CAPO II
Rifinanziamento di disposizioni legislative in materia
di edilizia abitativa.
Art. 18
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 155 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 2010.
L' onere di lire 620 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 155 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1976, fa carico al capitolo 5365 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 e, rispettivamente, del bilancio per l' esercizio 1976.
Alla conseguente maggiore spesa di lire 620 milioni si fa fronte mediante prelevamento di lire 400 milioni, di cui lire 100 milioni per l' esercizio 1976, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979 e del bilancio regionale per l' esercizio 1976 (Rubrica n. 9, partita n. 11/ a, dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi) e con la maggiore entrata di lire 220 milioni, di cui lire 55 milioni per l' esercizio 1976, accertata sul capitolo 151 dello stato di previsione dell' entrata del predetto piano finanziario 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, il cui stanziamento viene elevato di lire 220 milioni per il piano, di cui lire 55 milioni per il bilancio dianzi specificato.
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi successivi faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Ai fini di quanto disposto dal precedente articolo 1, la denominazione del capitolo 5365 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979 e del bilancio regionale per l' esercizio 1976, viene così modificata: << Contributi in annualità costanti trentacinquennali, sulla spesa riconosciuta ammissibile, agli Istituti Autonomi Case Popolari della regione per la costruzione di alloggi a carattere economico e popolare, nonché alle società cooperative edilizie, per la costruzione di case di abitazione destinate ai propri soci che posseggano i requisiti prescritti dalle leggi regionali per essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica (articoli 2 e 14
legge regionale 6 marzo 1973, n. 18 e successive modificazioni) >>.
Art. 19
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 600 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 2000.
L' onere di lire 2.400 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 600 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1976, fa carico al capitolo 5358 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 e, rispettivamente, del bilancio per l' esercizio 1976.
Alla conseguente maggiore spesa si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979 e del bilancio regionale per l' esercizio 1976 (Rubrica n. 9, Partita n. 2, dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi successivi faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
In relazione al disposto del precedente articolo 2, la denominazione del capitolo 5358 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979 e del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1976, viene così modificata: << Contributi annui costanti venticinquennali agli enti ed imprese di cui al
secondo comma dell' articolo 5 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, sostituito con l' articolo 2 della presente legge, nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per la costruzione di abitazioni da assegnare in proprietà o in locazione e da realizzare nelle aree ottenute con diritto di superficie o cedute in proprietà nei piani di zona per la edilizia economica e popolare, ai sensi dell'
articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e dell'
articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (articoli 16 e 57
legge regionale 11 settembre 1974, n. 48) >>.
Art. 20
Per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 31 e 33 della
legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, sono autorizzati l' ulteriore limite di impegno di lire 700 milioni, per l' esercizio finanziario 1976, e l' ulteriore limite di impegno di lire 550 milioni, per l' esercizio finanziario 1977.
Le annualità relative fanno carico ai diversi esercizi come segue:
- esercizio 1976 lire 700 milioni;
- esercizi dal 1977 al 1995 lire 1.250 milioni;
- esercizio 1996 lire 550 milioni.
L' onere di lire 4.450 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 700 milioni relativi all' annualità autorizzata per lo esercizio 1976, fa carico al capitolo 5360 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 e, rispettivamente, dal bilancio per l' esercizio 1976.
Alla conseguente maggiore spesa si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979 e del bilancio regionale per l' esercizio 1976 (Rubrica n. 9, Partita n. 1, dell' elenco 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi successivi faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 21
Per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 38 e 39 della
legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, sono autorizzati l' ulteriore limite di impegno di lire 100 milioni, per l' esercizio finanziario 1976, e l' ulteriore limite di impegno di lire 50 milioni per l' esercizio finanziario 1977.
Le annualità relative fanno carico ai diversi esercizi come segue:
- esercizio 1976 lire 100 milioni;
- esercizi dal 1977 al 1995 lire 150 milioni;
- esercizio 1996 lire 50 milioni.
L' onere di lire 550 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 100 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1976, fa carico al capitolo 5361 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 e, rispettivamente, del bilancio per l' esercizio 1976.
Alla conseguente maggiore spesa si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979 e del bilancio regionale per l' esercizio 1976 (Rubrica n. 9, Partita n. 1, dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi successivi faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
In relazione al disposto del precedente articolo 7, la denominazione del capitolo 5361 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979 e del bilancio regionale per l' esercizio 1976, viene così modificata: << Contributi semestrali costanti a favore degli emigranti e loro coniugi, non legalmente separati, per la costruzione e l' acquisto di nuove abitazioni, nonché per lavori di consolidamento, risanamento, completamento, ammodernamento, ristrutturazione e trasformazione di edifici di loro proprietà da adibire ad abitazione (articoli 38, 39 e 62
legge regionale 11 settembre 1974, n. 48 e successive modificazioni) >>.
Art. 22
Per agevolare gli interessi di costruzione da parte di cooperative edilizie indivise ed individuali di alloggi di edilizia residenziale convenzionata ed agevolata, già fruenti di contributi ai sensi dell'
articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, della
legge 27 maggio 1975, n. 166, e del
decreto legge 13 agosto 1975, n. 376 convertito nella
legge 16 ottobre 1975, n. 492, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui costanti fino ad un massimo di quindici annualità e comunque non eccedenti la durata del mutuo in misura tale da ridurre l' onere a carico dei mutuatari:
- ad un livello non inferiore all' 1% a favore delle cooperative a proprietà indivisa - aventi i requisiti statutari di cui all' articolo 72, secondo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni - che fruiscano dei contributi di edilizia convenzionata di cui all' articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla legge 27 maggio 1975, n. 166, ed al decreto legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492;
- ad un livello non inferiore al 2% a favore delle cooperative a proprietà indivisa - non aventi i requisiti statutari di cui al citato articolo 72, secondo comma - che fruiscano dei contributi di edilizia convenzionata ed agevolata di cui all' articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla legge 27 maggio 1975, n. 166, ed al decreto legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, ed a favore delle cooperative a proprietà individuale che fruiscano dei contributi di edilizia convenzionata di cui all' articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla legge 27 maggio 1975, n. 166, ed al decreto legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492;
- ad un livello non inferiore al 3% a favore delle cooperative a proprietà individuale che fruiscano dei contributi di edilizia agevolata di cui alla legge 27 maggio 1975, n. 166, ed al decreto legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492.
Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzato nell' esercizio finanziario 1976 il limite di impegno di lire 200 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1990.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979 e del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1976, è istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI, il capitolo 5371 con la denominazione: << Contributi annui costanti a favore di cooperative edilizie indivise ed individuali per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale convenzionata ed agevolata, già fruenti di contributi ai sensi dell'
articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, della
legge 27 maggio 1975, n. 166, e della
legge 16 ottobre 1975, n. 492 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 800 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 200 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1976.
Alle conseguente maggiore spesa si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979 e del bilancio regionale per l' esercizio 1976 (Rubrica n. 9, Partita n. 11/ b, dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
L' onere di lire 800 milioni per gli esercizi 1976-1979, di cui lire 200 milioni per l' esercizio 1976, fa carico al sopracitato capitolo 5371.
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi successivi faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 23
La concessione dei contributi di cui all' articolo 22 ha luogo sulla base della produzione, da parte delle cooperative beneficiarie, del provvedimento statale di concessione del contributo entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Nel caso in cui a tale data non sia stato ancora emanato il citato provvedimento statale, il termine di 30 giorni decorre dalla data di acquisizione dello stesso da parte della cooperativa medesima.
I contributi di cui all' articolo 22 della presente legge sono corrisposti direttamente agli Enti mutuanti e con le stesse modalità previste dal provvedimento statale di concessione di contributo.