Art. 3
Per le finalità di cui all' articolo 1 della presente legge è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1976, il limite di impegno di lire 150 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 2010.
L' onere di lire 600 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 150 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1976, fa carico al capitolo 5356 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, il cui stanziamento viene elevato per il piano 1976-1979 a lire 1.800 milioni, di cui lire 450 milioni per l' esercizio 1976.
Alla conseguente maggiore spesa si fa fronte mediante prelevamento di lire 600 milioni dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979 e del bilancio regionale per l' esercizio 1976 (Rubrica n. 9, Partita n. 11/c dell' elenco 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 2010 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.