LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 giugno 1976, n. 17

Interventi di urgenza per sopperire alle straordinarie ed impellenti esigenze abitative delle popolazioni colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/06/1976
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Integrata la disciplina della legge da art. 1, primo comma, L. R. 56/1976
2Integrata la disciplina della legge da art. 13, primo comma, L. R. 35/1979
3Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.
4Integrata la disciplina della legge da art. 17, primo comma, L. R. 53/1984
5Integrata la disciplina della legge da art. 69, comma 1, L. R. 26/1988
6Integrata la disciplina della legge da art. 86, comma 1, L. R. 26/1988
7Integrata la disciplina della legge da art. 152, comma 1, L. R. 50/1990
8Integrata la disciplina della legge da art. 114, comma 1, L. R. 37/1993
9Integrata la disciplina della legge da art. 12, L. R. 46/1993
10Integrata la disciplina della legge da art. 10, comma 2 bis, L. R. 46/1993 nel testo modificato da art. 10, comma 1, L. R. 19/1995
11Integrata la disciplina della legge da art. 49, comma 7, L. R. 7/2000
12Integrata la disciplina della legge da art. 55, comma 3, L. R. 7/2000
13Integrata la disciplina della legge da art. 57, comma 1, L. R. 7/2000
CAPO I
 Disposizione preliminare
Art. 1
 
Per sopperire alle straordinarie ed impellenti esigenze abitative delle popolazioni colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia, si procede nei modi indicati dai Capi successivi.
CAPO II
 Riparazione di edifici non irrimediabilmente danneggiati
Art. 2
 
Sono istituiti, presso ciascun Comune di quelli delimitati, ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, uno o più gruppi di tecnici, ai quali è demandato:
a) di rilevare gli edifici destinati ad uso di abitazione civile o ad uso misto, compresi gli annessi rustici alle abitazioni rurali, non irrimediabilmente danneggiati dagli eventi tellurici del maggio 1976, che sia conveniente riparare e rendere abitabili;
b) di determinare le necessarie opere di riparazione;
c) di procedere alla stima del costo delle opere di riparazione.

Ogni gruppo di rilevamento è formato da tre tecnici.
Alla costituzione dei gruppi provvede l' Assessorato dei lavori pubblici, utilizzando funzionari tecnici in servizio presso la Regione, funzionari tecnici designati dalle Amministrazioni statali, dalle Amministrazioni locali e da altri enti pubblici ed esperti scelti fra gli iscritti agli Ordini e Collegi professionali. Di ciascun gruppo potrà far parte un tecnico, designato dal Comune interessato.
Il trattamento di missione, eventualmente spettante ai funzionari tecnici, designati dalle Amministrazioni locali, dalle Amministrazioni statali e da altri enti pubblici ed i compensi dovuti agli esperti iscritti agli Ordini e Collegi professionali sono a carico dell' Amministrazione regionale.
I compensi dovuti agli esperti possono essere determinati, in via forfettaria, previ accordi con gli Ordini e Collegi professionali e possono essere erogati per il tramite di questi ultimi.
Art. 3
 
