LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 giugno 1976, n. 20

Modificazione e rifinanziamento della legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, come modificata ed integrata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, e dal Titolo I della legge regionale 30 luglio 1974, n. 35, e modifica della legge regionale 1° luglio 1971, n. 25: << Provvedimenti per agevolare i finanziamenti delle opere pubbliche di interesse locale e regionale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/07/1976
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

TITOLO I
 Modificazione e rifinanziamento della legge regionale 20
luglio 1967, n. 17, come integrata e modificata dalla legge
regionale 27 marzo 1970, n. 8, e dal Titolo I della legge
regionale 30 luglio 1974, n. 35
Art. 1
 
Dopo il primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, integrata e modificata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, e dalla legge regionale 30 luglio 1974, n. 35, viene aggiunto il seguente comma:
<< All' erogazione delle annualità del contributo integrativo si provvede con ruolo di spesa fissa, emesso contemporaneamente alla concessione del contributo stesso, qualora i lavori di esecuzione dell' opera siano già iniziati. >>

Art. 2
 
Dopo l' articolo 2 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, integrata e modificata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, e dalla legge regionale 30 luglio 1974, n. 35, è inserito il seguente:
<< Art. 2 bis
 
In caso di revoca, riduzione o sospensione di contributi concessi a favore di opere, assistite anche dai contributi di cui al precedente articolo 1, questi ultimi vengono corrispondentemente revocati, ridotti o sospesi.
Qualora le opere siano assistite soltanto dai contributi di cui al precedente articolo 1 ed in caso di mancata o difforme realizzazione delle opere medesime, l' Assessore alle finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, dispone con proprio decreto la revoca o la riduzione del contributo concesso ed il recupero delle annualità eventualmente erogate o della proporzionale quota delle stesse.
La vigilanza sulla realizzazione e sulla conformità dell' opera, ai fini di cui ai precedenti commi, viene effettuata dall' Assessorato dei lavori pubblici. >>

Art. 3
 
Per le finalità previste dalla legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, come integrata e modificata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, e dal Titolo I della legge regionale 30 luglio 1974, n. 35, è autorizzato, in ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977, un limite di impegno di lire 400 milioni e, in ciascuno degli esercizi finanziario 1978 e 1979, un ulteriore limite di impegno di lire 300 milioni.
Le annualità relative fanno carico ai diversi esercizi come segue:
- esercizio 1976 lire 400 milioni
- esercizio 1977 lire 800 milioni
- esercizio 1978 lire 1100 milioni
- esercizio dal 1979 al 1995 lire 1400 milioni
- esercizio 1996 lire 1000 milioni
- esercizio 1997 lire 600 milioni - esercizio 1998 lire 300 milioni.

Art. 4
 
L' onere di lire 3700 milioni, di cui al precedente articolo, corrisponde alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 400 milioni relativi alla annualità autorizzata per l' esercizio 1976, fa carico al capitolo 5551 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976- 1979 e, rispettivamente, del bilancio per l' esercizio 1976, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, da lire 6200 milioni a lire 9900 milioni e, per il bilancio, da lire 1550 milioni a lire 1950 milioni, mediante prelevamento di lire 3700 milioni dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Assessorato Finanze - dell' elenco 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi successivi faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
TITOLO II
 Garanzia fidejussoria regionale nei casi in cui con legge
l' Amministrazione regionale sia stata autorizzata a
concedere contributi sui mutui contratti per l' esecuzione
di opere pubbliche.
Art. 5
 
L' articolo 1 della legge regionale 1 luglio 1971, n. 25, è così modificato:
<< Art. 1
 
La Regione, nei casi in cui con legge sia stata autorizzata a concedere contributi a favore di Province, Comuni, Consorzi ed altri Enti per l' assunzione di mutui relativi alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, può, quando l' ente mutuatario non sia in grado di produrre garanzie in proprio, fornire fidejussione a copertura dei mutui medesimi.
L' Amministrazione regionale è autorizzata a garantire l' adempimento delle obbligazioni del mutuatario, oltreché per il capitale e gli interessi, anche per le spese accessorie dovute in base agli ordinamenti degli Enti mutuatari.
Per la concessione delle garanzie valgono le disposizioni di cui all' articolo 4 della legge regionale 30 luglio 1974, n. 35. >>

Art. 6
 
Per far fronte agli eventuali oneri derivanti dalle garanzie di cui al precedente articolo, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 800 milioni, di cui lire 100 milioni per l' esercizio finanziario 1976.
L' onere di lire 240 milioni, di cui lire 30 milioni per l' esercizio 1976, fa carico al capitolo 5031 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 e, rispettivamente, del bilancio per l' esercizio 1976 e l' onere di lire 560 milioni, di cui lire 70 milioni per l' esercizio 1976, fa carico al capitolo 5041 del precitato stato di previsione.
Conseguentemente gli stanziamenti dei suddetti capitoli vengono elevati, per il piano, rispettivamente, di lire 240 milioni e di lire 560 milioni, mediante storno di complessive lire 800 milioni dal capitolo 2604 dello stato di previsione della spesa del piano pluriennale 1976-1979 e del bilancio 1976.
Gli eventuali oneri per gli esercizi successivi faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.