LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 luglio 1976, n. 35

Provvedimenti per la ripresa produttiva delle aziende agricole colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/07/1976
Materia:
210.01 - Agricoltura
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

DISPOSIZIONE PRELIMINARE
 
Art. 1
 
Al fine di favorire la ripresa produttiva delle aziende agricole colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976 e in attuazione delle norme previste dal DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, l' Amministrazione regionale adotta le provvidenze previste dalla presente legge.
CAPO I
 Misure di pronto intervento
Art. 2
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette per la raccolta, il trasporto, l' alimentazione, il governo, il ricovero del bestiame e in genere per ogni urgente intervento, compreso l' acquisto e il noleggio di attrezzature necessarie, rivolto alla salvaguardia del bestiame, dei prodotti zootecnici e dei foraggi.
L' Amministrazione regionale è autorizzata altresì a sostenere spese dirette per l' acquisto di mezzi tecnici e attrezzature per la coltivazione dei terreni e la salvaguardia delle colture, nonché per assicurare la raccolta e la conservazione dei prodotti.
Art. 3
 
Gli interventi di cui al precedente articolo 2 verranno effettuati per il periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
 
Ai conduttori di aziende agricole nonché ai mezzadri le cui colture siano state compromesse per cause derivanti dagli eventi tellurici o dalle occupazioni d' urgenza per l' installazione di tende, deposito di materiali e simili, potranno concedersi sovvenzioni secondo le norme di cui all' articolo 4 del Decreto - Legge 13 luglio 1976, n. 476.
Art. 5
 
Per far fronte alla diminuzione di reddito delle aziende agricole, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, che abbiano subito danni a seguito degli eventi tellurici del maggio 1976, potranno essere concessi concorsi negli interessi su prestiti di soccorso ad ammortamento triennale di importo non superiore a 10 milioni commisurati alla superficie aziendale condotta ed al numero dei capi di bestiame allevati, secondo parametri da stabilirsi con deliberazione giuntale.
Le domande per beneficiare di detti prestiti dovranno essere presentate agli uffici del Servizio autonomo dell' economia montana e degli Ispettorati provinciali dell' agricoltura, entro il 31 dicembre 1976.
Il tasso a carico del beneficiario viene stabilito nella misura dell' 1 per cento.
Le operazioni suddette fruiscono, anche in deroga alle norme vigenti, delle agevolazioni di ogni tipo previste per i prestiti agrari di esercizio - ivi comprese quelle di cui all' articolo 19, secondo comma del DPR 29 settembre 1973, n. 601 - e ciascuna annualità di rimborso, con i relativi interessi, è garantita da privilegi ai sensi degli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per l' attuazione dei prestiti si applicano, in quanto compatibili, le norme della citata legge 5 luglio 1928, n. 1760 e della legge 9 febbraio 1963, n. 130.
Il concorso regionale, determinato secondo le modalità di cui all' articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, verrà liquidato sulla base di elenchi mensili presentati dagli Istituti di credito e sarà direttamente versato a questi ultimi in semestralità o annualità costanti erogate anticipatamente.
Art. 6
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino all' 80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la riparazione dei fabbricati inerenti agli impianti collettivi di raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, alle cooperative agricole di servizio, agli allevamenti zootecnici a base associativa e alle malghe, che abbiano subito danni non irrimediabili per effetto degli eventi tellurici.
Tali contributi potranno essere concessi anche per la riparazione o sostituzione delle pertinenze, delle attrezzature fisse e mobili e dei macchinari.
Il contributo di cui ai precedenti commi potrà estendersi alle spese di ampliamento fino ad un massimo del 50 per cento dell' originaria consistenza.
Contestualmente al provvedimento di concessione verrà corrisposto al beneficiario una anticipazione pari al 50 per cento della spesa ammessa a contributo in conto capitale. Il pagamento della residua aliquota verrà effettuato dopo l' ultimazione e l' accertamento della regolare esecuzione dei lavori.
Alle cooperative agricole, in aggiunta ai suddetti contributi, potranno concedersi anche mutui integrativi a tasso agevolato, secondo le modalità di cui al successivo articolo 7 per importo pari alla differenza tra la spesa ammessa e il contributo concesso.
Art. 7
 
I mutui integrativi a tasso agevolato, di cui al precedente articolo 6, saranno concessi a termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni ed avranno durata massima ventennale il concorso negli interessi sarà ragguagliato alla differenza tra la rata di ammortamento, calcolata in base al tasso stabilito dallo Stato a mente dell' articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni e quella di ammortamento, calcolata al tasso di interesse del 2 per cento dovuta dal mutuatario.
Nei mutui previsti dal presente articolo l' inizio dello ammortamento può essere fissato al 1 gennaio o al 1 luglio del secondo anno successivo alla somministrazione, che potrà essere unica; gli interessi dovuti per il periodo di preammortamento verranno capitalizzati semestralmente o annualmente al tasso globale dell' operazione e cumulati al debito per capitale.
Art. 8
 
Nelle zone colpite dagli eventi tellurici, allo scopo di perseguire - in armonia con le linee della programmazione economica regionale, statale e comunitaria - la finalità di concentrare la lavorazione del latte in caseifici cooperativi razionali di adeguate dimensioni, ogni singola Comunità montana e la Comunità collinare del Friuli, nell' ambito del piano comprensoriale previsto all' articolo 15 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, sono tenute a redigere un programma - stralcio di ristrutturazione del settore entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Tali programmi saranno coordinati e presentati al Ministero dell' agricoltura e foreste ed agli organi della Comunità Economica Europea per i relativi finanziamenti, dall' Assessore regionale all' agricoltura, alle foreste e alla economia montana, previo parere di una Commissione così composta:
- l' Assessore regionale all' agricoltura, alle foreste e alla economia montana, con funzioni di Presidente o altro componente la Giunta regionale;
- i Presidenti delle Comunità montane dei territori colpiti dal sisma e il Presidente del Consorzio della Comunità collinare del Friuli o persone da questi delegate;
- il Presidente dell' Ente regionale per lo sviluppo della agricoltura o un suo delegato;
- tre rappresentanti delle organizzazioni regionali professionali degli imprenditori agricoli;
- tre rappresentanti delle organizzazioni regionali di categoria della cooperazione;
- un rappresentante designato dall' associazione allevatori del Friuli di Udine;
- un rappresentante designato dall' associazione provinciale allevatori di Pordenone.

La Commissione si avvarrà del parere tecnico del Direttore regionale dell' agricoltura e del Dirigente preposto al servizio autonomo dell' economia montana, nonché dei Dirigenti degli Ispettorati provinciali dell' agricoltura.
Fungerà da Segretario della Commissione un funzionario della direzione regionale dell' agricoltura.
Tale Commissione dovrà presentare le proposte di intervento entro il 31 agosto 1976.
Art. 9
 
Ai caseifici che, in base al programma di ristrutturazione di cui al precedente articolo 8 cesseranno l' attività al fine di concentrare la lavorazione del latte in caseifici cooperativi razionali di adeguate dimensioni, verrà corrisposto un contributo fino ad un importo massimo di lire 4 milioni.
CAPO II
 Provvidenze per la ricostituzione delle scorte
Art. 10
 
Al fine di favorire la ricostituzione del patrimonio zootecnico e la ripresa produttiva del settore, per la sostituzione del bestiame bovino, equino, suino, caprino ed ovino che sia andato perduto o disperso o che sia stato macellato oppure distrutto per ragioni sanitarie, sarà dato incarico alla Cooperativa dei produttori zootecnici del Friuli - Venezia Giulia << Friulcarne >> di provvedere al reperimento ed all' assegnazione del bestiame agli aventi diritto di concerto con le Associazioni provinciali degli allevatori.
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare alla Cooperativa medesima i fondi occorrenti per i programmi di ricostituzione di detto patrimonio zootecnico con l' obbligo di presentare la documentazione della spesa entro sei mesi dalle singole anticipazioni.
Dall' importo della spesa fissato per la ricostituzione dei singoli capi di bestiame verrà detratto l' importo di quanto l' allevatore abbia già realizzato per effetto della macellazione. In questo caso la Cooperativa Friulcarne avrà diritto di rivalsa nei confronti dell' allevatore interessato.
Le domande per la ricostituzione del patrimonio zootecnico, recanti la descrizione dei capi di bestiame comunque perduto saranno presentate agli uffici del Servizio autonomo dell' economia montana ed agli Ispettorati provinciali dell' agricoltura, secondo le rispettive competenze.
Copia di dette domande dovrà essere presentata al Comune ove è situata l' azienda agricola.
Art. 11
 
Per i fini previsti dall' articolo precedente, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile, intesa quale valore dei capi perduti, a favore di imprese che conducono allevamenti avicunicoli od altri allevamenti specializzati, i cui soggetti siano andati perduti.
Le domande di contributo dovranno essere presentate con le formalità previste dal quarto e quinto comma dell' articolo precedente, ed il contributo spettante verrà direttamente liquidato dagli uffici regionali competenti previa documentazione della spesa sostenuta.
Art. 12
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino all' 80 per cento della spesa ammissibile per la ricostituzione delle scorte morte, distrutte o danneggiate per effetto degli eventi tellurici.
Le domande di contributo che dovranno specificare dettagliatamente la natura, la quantità e il valore dei beni perduti o danneggiati, verranno presentate agli uffici di cui al quarto e quinto comma del precedente articolo 10.
Il beneficiario del contributo dovrà documentare la spesa per la ricostituzione (da effettuare entro sei mesi dalla domanda) con fattura comprovante l' acquisto.
Art. 13
 
Agli allevatori che abbiano mantenuto il bestiame nelle zone di residenza e che abbiano incontrato grave disagio per il governo e l' alimentazione del medesimo può essere concesso un contributo di lire 30.000 per ogni capo di bestiame bovino ed equino posseduto e di lire 10.000 per ogni capo ovino, caprino e suino.
Art. 14
 
In ogni Comune colpito dagli eventi tellurici verrà costituita, con decreto dell' Assessore regionale all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana, una commissione formata dal Sindaco o da un suo delegato (che la presiede), da un rappresentante della maggioranza e da uno della minoranza consiliare e da tre agricoltori, residenti nel Comune, ognuno dei quali sarà designato dalle principali organizzazioni professionali agricole.
Dette Commissioni esprimeranno un parere, entro 15 giorni dal ricevimento, sulle domande di contributo di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 16 della presente legge, nonché sulla gravità dei danni subiti dalle aziende agricole che richiedono i prestiti di cui al precedente articolo 5.
Decorso tale termine senza che le Commissioni abbiano espresso il parere di cui sopra, l' Amministrazione regionale darà corso all' istruttoria delle domande provvedendo d' ufficio agli accertamenti.
Art. 15
 
Nei Comuni indicati ai sensi dell' articolo 20 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, l' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura, previa acquisizione della proprietà o del diritto di superficie di idonee aree, è abilitato alla costruzione di ricoveri e relativi annessi per la sistemazione del bestiame di agricoltori singoli od associati.
Detti interventi sono subordinati alla presentazione di richiesta da parte degli agricoltori interessati ed alla autorizzazione dell' Assessorato regionale dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana.
Con successiva legge regionale saranno stabilite norme per la destinazione di tali ricoveri e per la cessione dei medesimi ad operatori agricoli singoli od associati.
Art. 16
 
Per favorire la ripresa produttiva delle aziende agricole singole o associate, compresi gli allevamenti interaziendali, danneggiate dagli eventi tellurici del maggio 1976, l' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura è autorizzato a concedere contributi a fondo perduto, da destinare alla ricostruzione delle stalle, e relativi annessi, distrutte o demolite.
I contributi di cui al presente articolo verranno concessi mediante applicazione di una misura unitaria per ciascun capo di bestiame bovino adulto posseduto alla data del 6 maggio 1976 differenziata per scaglioni come dal seguente prospetto:
1) lire 750.000 pro capite per i primi 10 capi bovini;
2) lire 650.000 pro capite dall' undicesimo al ventesimo capo bovino;
3) lire 500.000 pro capite oltre i 20 capi bovini.

L' ERSA è altresì autorizzato a concedere contributi a fondo perduto nella misura massima dell' 80 per cento della spesa ammissibile per il ripristino delle stalle con relativi annessi.
Per le strutture degli allevamenti avicunicoli ed altri allevamenti specializzati l' ERSA potrà concedere un contributo a fondo perduto nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile.
Gli interessati potranno ampliare le stalle e le strutture fino ad un massimo del 50 per cento dell' originaria consistenza; in tal caso il contributo destinato ai sensi dei commi precedenti verrà proporzionalmente aumentato.
I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con le provvidenze di cui all' articolo 4 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.
Le domande di contributo, corredate da un progetto della stalla o della struttura da ricostruire o ripristinare e dalla relativa licenza edilizia, verranno presentate allo Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura che dovrà acquisire, per quanto riguarda il fabbisogno zootecnico dei richiedenti, il parere della Commissione comunale di cui al precedente articolo 14.
Contestualmente al provvedimento di concessione verrà corrisposta al beneficiario una anticipazione pari alla metà dell' importo del contributo. Il pagamento della residua aliquota verrà effettuato dopo l' ultimazione e l' accertamento della regolare esecuzione dei lavori da parte dell' ERSA.
Qualora la stalla ed i relativi annessi siano pertinenti ad un fondo agricolo condotto in affitto, a colonia o a mezzadria, se il proprietario del fondo non assume le necessarie iniziative per la ricostruzione o le riparazioni entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, il fittavolo, il colono od il mezzadro possono sostituirsi ai sensi dell' articolo 1577 del codice civile.
In tal caso i contributi previsti dal presente articolo possono essere concessi direttamente al conduttore o al mezzadro.
Per le cooperative e le aziende associate, la concessione dei contributi di cui al presente articolo è subordinata al parere favorevole della Comunità montana competente per territorio o del Consorzio di comuni denominato Comunità collinare del Friuli per i Comuni che allo stesso aderiscono.
CAPO III
 Norme finali
Art. 17
 
Sono autorizzate, nel loro integrale ammontare, tutte le spese per gli interventi di urgenza di cui all' articolo 2 effettuate anche in deroga alle competenze territoriali del Servizio autonomo dell' Economia montana e dagli Ispettorati provinciali dell' agricoltura dal 7 maggio 1976 fino all' entrata in vigore della presente legge.
Sono altresì autorizzate le spese sostenute, prima dell' entrata in vigore della presente legge, dall' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura per le finalità di cui al precedente articolo 15.
Art. 18
 
Sono ammesse alle provvidenze previste dal precedente articolo 6 anche le spese sostenute per riparazioni eseguite prima dell' entrata in vigore della presente legge.
Sono altresì ammissibili al contributo di cui al precedente articolo 12 le spese per la ricostituzione delle scorte morte effettuate prima dell' entrata in vigore della presente legge.
La liquidazione di quest' ultimo contributo è comunque subordinata al parere della Commissione di cui al precedente articolo 14.
Art. 19
 
I beneficiari delle agevolazioni previste ai precedenti articoli 10 e 12 dovranno impegnarsi a non cedere, alienare o distogliere dal previsto impiego, senza autorizzazione da parte dell' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e della economia montana, le macchine, le attrezzature o il bestiame da riproduzione per un periodo di 2 anni dalla data di concessione del contributo; tale periodo viene elevato a 5 anni per le strutture di cui al precedente articolo 16.
Nei riguardi di coloro che contravverranno al predetto impegno l' Amministrazione regionale procederà al recupero dei contributi erogati.
Art. 20
 
Per le finalità di cui ai precedenti articoli 15 e 16 è concesso, per l' esercizio finanziario 1976, all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura, un contributo straordinario di lire 10 miliardi.
Art. 21
 
È assegnato all' Ente regionale per lo sviluppo della agricoltura nella Regione Friuli - Venezia Giulia un contributo di lire 800 milioni per l' integrazione dell' apposito fondo disponibile per la concessione di garanzie fidejussorie di cui all' ultimo comma dell' articolo 12 della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 22
 
Il Servizio autonomo dell' economia montana e gli Ispettorati provinciali dell' agricoltura, per i territori di rispettiva competenza, provvedono alla concessione e contestuale liquidazione nonché al pagamento delle provvidenze previste dagli articoli 4, 9, 11, 12 e 13 della presente legge.
I medesimi uffici provvederanno all' istruttoria, concessione e al pagamento dei contributi previsti dall' articolo 6, nonché alla liquidazione degli interventi di cui allo articolo 2.
Per le aperture di credito inerenti ai pagamenti di cui al presente articolo non si osservano le limitazioni previste dagli articoli 56 e 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni.
Le somministrazioni dei fondi, per i fini di cui ai precedenti commi, saranno effettuate, per ciascun capitolo di spesa, mediante ordini di accreditamento senza alcun limite di spesa.
Per quanto attiene alle agevolazioni creditizie, al rilascio dei nulla - osta provvederanno gli uffici di cui al primo comma del presente articolo, mentre all' emissione dei provvedimenti di concessione e contemporanea liquidazione del concorso negli interessi provvederà il Direttore regionale dell' agricoltura.
Art. 23
 
Per i fini previsti dall' articolo 2, vengono istituiti, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - i seguenti capitoli:
- il capitolo 6197 con la denominazione: << Spese dirette per la raccolta, il trasporto, l' alimentazione, il governo, il ricovero del bestiame ed in genere per ogni urgente intervento, compreso l' acquisto e il noleggio di attrezzature necessarie, rivolto alla salvaguardia del bestiame, dei prodotti zootecnici e dei foraggi >>;
- il capitolo 6198 con la denominazione: << Spese dirette per l' acquisto di mezzi tecnici ed attrezzature per la coltivazione dei terreni e la salvaguardia delle colture, nonché per assicurare la raccolta e la conservazione dei prodotti >>.

Per i fini previsti dall' articolo 4, viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il seguente capitolo:
- capitolo 6339 con la denominazione: << Sovvenzioni per le anticipazioni colturali perdute a favore dei conduttori di aziende agricole, nonché ai mezzadri le cui colture siano state compromesse per cause derivanti dagli eventi tellurici o dalle occupazioni di urgenza per l' installazione di tende, deposito di materiali e simili >>.

Per i fini previsti dall' articolo 6, primo, secondo e terzo comma, viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI, il capitolo 6342 con la denominazione: << Contributi per la riparazione e l' ampliamento dei fabbricati inerenti agli impianti collettivi di raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, alle cooperative agricole di servizio, agli allevamenti zootecnici a base associativa ed alle malghe, che abbiano subito danni non irrimediabili per effetto degli eventi tellurici, nonché per la riparazione o sostituzione delle pertinenze, delle attrezzature fisse e mobili e dei macchinari >>.
Per i fini previsti dall' articolo 9, viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 6344 con la denominazione: << Contributi ai caseifici che, in base al programma di ristrutturazione, cesseranno l' attività, al fine di concentrare la lavorazione del latte nei caseifici cooperativi razionali di adeguate dimensioni >>.
Per i fini previsti dall' articolo 10, viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 6345 con la denominazione: << Contributi alla cooperativa dei produttori zootecnici del Friuli << Friulcarne >> per la ricostituzione del patrimonio zootecnico andato perduto, disperso, macellato oppure distrutto per ragioni sanitarie, al fine di favorire la ripresa produttiva del settore >>.
Per i fini previsti dall' articolo 11, viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 6340 con la denominazione: << Contributi a favore di imprese che conducono allevamenti avicunicoli ed altri allevamenti specializzati i cui soggetti siano andati perduti, al fine di favorire la ripresa produttiva del settore >>.
Per i fini previsti dall' articolo 12, viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 6346 con la denominazione: << Contributi per la ricostituzione delle scorte morte distrutte o danneggiate per effetto degli eventi tellurici >>.
Per i fini previsti dall' articolo 13, viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 6347 con la denominazione: << Contributi agli allevatori che abbiano mantenuto il bestiame nelle zone di residenza e che abbiano incontrato grave disagio per il governo e l' alimentazione dello stesso, per ogni capo di bestiame posseduto >>.
Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli di cui ai precedenti commi saranno determinati - ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 - con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare competente.
Art. 24
 
Per i fini previsti dall' articolo 5, è autorizzato, per l' esercizio finanziario 1976, il limite di impegno di lire 1 miliardo.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 6341 con la denominazione: << Concorso negli interessi su prestiti di soccorso ad ammortamento triennale a favore delle aziende agricole ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, che abbiano subito danni a seguito degli eventi tellurici del maggio 1976 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 3 miliardi, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1978, di cui lire 1 miliardo relativo all' annualità autorizzata per l' esercizio 1976.
Per i fini previsti dagli articoli 6 - quinto comma - e 7, è autorizzato, per l' esercizio 1976, il limite di impegno di lire 50 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1995.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, viene istituito, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 6343 con la denominazione: << Concorso negli interessi sui mutui integrativi per la riparazione l' ampliamento dei fabbricati inerenti alle cooperative agricole che abbiano subito danni non irrimediabili per effetto degli eventi tellurici del maggio 1976, nonché per la riparazione o sostituzione delle pertinenze, delle attrezzature fisse e mobili e dei macchinari >> e con lo stanziamento complessivo di lire 200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 50 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1976.
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1995 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 25
 
Per i fini previsti dagli articoli 15 e 16, viene istituito nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 6348 con la denominazione: << Contributo straordinario all' ERSA per l' acquisizione di idonee aree e per la costruzione di ricoveri e relativi annessi per la sistemazione del bestiame di agricoltori singoli ed associati, nonché per la ricostruzione delle stalle, e relativi annessi, distrutte o demolite >> e con lo stanziamento di lire 10 miliardi per l' esercizio 1976.
Per i fini previsti dall' articolo 21, viene istituito, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI, il capitolo 6349 con la denominazione: << Contributo all' ERSA per l' integrazione dell' apposito fondo disponibile per la concessione di garanzie fidejussorie di cui all' articolo 12, ultimo comma, della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni >> e con lo stanziamento di lire 800 milioni per l' esercizio 1976.
Art. 26
 
All' onere complessivo di lire 14.000 milioni per gli esercizi 1976-1979, di cui lire 11.850 milioni per l' esercizio 1976, previsto ai precedenti articoli 24 e 25, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 - << Fondo di solidarietà regionale per gli interventi conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia >> - dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976.
Art. 27
 
I capitoli di spesa di cui ai precedenti articoli 23, 24 e 25, sono istituiti a completamento di quelli già previsti con l' articolo 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.
Art. 28
 
I contributi concessi ai sensi della presente legge saranno resi pubblici mediante il Bollettino Ufficiale della Regione e l' affissione sugli albi dei Comuni interessati.
Nei confronti dei beneficiari si applica la disposizione dell' articolo 1 bis del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336.
Art. 29
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia.