Art. 1
(Piano finanziario pluriennale)
La Regione predispone un piano finanziario pluriennale della durata di un quadriennio.
Ogni anno, contestualmente al bilancio annuale di previsione, la Giunta regionale entro il 31 ottobre presenta al Consiglio regionale l' aggiornamento di tale piano, ricostituendone la medesima estensione quadriennale.
Il piano finanziario pluriennale può costituire il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato sia in base alla vigente legislazione statale e regionale, sia in base ai previsti nuovi provvedimenti legislativi.
Il piano stesso costituisce anche la sede di riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese autorizzate da ulteriori leggi a carico di esercizi futuri.
Art. 2
(Leggi di spesa)
Le leggi che prevedono attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano, di norma, soltanto gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di approvazione del piano finanziario e del bilancio annuale la determinazione dell' entità della relativa spesa.
Le altre leggi che autorizzano spese, con esclusione di quelle connesse a limiti di impegno, ne indicano l' ammontare complessivo, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso o già presentano al Consiglio, rinviando ai successivi bilanci la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare sui relativi esercizi.
Per le spese in conto capitale (o di investimento) la Giunta regionale potrà autorizzare la stipulazione di contratti o comunque l' assunzione di obbligazioni nei limiti dell' intero stanziamento previsto nel piano, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi del successivo articolo 5, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio.
Art. 3
(Impegni di spesa da parte degli Enti locali)
Gli enti locali ed i loro consorzi beneficiari di erogazioni pluriennali a carico di stanziamenti previsti dal piano finanziario della Regione possono essere autorizzati con il provvedimento di concessione ad assumere i relativi impegni pluriennali.
Art. 4
(Bilancio annuale di previsione)
Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza.
Le entrate e le spese sono classificate e analizzate in relazione alle vigenti norme in materia.
Nel piano gli obiettivi e gli stanziamenti d' intervento per il primo anno del quadriennio sono analiticamente specificati sia per le entrate che per le spese, che costituiscono le previsioni del bilancio annuale.
Nel bilancio vengono, comunque, tenute distinte le entrate e le spese relative alle funzioni statali delegate alla Regione, nonché quelle derivate da fondi dello Stato assegnati alla Regione con vincolo di specifica destinazione.
Art. 5
(Impegni di spesa)
Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio annuale.
Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell' esercizio le somme dovute dalla Regione in base alla legge o a contratto o ad altro titolo a creditori determinati o determinabili, sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il limite dell' esercizio.
Nel caso di obbligazioni assunte dalla Regione, a norma dell' articolo 2, terzo comma, ovvero assunte, per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, formano impegni sugli stanziamenti dell' esercizio le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell' esercizio medesimo.
Le somme impegnate ai sensi dei precedenti commi possono essere conservate nel conto residui per non più di 3 anni successivi a quello cui l' impegno si riferisce. Trascorso tale termine, esse costituiscono economie di spesa, salva la riproduzione in capitoli speciali dei successivi bilanci allorquando siano reclamate dai creditori.
Art. 6
(Stanziamenti di spese non impegnate
alla fine dell' esercizio)
Le quote degli stanziamenti delle spese correnti, non impegnate alla chiusura dell' esercizio di competenza, costituiscono economia di bilancio.
Le quote degli stanziamenti delle spese in conto capitale, riferite al piano pluriennale di cui all' articolo 1, non impegnate alla chiusura dell' esercizio di competenza, vengono trasferite, per gli stessi fini, sui corrispondenti capitoli del bilancio dell' esercizio successivo, salvo deliberazione motivata della Giunta regionale, che dovrà - sulla base delle risultanze dell' esercizio scaduto - assicurarne l' equilibrio finanziario nella maggior misura possibile. Le quote trasferite, non impegnate ai sensi dell' articolo 5 entro il secondo esercizio successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento, costituiscono economia di spesa.
All' iscrizione degli stanziamenti trasferiti in base al precedente secondo comma, si provvede con decreto dell' Assessore alle Finanze da registrare alla Corte dei conti.
Ferma restando l' attribuzione delle relative disponibilità all' esercizio in cui sono state acquisite, la competenza della spesa viene posta a carico dell' esercizio in cui le disponibilità stesse sono state trasferite.
Nelle risultanze finali del rendiconto consuntivo generale degli esercizi interessati ai trasferimenti di cui al precedente comma dovranno essere evidenziate le disponibilità trasferite.
Art. 7
(Fondi globali)
Nello stato di previsione della spesa possono essere iscritti in appositi capitoli uno o più fondi per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l' approvazione del piano finanziario e del bilancio.
Per le disponibilità risultanti sui fondi di cui al precedente comma, al termine dell' esercizio finanziario, potranno essere adottate le procedure previste nel precedente articolo 6, limitatamente al trasferimento al solo esercizio successivo per l' utilizzo ai fini originariamente previsti.
Art. 8
(Autorizzazione di spesa)
In armonia con il disposto di cui all' articolo 2 nel piano finanziario e nel bilancio annuale sono determinati, con riferimento al piano stesso, gli stanziamenti di spesa già autorizzati con legge per gli esercizi 1976 e successivi.
Con la legge di approvazione del piano finanziario e del bilancio annuale, possono, altresì, essere iscritti ulteriori stanziamenti di spesa con specifico riferimento alla predetta o ad altre leggi di autorizzazione di spese connesse ad attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente.
Le norme dei precedenti commi non si applicano agli stanziamenti connessi a limiti di impegno.
Gli stanziamenti relativi alle autorizzazioni legislative di spesa che demandano la determinazione della spesa stessa alla legge di approvazione del piano finanziario e del bilancio annuale sono, parimenti, determinati nei singoli ammontari, con riferimento al piano finanziario, con legge di approvazione del piano stesso e del bilancio annuale.
