LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 luglio 1976, n. 28

Provvidenze per il ripristino dell' efficienza produttiva delle aziende industriali, artigiane, commerciali e turistiche colpite dai movimenti tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1976
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO I
 Norma programmatica
Art. 1
 
Al fine di favorire la ripresa economica delle zone terremotate del Friuli - Venezia Giulia e la salvaguardia dei livelli occupazionali nei settori industriale, artigianale, commerciale e turistico delle zone stesse, la Regione promuove le iniziative ed i provvedimenti indicati nei Capi successivi.
CAPO II
 Contributi a fondo perduto
Art. 2
 
Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, turistiche e dello spettacolo, singole od associate, comprese le cooperative, aventi sedi, filiali, stabilimenti, depositi, esercizi od altre strutture imprenditoriali nelle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, che, per effetto dei movimenti tellurici del maggio 1976, abbiano subito danni, è concesso un contributo a fondo perduto, da reimpiegare per il ripristino delle attività produttive e dei livelli occupazionali preesistenti.
Il contributo è riferito al danno subito dalle imprese per la distruzione totale o parziale di immobili, impianti, macchinari, attrezzature, arredamenti e scorte e sarà liquidato e corrisposto con le modalità e previ gli eventuali accertamenti indicati negli articoli seguenti.
Nel caso che l' entità del danno non superi l' importo di lire 5 milioni, il contributo è fissato in misura pari al danno subito.
Nel caso, invece, che l' entità del danno sia superiore a lire 5 milioni, sulla parte eccedente il contributo è commisurato al 30% del danno nell' ipotesi di complessi economici interamente danneggiati ed al 20% nell' ipotesi di complessi economici parzialmente danneggiati.
Art. 3
 
Per ottenere tale contributo, le imprese industriali, commerciali, turistiche e dello spettacolo devono presentare domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, competente per territorio, e le imprese artigiane all' ESA, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La domanda dev' essere corredata:
- da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio - resa nei modi previsti dall' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 - nella quale siano indicati i danni subiti;
- da una dichiarazione con cui l' impresa si impegna a reimpiegare il contributo richiesto per il ripristino delle attività produttive e dei livelli occupazionali preesistenti;
- da una attestazione del Sindaco del Comune, dalla quale risulti che l' impresa sia fra quelle interamente o parzialmente danneggiate dal sisma.

Art. 4
 
All' erogazione dei contributi provvedono direttamente le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, rispettivamente, l' ESA, su fondi somministrati dall' Amministrazione regionale, mediante ordini di accreditamento emessi a favore dei Presidenti degli enti medesimi.
La somministrazione dei fondi, mediante ordini di accreditamento, e la successiva rendicontazione potranno avvenire anche in deroga alle norme vigenti, per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Gli Enti predetti avranno la facoltà di accertare, nei modi ritenuti più confacenti, l' esattezza delle dichiarazioni contenute nelle domande di contributo. Tale accertamento è reso obbligatorio per contributi di importo superiore a lire 5 milioni e verrà effettuato da gruppi di 3 esperti designati dall' Assessorato regionale competente, dal Comune interessato e dall' Ente incaricato dell' erogazione dei contributi.
Copia del verbale di accertamento sarà trasmesso al competente Comune.
Contro l' accertamento è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale, il quale decide in via definitiva entro 30 giorni dalla presentazione, sentita la speciale Commissione consiliare.
Art. 5
 
I contributi previsti al presente Capo II non sono cumulabili, limitatamente agli immobili, con quelli di cui all' art. 4, quinto comma, della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.
Art. 6
 
Al fine di razionalizzare il sistema produttivo e distributivo su basi cooperative nelle zone colpite dal sisma, le provvidenze previste al presente Capo II sono cumulabili con quelle di cui alla legge regionale 12 agosto 1972, n. 40.
CAPO III
 Garanzia regionale per i mutui agevolati
Art. 7
 
I rischi derivanti dalla concessione alle imprese dei finanziamenti agevolati, di cui all' articolo 2 del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sono coperti da garanzia regionale, in attesa che alla copertura dei medesimi provveda lo Stato.
I rischi derivanti dalle operazioni di finanziamenti agevolati, di cui all' articolo 2 bis del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sono, altresì, coperti da garanzia regionale, in attesa che sia reso disponibile, con gli indispensabili stanziamenti, il fondo previsto dall' articolo 38 del DL 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.
Ai fini di cui ai commi precedenti e per i periodi ivi considerati, gli Istituti mutuanti che dimostrino di aver sofferto perdite per capitale, interessi ed accessori, dopo l' esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte inadempienti, potranno chiedere all' Amministrazione regionale la reintegrazione di tali perdite sino alla misura del 100 per cento.
CAPO IV
 Contributi ai Consorzi garanzia fidi fra le piccole imprese
industriali e commerciali delle province di Udine
e Pordenone e all' ESA per favorire il credito a breve
termine.
Art. 8
 
Al fine di sopperire alle eccezionali esigenze del finanziamento a breve termine delle piccole imprese industriali e commerciali danneggiate o distrutte dal sisma del maggio 1976, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare, con un contributo straordinario di lire 1,5 miliardi, il << fondo rischi >> dei Consorzi di garanzia fidi fra le piccole imprese industriali e commerciali delle province di Udine e Pordenone, di cui alla legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, ed al Capo I della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, nonché del Consorzio regionale fra le cooperative di consumo, di produzione e lavoro e loro consorzi di cui all' articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22.
Art. 9
 
Per le stesse esigenze, di cui al precedente articolo, delle imprese artigiane, loro consorzi e cooperative, è autorizzato l' apporto di lire 300 milioni al fondo di garanzia, costituito dall' ESA ai sensi del punto 5), comma terzo, dell' articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni.
È autorizzata, inoltre, a favore dell' ESA la concessione di un contributo straordinario di lire 500 milioni per le finalità di cui al punto 1, comma terzo, dell' articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni, per soddisfare le esigenze di credito a breve termine delle imprese artigiane danneggiate dal sisma.
CAPO V
 Integrazione del fondo speciale di dotazione della
Friulia SpA di cui al Capo I, articolo 1, della legge
regionale 13 maggio 1975, n. 22, e concessione di un
contributo straordinario alla Friulia - Lis SpA.
Art. 10
 
Al fine di agevolare la riattivazione o la ricostruzione delle imprese industriali danneggiate o distrutte dai movimenti tellurici del maggio 1976, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo << una tantum >> di lire 5 miliardi ad integrazione dello speciale fondo di dotazione costituito dalla Friulia SpA ai sensi del Capo I, articolo 1, della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22.
Allo scopo di favorire in via prioritaria la ricostruzione del patrimonio edilizio pubblico e privato danneggiato o distrutto dai movimenti tellurici del maggio 1976, la Friulia SpA potrà pure utilizzare il fondo di cui sopra per la realizzazione nel territorio regionale, anche in compartecipazione con società cooperative e consorzi di imprese, di una o più iniziative industriali nel settore del prefabbricato edilizio.
La parte del contributo eventualmente non impiegata per le finalità di cui ai commi precedenti entro il 31 marzo 1977 rientrerà nel fondo costituito ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.
Art. 11
 
Al fine di agevolare la ripresa dell' attività delle aziende artigiane e delle piccole imprese industriali, commerciali e turistiche, singole o associate, danneggiate o distrutte dagli eventi tellurici del maggio 1976, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Friulia - Lis SpA, un contributo << una tantum >> di lire 1 miliardo, per la riduzione degli oneri, a carico delle aziende locatarie, inerenti alle operazioni di leasing mobiliari ed immobiliari.
La parte del contributo eventualmente non impegnata per le finalità di cui sopra entro il 30 giugno 1977 rientrerà nel fondo costituito ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.
CAPO VI
 Contributo straordinario al Consorzio per lo Sviluppo
Industriale della Zona Pedemontana dell' Alto Friuli -
Gemona.
Art. 12
 
Allo scopo di favorire la ripresa e lo sviluppo delle attività produttive nella zona maggiormente colpita dal sisma del maggio 1976, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona Pedemontana dell' Alto Friuli, con sede in Gemona, un contributo straordinario << una tantum >> di lire 4 miliardi per le finalità previste dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 24 e successive modificazioni, nonché per l' acquisizione di aree da cedere successivamente per iniziative economiche.
Il relativo programma d' investimenti dovrà essere concordato con la competente Comunità montana.
CAPO VII
 Norme comuni
Art. 13
 
Le provvidenze regionali, collegate a lavori di ripristino o di riparazione, sono concesse anche quando tali lavori siano stati iniziati prima della presentazione delle domande intese ad ottenere tali provvidenze, purché debitamente documentati.
Art. 14
 
La ricostruzione o la riattivazione delle aziende dovrà avvenire nelle aree di insediamento degli abitati già esistenti, salvo che prevalenti motivi tecnici rendano necessaria la ricostruzione di singoli immobili in altro sito e questo sia compreso nella circoscrizione di un Comune appartenente alla stessa zona socio - economica.
Art. 15
 
Alle domande, agli atti, ai provvedimenti, ai contratti comunque relativi all' attuazione della presente legge, si applica il disposto dell' articolo 32 del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336.
Art. 16
 
I contributi concessi ai sensi della presente legge saranno resi pubblici mediante il Bollettino Ufficiale della Regione e l' affissione sugli albi dei Comuni interessati.
Nei confronti dei beneficiari si applica la disposizione dell' articolo 1 bis del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336.
CAPO VIII
 Norme finanziarie
Art. 17
 
Per far fronte agli oneri previsti dall' articolo 2 della presente legge, vengono istituiti << per memoria >> nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976:
- al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Artigianato - Categoria XI - il capitolo 5972 con la seguente denominazione: << Contributi a fondo perduto da reimpiegare per il ripristino delle attività produttive e dei livelli occupazionali a favore delle imprese artigiane, singole od associate, comprese le cooperative, che abbiano subito danni in conseguenza del sisma del maggio 1976 >>;
- al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 6627 con la seguente denominazione: << Contributi a fondo perduto da reimpiegare per il ripristino delle attività produttive e dei livelli occupazionali a favore delle imprese industriali, commerciali, turistiche e dello spettacolo, singole od associate, comprese le cooperative, che abbiano subito danni in conseguenza del sisma del maggio 1976 >>.

Per far fronte agli oneri previsti dall' articolo 7 della presente legge, viene istituito << per memoria >> nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XIII - il capitolo 6061 con la seguente denominazione: << Eventuali oneri derivanti da garanzie assunte dalla Regione sui mutui agevolati di cui agli articoli 2 e 2 bis del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, numero 336. >>
Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli di cui ai precedenti commi saranno determinati - ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 - con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare competente.
Art. 18
 
Ai fini previsti dal precedente articolo 8, nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI -, il capitolo 6629 con la denominazione: << Contributo straordinario ai consorzi di garanzia fidi fra le piccole imprese industriali e commerciali delle province di Udine e Pordenone di cui alla legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, ed al Capo I della legge regionale 4 maggio 1973, n, 32, nonché al Consorzio regionale fra le cooperative di consumo, di produzione e lavoro e loro consorzi di cui all' articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22 >> e con lo stanziamento di lire 1,5 miliardi per l' esercizio 1976.
Ai fini previsti dal precedente articolo 9, nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Artigianato - Categoria XI, il capitolo 5974 con la denominazione: << Contributo straordinario all' ESA per le finalità di cui allo art. 2, comma III, punti 1) e 5), della LR 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni >> e con lo stanziamento di lire 800 milioni per l' esercizio 1976.
Ai fini previsti dal precedente art. 10 nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976- 1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6007 con la denominazione: << Contributo << una tantum >> a favore della Friulia SpA ad integrazione del fondo di dotazione di cui all' art. 1 della LR 13 maggio 1975, n. 22, allo scopo di favorire la riattivazione o la ricostruzione delle imprese industriali danneggiate o distrutte dal sisma del maggio 1976 e la realizzazione di iniziative industriali nel settore del prefabbricato edilizio >> e con lo stanziamento di lire 5 miliardi per l' esercizio 1976.
Ai fini previsti dal precedente articolo 11, nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XI - il capitolo 5990 con la denominazione: << Contributo - una tantum - a favore della Friulia - Lis da utilizzare nei Comuni di cui all' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, per la copertura parziale o totale degli oneri, a carico delle aziende artigiane e delle piccole imprese industriali, commerciali e turistiche, singole od associate, danneggiate o distrutte dagli eventi tellurici del maggio 1976, per le operazioni di leasing mobiliari ed immobiliari >> e con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l' esercizio 1976.
Ai fini previsti dal precedente articolo 12, nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 6630 con la denominazione: << Contributo straordinario << una tantum >> a favore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona Pedemontana dell' Alto Friuli, con sede in Gemona, per le finalità previste dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 24 e successive modificazioni, nonché per l' acquisizione di aree da cedere successivamente per iniziative economiche >> e con lo stanziamento di lire 4 miliardi per l' esercizio 1976.
Art. 19
 
All' onere complessivo di lire 12.300.000.000 previsto al precedente articolo 18 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 - Fondo di solidarietà regionale per gli interventi conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia - dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976.
Art. 20
 
I capitoli di spesa istituiti con i precedenti articoli 17 e 18 sostituiscono il capitolo 5906 istituito con l' articolo 6, punto 5), della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.
Art. 21
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.