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Leggi regionali

Legge regionale 26 aprile 1976, n. 11

Adesione dell' Amministrazione regionale al Comitato di iniziativa per la cooperazione tra le Regioni dell' arco alpino.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/05/1976
Materia:
110.04 - Collaborazione interregionale

Art. 1
 
La Regione Friuli - Venezia Giulia aderisce al Comitato d' iniziativa per la cooperazione tra le Regioni dell' arco alpino, che con la sua attività intende valorizzare le Alpi in funzione di via di transito ed asse di raccordo tra le Regioni con le stesse confinanti.
La Regione Friuli - Venezia Giulia è rappresentata, in seno al Comitato di cui al primo comma, dal Presidente o da un Assessore dallo stesso delegato.
Per far fronte al conferimento richiesto alla Regione Friuli - Venezia Giulia, a titolo di quota parte per le spese di gestione e funzionamento oltre che di produzione della attività scientifica del Comitato, è autorizzata, a partire dall' esercizio 1976, la spesa annua di lire 6 milioni.
Note:
1Secondo comma sostituito da art. 4, primo comma, L. R. 79/1983
Art. 2
 
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976, al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - Categoria IV - è istituito il capitolo 1751 con la denominazione: << Concorso nelle spese di gestione e di funzionamento, nonché di produzione dell' attività scientifica del Comitato di iniziativa per la cooperazione tra le Regioni dell' Arco alpino >> e con lo stanziamento di lire 24 milioni per gli esercizi dal 1976 al 1979 di cui lire 6 milioni per l' esercizio 1976.
All' onere di lire 24 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976 (Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Beni ambientali e culturali - partita n. 3 dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Note:
1Articolo sostituito da art. 7, primo comma, L. R. 23/1976