Tutti gli oneri derivanti dall' applicazione del presente articolo dovranno, comunque, essere contenuti entro i limiti dell' equilibrio finanziario del piano e del bilancio.
Gli stanziamenti autorizzati ai sensi del secondo e del quarto comma del presente articolo sono riportati in apposito elenco, allegato al bilancio, in cui vengono indicate le specifiche norme cui si riferiscono i singoli stanziamenti.
In relazione al disposto del presente articolo, i termini - eventualmente previsti dalle leggi di autorizzazione di spesa di cui ai precedenti commi per la presentazione delle domande di concessione delle provvidenze, nonché per l' istruttoria e per la definizione delle stesse - possono essere rideterminati con deliberazione della Giunta regionale, da registrare alla Corte dei conti.
Art. 9
(Avanzo e disavanzo finanziario)
L' avanzo finanziario del bilancio della Regione, determinato con il rendiconto generale consuntivo deliberato dalla Giunta regionale, diminuito degli importi trasferiti ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7, potrà essere utilizzato, negli esercizi successivi, per il finanziamento di nuove o maggiori spese.
La copertura del disavanzo finanziario di gestione, maggiorato degli importi trasferiti ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7, è disposta, entro l' esercizio successivo a quello in cui è stato determinato, avvalendosi di maggiori o nuove entrate, di minori spese o del ricorso al mercato finanziario.
Art. 10
(Variazioni del piano finanziario e del bilancio)
La legge di approvazione del piano finanziario e del bilancio annuale può autorizzare variazioni da apportare nel corso dell' esercizio, mediante provvedimenti amministrativi, per l' istituzione di nuovi capitoli di entrata, per la iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici, per il prelevamento delle somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine, nonché per l' iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali.
Fermo restando il disposto della presente legge, ogni altra variazione al piano finanziario e al bilancio annuale è autorizzata con legge regionale, da deliberarsi, di norma, non oltre il 30 novembre dell' anno a cui il bilancio si riferisce.
Art. 11
(Particolari fondi statali assegnati alla Regione)
Al quadro generale riassuntivo del piano finanziario e del bilancio è allegato un prospetto il quale mette a raffronto le entrate, distinte per capitoli, derivanti da assegnazioni dello Stato effettuate, in base all'
articolo 9 della legge 16 maggio 1970, numero 281, e da ogni altra assegnazione di fondi con destinazione vincolata, con l' indicazione della rispettiva destinazione specifica, risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese distinte anch' esse per capitoli, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette.
Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio regionale, senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso di assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'
articolo 118, secondo comma, della Costituzione, e salvi i casi in cui la legge statale disponga espressamente in contrario.
Nei casi di assegnazioni dallo Stato alla Regione, connesse a deleghe di funzioni amministrative, e negli altri casi di assegnazione di fondi a destinazione comunque vincolata, la Regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni.
La Regione ha altresì facoltà, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle ad essa assegnate dallo Stato per uno scopo determinato, a norma del comma precedente, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nell' esercizio immediatamente successivo.
Art. 12
(Prelevamenti dal Fondo delle spese impreviste)
I prelevamenti di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio o a capitoli nuovi ha luogo mediante decreti del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, da registrare alla Corte dei conti.
I citati decreti vengono comunicati entro trenta giorni dalla predetta registrazione al Consiglio regionale per la convalida da effettuarsi con la legge regionale di approvazione del rendiconto generale dell' esercizio finanziario cui si riferiscono i prelevamenti.
Art. 13
(Pagamenti di ruoli di spesa fissa)
L' autorizzazione a disporre pagamenti contenuta nei ruoli di spesa fissa, emessi nei casi previsti dall'
art. 22 della legge regionale 16 gennaio 1968, n. 3, potrà essere diretta al tesoriere regionale, che effettuerà i pagamenti alle scadenze e alle condizioni specificate nei ruoli medesimi o negli eventuali successivi atti o ruoli di variazione formalmente trasmessi al tesoriere stesso.
La convenzione di tesoreria regionale sarà opportunamente integrata per disciplinare i conseguenti adempimenti contabili.
Art. 14
(Titoli di spesa)
Possono essere emessi titoli di spesa sui singoli capitoli in conto residui, con imputazione anche a più esercizi di provenienza, riportando sui medesimi titoli l' importo corrispondente ad ogni esercizio.
I titoli di spesa non pagati dal Tesoriere regionale entro il mese di gennaio, per conto dell' esercizio scaduto entro il 31 dicembre, sono commutati d' ufficio, alla chiusura dell' esercizio medesimo, in assegni circolari non trasferibili a cura del Tesoriere stesso, a favore delle persone autorizzate a riscuotere e a quietanzare i titoli medesimi.
I titoli di spesa estinti ai sensi del precedente comma si considerano, pertanto, agli effetti del rendiconto generale della Regione, come titoli pagati.
Con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrare alla Corte dei conti, saranno regolati i rapporti con il Tesoriere regionale in relazione all' accertamento dell' effettivo pagamento degli assegni succitati.
Art. 15
(Norma transitoria)
Le quote degli stanziamenti residui di spesa non impegnate al 31 dicembre 1975 e trasportate al conto residui dell' esercizio 1976, potranno essere utilizzate, conservando l' originale destinazione, fino al 31 dicembre 1977. Per la gestione di tali fondi si osservano in quanto applicabili le norme della presente legge.
Art. 16
(Norma finale)
Per quanto non previsto e in quanto compatibili con la presente legge, si applicano fino all' entrata in vigore della legge regionale di contabilità, le vigenti disposizioni in materia di contabilità generale dello Stato e della Regione.
Art. 17
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.