LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 maggio 1976, n. 16

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 dicembre 1965, n. 30 e alla legge regionale 6 luglio 1966, n. 12, concernenti interventi in materia di calamità naturali. Rifinanziamento della legge regionale 6 luglio 1966, n. 12.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/05/1976
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
Il primo comma dell' art. 1 della legge regionale 7 dicembre 1965, n. 30, è sostituito dal seguente:
<< L' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre studi e progettazioni di opere di interesse della Regione - anche mediante affidamento di incarichi ad enti locali, a consorzi ed a liberi professionisti - per la sistemazione di bacini idrografici, allo scopo di assicurare il regolare deflusso delle acque, prevenire esondazioni, conservare e proteggere i litorali marini interessati dal loro trasporto solido. >>

Art. 2
 
L' art. 1 della legge regionale 6 luglio 1966, n. 12 è sostituito dal seguente:
<< Art. 1
 
L' Amministrazione regionale, entro i limiti della propria competenza, è autorizzata ad eseguire opere atte a prevenire calamità naturali, nonché a provvedere, in occasione di dette calamità, al ripristino di impianti pubblici di preminente interesse per l' economia, alle opere di soccorso, urgenti ed inderogabili, quali puntellamenti, demolizioni, sgomberi ed altre opere a tutela della pubblica incolumità, ripristino provvisorio del collegamento stradale e di altre vie di comunicazione, ripristino di acquedotti e di altre opere igieniche, limitatamente ai lavori indispensabili di salvaguardia dell' igiene pubblica, nonché costruzione di ricoveri per persone non abbienti rimaste senza tetto.
L' Amministrazione regionale è inoltre autorizzata, entro i limiti della propria competenza, ad eseguire lavori ed opere a salvaguardia dell' igiene pubblica o per prevenire situazioni di pericolo nei riguardi dell' igiene pubblica stessa, purché derivanti da un evento naturale. >>

Art. 3
 
L' art. 6 bis della legge regionale 6 luglio 1966, n. 12, è così sostituito:
<< Art. 6 bis
 
L' Amministrazione regionale è inoltre autorizzata, sempre entro i limiti della propria competenza, ad assumere la spesa per la costruzione di alloggi di tipo economico e popolare o per la ristrutturazione e l' ampliamento di fabbricati esistenti da adibire ad abitazione di persone dimoranti in case minacciate, distrutte ovvero irreparabilmente danneggiate da frane o da altre calamità naturali.
Ai fini di cui al comma precedente, le segnalazioni di pericolo o di calamità in atto sono fatte dalle Amministrazioni comunali e devono essere accompagnate dall' elencazione descrittiva degli edifici interessati dagli eventi calamitosi e dall' indicazione dei rispettivi occupanti.
Le Amministrazioni comunali individuano inoltre le aree necessarie alle nuove costruzioni, od i fabbricati da ampliare o ristrutturare.
Le opere, a seguito di adeguato accertamento tecnico, sono deliberate dalla Giunta regionale, la quale può disporre - limitatamente alla costruzione di alloggi - che le stesse siano eseguite con i fondi destinati all' art. 2, lett. a) della legge regionale 4 settembre 1975, n. 65, anche in deroga a programmi già approvati.
Ai fini dell' attuazione delle opere di cui al presente articolo, la Regione si avvale degli IIAACCPP i quali provvedono, ove occorra, alle occupazioni ed espropriazioni necessarie, acquisiscono la proprietà delle case costruite, ristrutturate o ampliate e ne curano la assegnazione e la gestione.
Gli interventi di cui al presente articolo disposti ai sensi del 3 comma con i fondi destinati all' art. 2, lett. a), della legge regionale 4 settembre 1975, n. 65, seguono la disciplina prevista dalla legge regionale n. 65 stessa.
Per gli interventi diversi da quelli di cui al comma precedente, l' Assessore ai lavori pubblici approva il progetto e fissa altresì, qualora lo ritenga necessario, senza pregiudizio delle competenze del Sindaco previste all' art. 6, il termine e le modalità di demolizione delle case minacciate o irrimediabilmente danneggiate; il relativo provvedimento va notificato agli interessati a cura dell' Amministrazione comunale. >>

Art. 4
 
Per gli scopi previsti dalla legge regionale 6 luglio 1966, n. 12 è autorizzata, nell' esercizio finanziario 1976, l' ulteriore spesa di lire 1.000 milioni.
Detto maggior onere fa carico al capitolo 6701 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976, il cui stanziamento, per il piano 1976- 1979, viene elevato a lire 3 miliardi, di cui 1.500 milioni per l' esercizio 1976.
Alla corrispondente maggior spesa di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano pluriennale della spesa per il quadriennio 1976- 1979 e del bilancio regionale 1976 (elenco 5 - Progetti - Interventi per opere di irrigazione e di difesa del suolo).
Art. 5
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia.