CAPO II
Riparazione di pubblici edifici
Art. 2
L' Amministrazione, cui spetta di provvedere secondo le norme ordinarie, predispone una perizia di stima, in cui sono indicati i danni subiti dall' edificio ed il costo delle riparazioni occorrenti per ripristinarne la funzionalità.
Le perizie di stima sono compilate con criteri uniformi stabiliti dall' Assessorato regionale dei lavori pubblici.
Art. 3
La perizia di stima, previa approvazione da parte dell' organo deliberante di detta Amministrazione, è trasmessa alla competente Direzione provinciale dei lavori pubblici, che senza indugio autorizza l' esecuzione dei lavori di ripristino.
Ai lavori di ripristino provvede direttamente l' Amministrazione interessata la quale determina, altresì, il sistema di esecuzione dei medesimi anche in deroga alle vigenti norme di procedura.
Art. 4
I lavori di ripristino sono totalmente gestiti dall' Amministrazione interessata.
La spesa indicata nella perizia di stima è a totale carico della Regione.
Per la concessione dell' anzidetto finanziamento regionale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del legale rappresentante dell' Amministrazione interessata, anche in deroga alle norme vigenti, per quanto attiene ai limiti di oggetto e d' importo.
Art. 5
L' Assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato ad effettuare direttamente i lavori di riparazione di un limitato numero di edifici compresi tra quelli di cui all' articolo 1, allo scopo di realizzare interventi - campione per la sperimentazione e la divulgazione delle più opportune modalità e tecnologie costruttive.
I lavori di cui al comma precedente sono effettuati previo concerto con le Amministrazioni interessate, le quali contestualmente rinunciano ad ogni indennizzo eventualmente loro spettante per gli stessi lavori.
I lavori relativi sono affidati a trattativa privata.
CAPO III
Riparazione di edifici sedi di servizi di pubblico
interesse.
Art. 6
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nell' ipotesi di edifici che sia conveniente riparare per rendere agibili e che appartengano a soggetti diversi dall' Amministrazione che vi ha sede o che vi svolge il pubblico servizio.
Nell' ipotesi che l' edificio sia in proprietà di soggetti privati, la riparazione è tuttavia condizionata dall' accettazione da parte del proprietario di una convenzione, con la quale viene stabilito: il mantenimento del canone di affitto in vigore al 6 maggio 1976 e la durata del contratto di affitto, nonché le altre condizioni eventualmente connesse alla normale prosecuzione del servizio e, comunque, l' obbligo a non chiedere la restituzione dell' edificio, prima del decorso di cinque anni dalla data dell' esecuzione delle riparazioni.
La previsione del primo comma del presente articolo si applica anche nell' ipotesi di edifici privati che - indipendentemente dalla loro destinazione alla data del 6 maggio 1976 - sia conveniente riparare per adibirli, eventualmente, a sedi di pubblici servizi. In tale caso, la riparazione è subordinata alla stipulazione da parte del proprietario di apposita convenzione con l' Amministrazione interessata, al fine, fra l' altro, di assicurare la destinazione dell' edificio riattato al pubblico servizio per un periodo non inferiore a cinque anni.
Art. 7
Per gli edifici destinati a servizi assistenziali, per gli edifici destinati a scuole, convitti e case dello studente, e per le altre infrastrutture scolastiche o parascolastiche, che siano gestiti da enti od istituzioni diversi dalle pubbliche Amministrazioni, alla predisposizione della perizia di stima ed a tutti gli altri adempimenti previsti dagli articoli 3, 4 e 13, provvede l' Amministrazione del Comune, entro la cui circoscrizione è compresa la struttura da riparare per renderla agibile.
CAPO IV
Approvvigionamento di strutture mobili e prefabbricate
Art. 8
Al fine di assicurare entro il 1 ottobre 1976 la necessaria dotazione di aule per il servizio scolastico nelle zone colpite dal terremoto, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa per acquisire e porre in opera aule mobili o ad elementi componibili.
Per le stesse finalità di cui al comma precedente, l' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la costruzione di edifici scolastici mediante impiego di strutture prefabbricate definitive.
All' acquisizione, distribuzione e messa in opera delle aule mobili o ad elementi componibili, nonché alla costruzione di edifici mediante impiego di strutture prefabbricate definitive, sono delegate, nel territorio di rispettiva competenza, le Amministrazioni provinciali di Udine e di Pordenone.
Le Amministrazioni delegate opereranno, in armonia con le esigenze dei vari servizi scolastici, sentite le competenti Autorità scolastiche, d' intesa con i Comuni interessati, sentite le Comunità montane o la Comunità collinare che dovranno pronunciarsi entro il termine di dieci giorni, e con l' osservanza dei criteri che saranno indicati dalla Giunta regionale anche ai fini della valutazione della spesa.
A fronte delle spese occorrenti per le finalità di cui al primo e secondo comma, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Presidenti delle due Amministrazioni provinciali, anche in deroga alle norme vigenti, relativamente ai limiti di oggetto o d' importo.
All' acquisizione delle aule mobili o ad elementi componibili di cui al primo comma, le amministrazioni delegate possono altresì procedere con le modalità di cui allo ultimo comma dell' articolo 10.
Art. 9
Alla costruzione di edifici scolastici mediante impiego di strutture prefabbricate definitive, ai sensi del secondo comma dell' articolo precedente, può procedersi anche in deroga alle disposizioni vigenti, tramite concessione in esecuzione ad imprese pubbliche o private, singole o associate ed a cooperative di produzione lavoro e loro consorzi.
In tale caso, gli Enti interessati provvedono alla compilazione di un programma di massima, da porsi a base delle gare per la scelta del concessionario e della elaborazione dei programmi esecutivi.
