Allo scopo di sovvenire allo stato di disagio in cui sono venute a trovarsi le popolazioni del Friuli - Venezia Giulia colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico, mediante i Comuni interessati e loro Consorzi, le spese necessarie per:
1) il pagamento delle rette di ricovero o della differenza di esse non coperta dagli interessati in quanto beneficiari di pensioni, di vitalizi o di altri proventi a carattere continuativo, per quelle persone anziane, inabili, invalide ed appartenenti a categorie assimilabili che, residenti o dimoranti al momento del sisma nei Comuni terremotati, abbiano subito danni e siano già ricoverate o da ricoverare in idonei Istituti od alloggiamenti di emergenza aventi sede nel territorio regionale od anche al di fuori di esso, sempreché si trovino in condizioni di non poter fruire di adeguata assistenza e sistemazione in idoneo alloggio;
2) l' invio in colonie e soggiorni marini, montani e collinari, stagionali e permanenti, di minori appartenenti a famiglie residenti o dimoranti al momento del sisma nei Comuni terremotati che abbiano subito sensibili danni;
3) il pagamento delle rette di frequenza in asili, scuole materne e scuole speciali della Regione di minori appartenenti a famiglie di cui al precedente n. 2.