I gruppi di rilevamento sono organi straordinari delle Amministrazioni comunali e, come tali, sono a disposizione delle medesime. Al coordinamento dell' attività di tutti i gruppi provvede l' Assessorato regionale dei lavori pubblici.
Le operazioni di rilevamento sono eseguite con criteri uniformi stabiliti dall' Assessorato regionale dei lavori pubblici.
Le operazioni hanno luogo, possibilmente, alla presenza del proprietario dell' edificio o di chi ne ha la rappresentanza o di chi ne cura gli interessi.
I risultati delle operazioni di rilevamento sono fatti constare, per ciascun edificio, mediante apposito verbale di accertamento, nel quale devono essere evidenziate le indicazioni di cui al primo comma, lettere b) e c), dell' articolo 2.
Copia dei verbali di accertamento è posta a disposizione dei Consiglieri comunali, ai quali il Sindaco riferisce periodicamente ed è trasmessa altresì agli Assessorati regionali competenti.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 52, comma 2, L. R. 50/1990
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1Aggiunti dopo il quinto comma 5 commi da art. 1, primo comma, L. R. 46/1976
2Aggiunto dopo il sesto comma un comma da art. 2, primo comma, L. R. 46/1976
3Parole aggiunte al settimo comma da art. 3, primo comma, L. R. 46/1976
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, primo comma, L. R. 46/1976
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, primo comma, L. R. 46/1976
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, secondo comma, L. R. 46/1976
7Integrata la disciplina del primo comma da art. 6, terzo comma, L. R. 46/1976
8Integrata la disciplina del terzo comma da art. 6, primo comma, L. R. 46/1976
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, terzo comma, L. R. 46/1976
10Integrata la disciplina del terzo comma da art. 7, primo comma, L. R. 46/1976
11Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
12Articolo interpretato da art. 45, primo comma, L. R. 25/1978
13Articolo interpretato da art. 1, primo comma, L. R. 2/1982
14Articolo interpretato da art. 1, secondo comma, L. R. 2/1982
15Quarto comma interpretato da art. 1, quarto comma, L. R. 2/1982
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
2Articolo interpretato da art. 2, primo comma, L. R. 2/1982
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
Art. 7

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Aggiunti dopo il primo comma 2 commi da art. 10, primo comma, L. R. 46/1976
2Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 11, primo comma, L. R. 46/1976
2Parole aggiunte al secondo comma da art. 11, primo comma, L. R. 46/1976
3Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 12, primo comma, L. R. 46/1976
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, primo comma, L. R. 46/1976
5Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
CAPO III
 Approvvigionamento di abitazioni mobili
o ad elementi componibili
Art. 9
L' Amministrazione regionale è autorizzata, sentita la Commissione consiliare speciale, a stipulare con ditte specializzate contratti di acquisto, di noleggio o di leasing, a trattativa privata, per la fornitura e la messa in opera di abitazioni mobili o ad elementi componibili, da destinare provvisoriamente ad alloggi per le famiglie senza tetto, ivi comprese le infrastrutture necessarie.
L' entità della fornitura è determinata sulla base di elenchi di famiglia da alloggiare, predisposti dalle Amministrazioni comunali.
Note:
1Articolo interpretato da art. 14, primo comma, L. R. 3/1979
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, terzo comma, L. R. 3/1979 con effetto, ex articolo 15 della medesima legge, dal 1° gennaio 1979.
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, primo comma, L. R. 2/1982
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, primo comma, L. R. 2/1982
CAPO IV
 Disposizioni finali
Art. 10
 
Alle domande, agli atti, ai provvedimenti, ai contratti, comunque relativi all' attuazione della presente legge, si applica il disposto dell' articolo 32 del DL 13 maggio 1976, n. 227.
Art. 11
 
Per la concessione dei contributi previsti dall' articolo 4, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti, per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Art. 12
 
Per gli oneri previsti dall' articolo 2 viene istituito, per memoria, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio di previsione per l' esercizio 1976, al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 3 - Categoria III, il capitolo 434 con la denominazione: << Spese e compensi per incarichi, collaborazioni, rilevazioni, accertamenti e collaudi, ivi comprese quelle per il pagamento del trattamento di missione a personale estraneo all' Amministrazione >>.
Gli oneri derivanti dall' attuazione dell' articolo 4 della presente legge faranno carico al capitolo 5372 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976, la cui denominazione viene sostituita con la seguente: << Contributi in conto capitale sulla spesa necessaria per la riparazione di edifici non irrimediabilmente danneggiati >>.
Per gli oneri previsti dall' articolo 9 viene istituito, per memoria, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio di previsione per l' esercizio 1976, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 3 - Categoria IX, il capitolo 5232 con la denominazione: << Spese per la fornitura e messa in opera di abitazioni mobili o ad elementi componibili da destinare ad alloggi per le famiglie senza tetto, comprese le infrastrutture >>.
Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli di cui ai precedenti commi saranno determinati ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 - con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare competente.
Art. 13
 
Al punto 4 dell' articolo 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, il numero della rubrica viene rettificato in 10 ed il numero del capitolo in 1579.
Art. 14
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.