Il programma di massima dovrà contenere l' indicazione:
a) degli elementi atti ad individuare le caratteristiche generali dell' opera, nonché la consistenza degli edifici, degli impianti e dei servizi compresi nell' intervento da realizzare;
b) della spesa prevista in via di massima;
c) dei requisiti prescritti a dimostrazione della capacità tecnica e finanziaria del concorrente.
Negli atti di concessione può disporsi che la spesa a carico dell' Ente venga corrisposta in unica soluzione, all' atto della liquidazione dei lavori, oppure ancora venga ripartita in rate annuali costanti comprensive di capitali ed interessi.
Il corrispettivo della concessione a carico dell' Ente viene determinato a misura, secondo la quantità effettiva di lavori eseguiti, in base a prezzi unitari fissati per unità di misura, oppure in modo invariabile a corpo, qualunque sia per risultare l' effettivo costo dell' opera.
Art. 10
L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l' acquisizione e messa in opera da parte delle Amministrazioni interessate di strutture mobili o ad elementi componibili - comprese le strutture tecnico - economali - per l' apprestamento di sedi di pubbliche Amministrazioni o di pubblici servizi, in luogo delle sedi rimaste distrutte o gravemente danneggiate per effetto degli eventi tellurici del maggio 1976.
All' acquisizione e messa in opera delle strutture di cui al comma precedente provvede direttamente l' Amministrazione interessata con contratti di acquisto, di noleggio, di leasing, da stipulare con ditte specializzate anche a trattativa privata.
CAPO V
Finanziamenti per opere di edilizia scolastica
Art. 11
L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per la realizzazione di opere di edilizia scolastica, per le quali i Comuni interessati non dispongano dei necessari finanziamenti ed i relativi progetti siano già approvati o in corso di esecuzione.
La concessione dei finanziamenti ha luogo a seguito di presentazione, entro il termine di 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda da parte degli Enti predetti.
CAPO VI
Norme finali e transitorie
Art. 12
Sono ammessi ai finanziamenti regionali previsti dalla presente legge anche i lavori di riparazione eventualmente già eseguiti prima della sua entrata in vigore, ivi compresi quelli dell' articolo 6, secondo e terzo comma, purché vengano poste in essere le convenzioni previste.
In tali casi, i lavori eseguiti e la spesa relativa sono fatti constare da apposita perizia di stima predisposta ed approvata dalle Amministrazioni competenti, ai sensi degli articoli precedenti.
Art. 13
Gli elaborati tecnici, relativi alle opere ed ai lavori previsti dalla presente legge, non sono soggetti ad esame o parere tecnico o ad altri controlli regionali, oltre quelli contemplati dagli articoli precedenti.
Per i lavori e le opere, in esecuzione della presente legge, la dichiarazione di regolare esecuzione, redatta dal Direttore dei lavori, sostituisce ad ogni effetto il collaudo ed è approvata in via definitiva dall' Organo deliberante dell' Amministrazione interessata o dall' Amministrazione delegata.
Art. 14
Nelle zone dichiarate sismiche ai sensi dell'
articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonché dell' articolo 1 del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito in
legge 29 maggio 1976, n. 336, il Sindaco, in sede di concessione della licenza edilizia, deve verificare anche l' osservanza delle norme riguardanti il primo comma, lettere a) e b) dell' articolo 4 della legge 64 stessa.
In sede di collaudo statico di cui all' articolo 7 della sopracitata
legge 5 novembre 1971, n. 1086, deve essere pure verificata l' avvenuta osservanza delle norme di cui al comma precedente.
L' assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo assorbe gli adempimenti di cui agli articoli 17 e 18 della
legge 2 febbraio 1974, n. 64.
Art. 15
Gli oneri previsti dall' articolo 1 faranno carico al capitolo 6707 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976, istituito, per memoria, con
legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.
Per gli oneri previsti dall' articolo 8 viene istituito, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976, al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 3 - Categoria IX - il capitolo 5072 con la denominazione << Spese o rimborsi per l' approvvigionamento e la messa in opera di aule mobili o ad elementi componibili o strutture prefabbricate definitive da destinare al servizio scolastico nelle zone colpite dal terremoto >>, e con lo stanziamento di lire 7 miliardi, cui si fa fronte con lo stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato per l' esercizio 1976 ai sensi dell'
articolo 36 del Decreto Legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella
legge 29 maggio 1976, n. 336.
Per gli oneri previsti dall' articolo 10 viene istituito, per memoria, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976- 1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976, al Titolo II - Sezione I - Rubrica n. 3 - Categoria IX, il capitolo 5002 con la denominazione: << Spese per l' approvvigionamento di strutture mobili o ad elementi componibili per l' apprestamento di sedi di pubbliche amministrazioni o di pubblici servizi, in luogo di quelle rimaste distrutte o gravemente danneggiate per effetto degli eventi tellurici del maggio 1976 >>.
Nello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario 1976-1979 e del bilancio regionale per l' esercizio 1976, è istituito al Titolo II - Categoria X - Rubrica n. 1, il capitolo 442 con la denominazione: << Acquisizione di fondi per le finalità di cui all'
articolo 8 della legge 5 agosto 1975, n. 412 da destinarsi alle esigenze delle zone colpite dal terremoto del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia - articolo 36, DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella
legge 29 maggio 1976, n. 336 >>, e con lo stanziamento di lire 7 miliardi per l' esercizio 1976.
Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli 6707 e 5002 saranno determinati - ai sensi dell'
articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 - con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare competente.
Art. 16
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia.