<< Art. 6 bis
L' Amministrazione regionale è inoltre autorizzata, sempre entro i limiti della propria competenza, ad assumere la spesa per la costruzione di alloggi di tipo economico e popolare o per la ristrutturazione e l' ampliamento di fabbricati esistenti da adibire ad abitazione di persone dimoranti in case minacciate, distrutte ovvero irreparabilmente danneggiate da frane o da altre calamità naturali.
Ai fini di cui al comma precedente, le segnalazioni di pericolo o di calamità in atto sono fatte dalle Amministrazioni comunali e devono essere accompagnate dall' elencazione descrittiva degli edifici interessati dagli eventi calamitosi e dall' indicazione dei rispettivi occupanti.
Le Amministrazioni comunali individuano inoltre le aree necessarie alle nuove costruzioni, od i fabbricati da ampliare o ristrutturare.
Le opere, a seguito di adeguato accertamento tecnico, sono deliberate dalla Giunta regionale, la quale può disporre - limitatamente alla costruzione di alloggi - che le stesse siano eseguite con i fondi destinati all'
art. 2, lett. a) della legge regionale 4 settembre 1975, n. 65, anche in deroga a programmi già approvati.
Ai fini dell' attuazione delle opere di cui al presente articolo, la Regione si avvale degli IIAACCPP i quali provvedono, ove occorra, alle occupazioni ed espropriazioni necessarie, acquisiscono la proprietà delle case costruite, ristrutturate o ampliate e ne curano la assegnazione e la gestione.
Per gli interventi diversi da quelli di cui al comma precedente, l' Assessore ai lavori pubblici approva il progetto e fissa altresì, qualora lo ritenga necessario, senza pregiudizio delle competenze del Sindaco previste all' art. 6, il termine e le modalità di demolizione delle case minacciate o irrimediabilmente danneggiate; il relativo provvedimento va notificato agli interessati a cura dell' Amministrazione comunale. >>