LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 luglio 1976, n. 34

Interventi regionali per il ripristino degli edifici destinati a sede di pubblici servizi o di servizi di pubblico interesse.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/07/1976
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Integrata la disciplina della legge da art. 1, primo comma, L. R. 56/1976
2Articolo 9 bis aggiunto da art. 6, primo comma, L. R. 36/1977
3Articolo 9 ter aggiunto da art. 6, primo comma, L. R. 36/1977
4Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 8 da art. 7, primo comma, L. R. 36/1977
5Articolo 10 bis aggiunto da art. 15, primo comma, L. R. 36/1977
6Integrata la disciplina della legge da art. 66, primo comma, L. R. 25/1978
7Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.
CAPO I
 Disposizione preliminare
Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il ripristino di edifici destinati e sede di pubblici servizi od a sede dei servizi di pubblico interesse, indicati negli articoli 6 e 7, che abbiano subito danni non irreparabili per effetto degli eventi tellurici del maggio 1976.
CAPO II
 Riparazione di pubblici edifici
Art. 2
 
L' Amministrazione, cui spetta di provvedere secondo le norme ordinarie, predispone una perizia di stima, in cui sono indicati i danni subiti dall' edificio ed il costo delle riparazioni occorrenti per ripristinarne la funzionalità. Le opere di riparazione possono comprendere:
a) miglioramenti anche sostitutivi agli infissi ed agli impianti, quando sia provata la loro inadeguatezza per vetustà o altra causa, indipendentemente dall' evento sismico;
b) eventuali ulteriori interventi strettamente indispensabili per adeguare e migliorare la ricettività e la funzionalità degli edifici al livello richiesto dai pubblici servizi alla cui sede sono destinati .

La perizia deve contenere, separatamente, l' indicazione:
a) delle opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico;
b) delle opere di completamento e degli impianti. Le opere di riparazione possono comprendere:
a) miglioramenti anche sostitutivi agli infissi ed agli impianti, quando sia provata la loro inadeguatezza per vetustà o altra causa, indipendentemente dall' evento sismico;
b) eventuali ulteriori interventi strettamente indispensabili per adeguare e migliorare la ricettività e la funzionalità degli edifici al livello richiesto dai pubblici servizi alla cui sede sono destinati.

Le perizie di stima sono compilate con criteri uniformi stabiliti dall' Assessorato regionale dei lavori pubblici.
Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 36/1977
2Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 2, primo comma, L. R. 36/1977
Art. 3
 
La perizia di stima, previa approvazione da parte dell' organo deliberante di detta Amministrazione, è trasmessa alla competente Direzione provinciale dei lavori pubblici, che senza indugio autorizza l' esecuzione dei lavori di ripristino.
Ai lavori di ripristino provvede direttamente l' Amministrazione interessata la quale determina, altresì, il sistema di esecuzione dei medesimi anche in deroga alle vigenti norme di procedura.
Art. 4
 
I lavori di ripristino sono totalmente gestiti dall' Amministrazione interessata.
La spesa indicata nella perizia di stima è a totale carico della Regione.
Per la concessione dell' anzidetto finanziamento regionale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del legale rappresentante dell' Amministrazione interessata, anche in deroga alle norme vigenti, per quanto attiene ai limiti di oggetto e d' importo.
Note:
1Articolo interpretato da art. 22, primo comma, L. R. 25/1985
Art. 5
 
L' Assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato ad effettuare direttamente i lavori di riparazione di un limitato numero di edifici compresi tra quelli di cui all' articolo 1, allo scopo di realizzare interventi - campione per la sperimentazione e la divulgazione delle più opportune modalità e tecnologie costruttive.
I lavori di cui al comma precedente sono effettuati previo concerto con le Amministrazioni interessate, le quali contestualmente rinunciano ad ogni indennizzo eventualmente loro spettante per gli stessi lavori.
I lavori relativi sono affidati a trattativa privata.
CAPO III
 Riparazione di edifici sedi di servizi di pubblico
interesse.
Art. 6
 
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nell' ipotesi di edifici che sia conveniente riparare per rendere agibili e che appartengano a soggetti diversi dall' Amministrazione che vi ha sede o che vi svolge il pubblico servizio.
Nell' ipotesi che l' edificio sia in proprietà di soggetti privati, la riparazione è tuttavia condizionata dall' accettazione da parte del proprietario di una convenzione, con la quale viene stabilito: il mantenimento del canone di affitto in vigore al 6 maggio 1976 e la durata del contratto di affitto, nonché le altre condizioni eventualmente connesse alla normale prosecuzione del servizio e, comunque, l' obbligo a non chiedere la restituzione dell' edificio, prima del decorso di cinque anni dalla data dell' esecuzione delle riparazioni.
La previsione del primo comma del presente articolo si applica anche nell' ipotesi di edifici privati che - indipendentemente dalla loro destinazione alla data del 6 maggio 1976 - sia conveniente riparare per adibirli, eventualmente, a sedi di pubblici servizi. In tale caso, la riparazione è subordinata alla stipulazione da parte del proprietario di apposita convenzione con l' Amministrazione interessata, al fine, fra l' altro, di assicurare la destinazione dell' edificio riattato al pubblico servizio per un periodo non inferiore a cinque anni.
Art. 7
 
Per gli edifici destinati a servizi assistenziali, per gli edifici destinati a scuole, convitti e case dello studente, e per le altre infrastrutture scolastiche o parascolastiche, che siano gestiti da enti od istituzioni diversi dalle pubbliche Amministrazioni, alla predisposizione della perizia di stima ed a tutti gli altri adempimenti previsti dagli articoli 3, 4 e 13, provvede l' Amministrazione del Comune, entro la cui circoscrizione è compresa la struttura da riparare per renderla agibile.
CAPO IV
 Approvvigionamento di strutture mobili e prefabbricate
e costruzioni di edilizia tradizionale.
Art. 8
Al fine di assicurare entro il 1 ottobre 1976 la necessaria dotazione di aule per il servizio scolastico e prescolastico, anche quello pubblico gestito da enti o istituzioni, nelle zone colpite dal terremoto, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa per acquisire e porre in opera aule mobili o ad elementi componibili.
Per le stesse finalità di cui al comma precedente, l' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la costruzione di edifici scolastici mediante impiego di strutture prefabbricate definitive. In casi eccezionali, quando sussista l' esigenza di rispettare valori storico - ambientali di particolare pregio, è ammesso - sentiti il Servizio regionale dei beni ambientali e culturali e la Commissione consiliare speciale - il ricorso all' edilizia tradizionale
All' acquisizione, distribuzione e messa in opera delle aule mobili o ad elementi componibili, nonché alla costruzione degli edifici previsti dal comma precedente, sono delegate, nel territorio di rispettiva competenza, le Amministrazioni provinciali di Udine e di Pordenone.
Le Amministrazioni delegate opereranno, in armonia con le esigenze dei vari servizi scolastici, sentite le competenti Autorità scolastiche, d' intesa con i Comuni interessati, sentite le Comunità montane o la Comunità collinare che dovranno pronunciarsi entro il termine di dieci giorni, e con l' osservanza dei criteri che saranno indicati dalla Giunta regionale anche ai fini della valutazione della spesa.
A fronte delle spese occorrenti per le finalità di cui al primo e secondo comma - che comprendono tutti gli oneri di acquisizione e di urbanizzazione delle aree strettamente necessarie, nonché quelli dell' arredamento - l' Amministrazione regionale è autorizzata, anche in deroga alle norme vigenti relativamente ai limiti di oggetto o di importo:
a) a disporre aperture di credito a favore dei Presidenti delle Province di Udine e Pordenone;
b) ad effettuare pagamenti alle due Amministrazioni provinciali suddette o agli Enti locali interessati, mediante erogazione di ratei annui per un periodo non superiore agli anni 20.

