanti fino ad un massimo di quindici annualità e comunque non eccedenti la durata del mutuo in misura tale da ridurre l' onere a carico dei mutuatari:
- ad un livello non inferiore all' 1% a favore delle cooperative a proprietà indivisa - aventi i requisiti statutari di cui all' articolo 72, secondo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni - che fruiscano dei contributi di edilizia convenzionata di cui all' articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla legge 27 maggio 1975, n. 166, ed al decreto legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492;
- ad un livello non inferiore al 2% a favore delle cooperative a proprietà indivisa - non aventi i requisiti statutari di cui al citato articolo 72, secondo comma - che fruiscano dei contributi di edilizia convenzionata ed agevolata di cui all' articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla legge 27 maggio 1975, n. 166, ed al decreto legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, ed a favore delle cooperative a proprietà individuale che fruiscano dei contributi di edilizia convenzionata di cui all' articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla legge 27 maggio 1975, n. 166, ed al decreto legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492;
- ad un livello non inferiore al 3% a favore delle cooperative a proprietà individuale che fruiscano dei contributi di edilizia agevolata di cui alla legge 27 maggio 1975, n. 166, ed al decreto legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492.

Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzato nell' esercizio finanziario 1976 il limite di impegno di lire 200 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1990.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979 e del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1976, è istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI, il capitolo 5371 con la denominazione: << Contributi annui costanti a favore di cooperative edilizie indivise ed individuali per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale convenzionata ed agevolata, già fruenti di contributi ai sensi dell' articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, della legge 27 maggio 1975, n. 166, e della legge 16 ottobre 1975, n. 492 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 800 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 200 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1976.
Alle conseguente maggiore spesa si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979 e del bilancio regionale per l' esercizio 1976 (Rubrica n. 9, Partita n. 11/ b, dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
L' onere di lire 800 milioni per gli esercizi 1976-1979, di cui lire 200 milioni per l' esercizio 1976, fa carico al sopracitato capitolo 5371.
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi successivi faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 23
 
La concessione dei contributi di cui all' articolo 22 ha luogo sulla base della produzione, da parte delle cooperative beneficiarie, del provvedimento statale di concessione del contributo entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Nel caso in cui a tale data non sia stato ancora emanato il citato provvedimento statale, il termine di 30 giorni decorre dalla data di acquisizione dello stesso da parte della cooperativa medesima.
I contributi di cui all' articolo 22 della presente legge sono corrisposti direttamente agli Enti mutuanti e con le stesse modalità previste dal provvedimento statale di concessione di contributo.