All' acquisizione delle aule mobili o ad elementi componibili di cui al primo comma, le amministrazioni delegate possono altresì procedere con le modalità di cui allo ultimo comma dell' articolo 10.
A titolo di rimborso forfettario di tutte le spese sostenute dalle Amministrazioni provinciali delegate per l' attuazione delle opere previste dal presente articolo, la Regione corrisponderà, con le modalità indicate al V comma, una percentuale pari al 5% del costo delle opere stesse.
Note:
1Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 8 da art. 7, primo comma, L. R. 36/1977
2Primo comma sostituito da art. 16, primo comma, L. R. 48/1976
3Quinto comma sostituito da art. 17, primo comma, L. R. 48/1976
4Parole aggiunte al secondo comma da art. 3, primo comma, L. R. 36/1977
5Parole sostituite al terzo comma da art. 4, primo comma, L. R. 36/1977
6Aggiunto dopo il sesto comma un comma da art. 4, secondo comma, L. R. 36/1977
7Quinto comma sostituito da art. 14, primo comma, L. R. 36/1977
8Secondo comma interpretato da art. 8, secondo comma, L. R. 22/1979
9Parole sostituite al settimo comma da art. 9, primo comma, L. R. 22/1979
10Integrata la disciplina del settimo comma da art. 9, secondo comma, L. R. 22/1979 nel testo modificato da art. 6, L. R. 35/1983
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 21, comma 2, L. R. 40/1996
Art. 9
 
Alla costruzione di edifici scolastici, ai sensi del secondo comma dell' articolo precedente, può procedersi anche in deroga alle disposizioni vigenti, tramite concessione in esecuzione ad imprese pubbliche o private, singole o associate ed a cooperative di produzione lavoro e loro consorzi.
In tale caso, gli Enti interessati provvedono alla compilazione di un programma di massima, da porsi a base delle gare per la scelta del concessionario e della elaborazione dei programmi esecutivi.
Il programma di massima dovrà contenere l' indicazione:
a) degli elementi atti ad individuare le caratteristiche generali dell' opera, nonché la consistenza degli edifici, degli impianti e dei servizi compresi nell' intervento da realizzare;
b) della spesa prevista in via di massima;
c) dei requisiti prescritti a dimostrazione della capacità tecnica e finanziaria del concorrente.

Negli atti di concessione può disporsi che la spesa a carico dell' Ente venga corrisposta in unica soluzione, all' atto della liquidazione dei lavori, oppure ancora venga ripartita in rate annuali costanti comprensive di capitali ed interessi.
Il corrispettivo della concessione a carico dell' Ente viene determinato a misura, secondo la quantità effettiva di lavori eseguiti, in base a prezzi unitari fissati per unità di misura, oppure in modo invariabile a corpo, qualunque sia per risultare l' effettivo costo dell' opera.
Note:
1Parole soppresse al primo comma da art. 5, primo comma, L. R. 36/1977
Art. 9 bis
 
Al fine di sopperire alle mutate esigenze dislocative delle aule mobili o ad elementi componibili nelle zone colpite dal terremoto, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa per lo smontaggio di dette attrezzature, per il loro trasporto e rimontaggio nelle aree di nuova destinazione.
Quando gli edifici scolastici vengano realizzati con spesa a carico di soggetti diversi da quelli obbligati, l' Amministrazione regionale ha facoltà di intervenire per sostenere gli oneri di urbanizzazione delle aree strettamente necessarie.
A detti interventi si applicano le disposizioni di cui al quinto comma dell' articolo 8 della presente legge.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, primo comma, L. R. 36/1977
2Secondo comma interpretato da art. 8, primo comma, L. R. 22/1979
3Terzo comma interpretato da art. 8, primo comma, L. R. 22/1979
Art. 9 ter
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l' onere delle spese di adeguamento degli edifici necessari per lo svolgimento della attività scolastica per l' anno scolastico 1976 - 1977 degli alunni sfollati dalle zone terremotate nei comuni di Grado, Lignano, Iesolo e San Michele al Tagliamento - frazione Bibione.
L' intervento regionale avviene mediante rimborso totale, a favore degli enti pubblici che vi hanno provveduto, della spesa sostenuta per opere di riatto, manutenzione e adeguamento, sia delle strutture sia degli impianti, nonché per le attrezzature e l' arredamento.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, primo comma, L. R. 36/1977
Art. 10
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l' acquisizione e messa in opera da parte delle Amministrazioni interessate di strutture mobili o ad elementi componibili - comprese le strutture tecnico - economali - per l' apprestamento di sedi di pubbliche Amministrazioni o di pubblici servizi, in luogo delle sedi rimaste distrutte o gravemente danneggiate per effetto degli eventi tellurici del maggio 1976.
All' acquisizione e messa in opera delle strutture di cui al comma precedente provvede direttamente l' Amministrazione interessata con contratti di acquisto, di noleggio, di leasing, da stipulare con ditte specializzate anche a trattativa privata.
Note:
1Articolo interpretato da art. 67, primo comma, L. R. 25/1978
Art. 10 bis
Quando gli edifici scolastici vengano realizzati con spesa a carico di soggetti diversi da quelli obbligati, l' Amministrazione regionale ha facoltà di intervenire per sostenere gli oneri di acquisizione delle aree strettamente necessarie.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 15, primo comma, L. R. 36/1977
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, primo comma, L. R. 2/1982
CAPO V
 Finanziamenti per opere di edilizia scolastica
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 18, primo comma, L. R. 48/1976
2Parole aggiunte al primo comma da art. 13, primo comma, L. R. 36/1977
3Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 1, primo comma, L. R. 70/1978
4Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
CAPO VI
 Norme finali e transitorie
Art. 12
 
Sono ammessi ai finanziamenti regionali previsti dalla presente legge anche i lavori di riparazione eventualmente già eseguiti prima della sua entrata in vigore, ivi compresi quelli dell' articolo 6, secondo e terzo comma, purché vengano poste in essere le convenzioni previste.
In tali casi, i lavori eseguiti e la spesa relativa sono fatti constare da apposita perizia di stima predisposta ed approvata dalle Amministrazioni competenti, ai sensi degli articoli precedenti.
Art. 13
 
Gli elaborati tecnici, relativi alle opere ed ai lavori previsti dalla presente legge, non sono soggetti ad esame o parere tecnico o ad altri controlli regionali, oltre quelli contemplati dagli articoli precedenti.
Per i lavori e le opere, in esecuzione della presente legge, la dichiarazione di regolare esecuzione, redatta dal Direttore dei lavori, sostituisce ad ogni effetto il collaudo ed è approvata in via definitiva dall' Organo deliberante dell' Amministrazione interessata o dall' Amministrazione delegata.
Art. 14
Nelle zone dichiarate sismiche ai sensi dell' articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonché dell' articolo 1 del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito in legge 29 maggio 1976, n. 336, il Sindaco, in sede di concessione della licenza edilizia, deve verificare anche l' osservanza delle norme riguardanti il primo comma, lettere a) e b) dell' articolo 4 della legge 64 stessa.
Il costruttore dell' opera, alla denuncia di cui all' articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, deve allegare pure una asseverazione del progettista dell' opera stessa, dalla quale risultino essere state osservate le norme riguardanti il primo comma, lettere c), d) ed e) dell' articolo 4 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
In sede di collaudo statico di cui all' articolo 7 della sopracitata legge 5 novembre 1971, n. 1086, deve essere pure verificata l' avvenuta osservanza delle norme di cui al comma precedente.
L' assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo assorbe gli adempimenti di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
Note:
1Articolo abrogato da art. 14, secondo comma, L. R. 3/1985
2Articolo da ritenersi tuttora operante in virtu' dell' articolo 114, comma 1, L.R. 50/90, che espressamente ne conferma l' applicabilita'.
Art. 15

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Secondo comma sostituito da art. 19, primo comma, L. R. 48/1976
2Quinto comma sostituito da art. 20, primo comma, L. R. 48/1976
3Sostituito il sesto comma con 2 commi da art. 20, primo comma, L. R. 48/1976
4Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
Art. 16
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia.