LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 agosto 1976, n. 48

Provvidenze regionali a favore dell' edilizia scolastica, modifica della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22, integrazioni e modifiche della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/08/1976
Materia:
420.03 - Edilizia scolastica

CAPO I
 Nuove provvidenze a favore dell' edilizia scolastica
Art. 1
 
La Regione Friuli - Venezia Giulia esercita, in materia di edilizia scolastica, le funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione della Repubblica, dallo Statuto speciale e dal decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, secondo gli indirizzi programmatici della legge 5 agosto 1975, n. 412.
Art. 2
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti obbligati a fornire i locali a uso delle scuole statali ed ai loro consorzi contributi per l' acquisto, la costruzione, l' ampliamento, il completamento, il riattamento e la sistemazione di edifici scolastici destinati o da destinare a sede di scuole materne, elementari, secondarie di primo e di secondo grado, professionali ed artistiche, nonché per ogni infrastruttura, inserita in un complesso scolastico, necessaria per lo svolgimento delle attività integrative della scuola e per la promozione dell' effettivo esercizio del diritto allo studio.
L' Amministrazione regionale è pure autorizzata a concedere agli enti obbligati ed ai loro consorzi contributi integrativi per la realizzazione di opere già finanziate a carico dello Stato o della Regione con interventi che si siano dimostrati insufficienti.
Art. 3
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata, altresì, a concedere agli enti obbligati e loro consorzi, nonché agli altri enti e istituzioni operanti nel settore, contributi per opere di riattamento e di straordinaria manutenzione, nonché per l' arredamento e l' attrezzatura di edifici destinati alla scuola materna e alla scuola dell' obbligo.
Art. 4
 
Gli interventi di cui al primo e secondo comma dello articolo 2 sono attuati mediante la concessione di contributi in quote annue costanti, per un periodo non superiore ai 20 anni, nella misura massima del 7 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
La spesa ammissibile può comprendere, oltre al costo progettuale dell' opera e a quello delle attrezzature e dell' arredamento, sia didattico, sia amministrativo, anche il prezzo d' acquisto dell' area necessaria, nonché una quota, non superiore all' 8 per cento del costo totale dell' opera, per spese generali e di collaudo.
Art. 5
 
La realizzazione degli edifici scolastici contemplati dall' articolo 2 della presente legge può essere attuata anche mediante l' impiego di strutture prefabbricate definitive.
Possono essere ammesse a contribuzione opere prefabbricate già avviate a realizzazione, purché non siano state appaltate anteriormente al 1 gennaio 1976.
La realizzazione di edifici scolastici mediante impiego di strutture prefabbricate definitive può essere affidata, nell' ambito della rispettiva competenza territoriale, alle Amministrazioni provinciali, le quali, a loro volta, potranno provvedervi anche mediante l' istituto della concessione a imprese pubbliche o private, singole o consociate.
Art. 6
 
Gli interventi di cui all' articolo 3 sono attuati mediante la concessione di contributi in conto capitale nella misura massima dell' 80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, comunque, per un importo complessivo non superiore a lire 25 milioni per opera.
Art. 7
 
Gli enti e le istituzioni che intendono fruire dei contributi regionali ai sensi degli articoli precedenti devono presentare domanda all' Assessorato dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge per il 1976 ed entro il 15 marzo di ogni anno per gli anni successivi.
La domanda va corredata con i seguenti documenti:
a) deliberazione dell' organo competente dell' ente o istituzione, con cui si autorizza l' avvio del procedimento amministrativo diretto alla realizzazione dell' opera ed al conseguimento del contributo;
b) relazione illustrativa dell' opera con il preventivo sommario della spesa e l' indicazione dei mezzi di finanziamento.

Art. 8
 
Per la progettazione, l' esecuzione e il collaudo delle opere contemplate dalla presente legge si applicano le norme e le procedure vigenti in materia.
I lavori dovranno essere eseguiti con il rispetto delle prescrizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, anche nei Comuni non classificati ai sensi dell' articolo 3, lettera a), della legge medesima fino alla definitiva classificazione.
Art. 9
 
Qualora i beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge abbiano fatto ricorso a operazioni di mutuo, le quote annue costanti del contributo possono essere versate direttamente all' istituto mutuante.
Art. 10
 
I mutui contratti per l' esecuzione delle opere ammesse a contributo ai sensi della presente legge possono essere garantiti dalla Regione.
CAPO II
Art. 11
 
Il primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22, modificata e integrata con leggi regionali 20 giugno 1967, n. 13; 20 ottobre 1967, n. 24; 1 agosto 1969, n. 24; 10 febbraio 1972, n. 5; 2 aprile 1973, n. 25, è sostituito dal seguente comma:
<< L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province, ai Comuni e agli altri enti obbligati a fornire i locali ad uso delle scuole statali, contributi in conto capitale e in quote annue costanti per la costruzione, l' ampliamento, il completamento e il riattamento di edifici destinati a sede di scuole e istituti d' istruzione primaria, secondaria di primo e di secondo grado, artistica e professionale. >>

CAPO III
 Disposizioni finanziarie
Art. 12
 
Per le finalità previste dagli articoli 2 e 4 della presente legge, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1976, un limite di impegno di lire 350 milioni e, nell' esercizio finanziario 1978, un ulteriore limite di impegno di lire 300 milioni.
Le annualità relative fanno carico ai diversi esercizi come segue:
- esercizi 1976 e 1977 lire 350 milioni
- esercizi dal 1978 al 1995 lire 650 milioni - esercizi 1996 e 1997 lire 300 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1976 è istituito - al Titolo II, Sezione II, Rubrica n. 8, Categoria XI - il capitolo 5168, con la denominazione: << Contributi annui costanti a favore degli enti obbligati e loro consorzi per l' acquisto, la costruzione, l' ampliamento, il completamento, il riattamento e la sistemazione di edifici scolastici destinati o da destinare a sede di scuole materne, elementari, secondarie di primo e di secondo grado, professionali ed artistiche, nonché per ogni infrastruttura, inserita in un complesso scolastico, necessaria per lo svolgimento delle attività integrative della scuola e per la promozione dell' effettivo esercizio del diritto allo studio e contributi integrativi per la realizzazione di opere già finanziate a carico dello Stato o della Regione >> e con lo stanziamento complessivo di lire 2000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 350 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1976.
All' onere complessivo di lire 2000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale e del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1976 (Rubrica n. 8 - partita n. 1/b - elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi successivi graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 13
 
Per le finalità previste dagli articoli 3 e 6 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 1000 milioni, di cui lire 150 milioni per l' esercizio 1976.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1976, è istituito - al Titolo II, Sezione II, Rubrica n. 8, Categoria XI - il capitolo 5169 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a favore degli enti obbligati e dei loro consorzi, nonché degli altri enti e istituzioni operanti nel settore per opere di riattamento e di straordinaria manutenzione, nonché per l' arredamento e l' attrezzatura di edifici destinati alla scuola materna e alla scuola dell' obbligo >>, e con lo stanziamento complessivo di lire 1000 milioni per gli esercizi 1976-1979, di cui lire 150 milioni per l' esercizio 1976, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale e del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1976 (Rubrica n. 8 - Partita n. 1/b dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 14
 
Per far fronte agli eventuali oneri conseguenti alle garanzie di cui all' articolo 10 della presente legge, è autorizzata, per gli esercizi dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 60 milioni, di cui 10 milioni per l' esercizio 1976.
L' onere di lire 60 milioni, di cui lire 10 milioni per l' esercizio 1976, fa carico al capitolo 5041 dello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, di lire 60 milioni, di cui lire 10 milioni per l' esercizio 1976.
Al predetto onere si fa fronte con la maggiore entrata di lire 60 milioni, di cui lire 10 milioni per l' esercizio 1976, accertata sul capitolo 151 dello stato di previsione della entrata del piano finanziario 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976.
Art. 15
 
In relazione al disposto di cui all' articolo 11 della presente legge, la denominazione del capitolo 5164 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976 viene così modificata: << Contributi annui costanti sulla spesa riconosciuta ammissibile a favore di Province, Comuni e altri enti obbligati a fornire locali ad uso delle scuole statali, per la costruzione, l' ampliamento, il completamento ed il riattamento di edifici destinati a sede di scuole e istituti d' istruzione primaria, secondaria di primo e di secondo grado, artistica e professionale, nonché ai Comuni, alle Province, agli istituti pubblici di assistenza, beneficienza e loro consorzi, enti ed istituzioni per la costruzione, l' ampliamento, il completamento ed il riattamento di edifici destinati a sede di scuole materne >>.
CAPO IV
 Integrazioni e modifiche della legge regionale
26 luglio 1976, n. 34
Art. 16
 
Il primo comma dell' articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, è sostituito dal seguente:
<< Al fine di assicurare entro il 1 ottobre 1976 la necessaria dotazione di aule per il servizio scolastico e prescolastico, anche quello pubblico gestito da enti o istituzioni, nelle zone colpite dal terremoto, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa per acquisire e porre in opera aule mobili o ad elementi componibili. >>

Art. 17
 
Il quinto comma dell' articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, è sostituito dal seguente:
<< A fronte delle spese occorrenti per le finalità di cui al primo e secondo comma - che comprendono tutti gli oneri di urbanizzazione delle aree strettamente necessarie, nonché quelli dell' arredamento - l' Amministrazione regionale è autorizzata, anche in deroga alle norme vigenti relativamente ai limiti di oggetto o di importo:
a) a disporre aperture di credito a favore dei Presidenti delle Province di Udine e Pordenone;
b) ad effettuare pagamenti alle due Amministrazioni provinciali suddette o agli Enti locali interessati, mediante erogazione di ratei annui per un periodo non superiore agli anni 20. >>


Art. 18
 
L' articolo 11 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, è sostituito dal seguente:
<< Art. 11
 
Nel caso di particolari eccezionali esigenze, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per la realizzazione di opere di edilizia scolastica, già ammesse ai benefici della LR 25 agosto 1971, n. 42 - Capo VI - e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i Comuni interessati non dispongano della necessaria copertura finanziaria. >>

Art. 19
 
Il secondo comma dell' articolo 15 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, è sostituito dal seguente:
<< Per gli oneri previsti dall' art. 8 vengono istituiti, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976, al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 3 - i seguenti capitoli:
- alla categoria IX cap. 5072 con la denominazione: << Spese o rimborsi per l' approvvigionamento e la messa in opera di aule mobili o ad elementi componibili o strutture prefabbricate definitive da destinare al Servizio scolastico e prescolastico, anche quello pubblico gestito da enti o istituzioni, compresi gli oneri di urbanizzazione delle aree strettamente necessarie, nonché quelli dell' arredamento, nelle zone colpite dal terremoto >> e con lo stanziamento di lire 7 miliardi, cui si fa fronte con lo stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato per l' esercizio 1976 ai sensi dell' art. 36 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227 convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336;
- alla categoria XI il capitolo 5080 << per memoria >> con la denominazione: << Finanziamenti a favore delle Amministrazioni provinciali di Udine e Pordenone o agli Enti locali interessati mediante erogazione di ratei annui per un periodo non superiore agli anni 20 >>. Per tale scopo è autorizzato un limite di impegno per l' anno 1976 le cui annualità e il relativo ammontare saranno determinati ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare competente. >>


Art. 20
 
Gli ultimi due commi dell' articolo 15 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, vengono sostituiti dai seguenti:
<< Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli 5002, 5080, 6707, saranno determinati - ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 - con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti sentita la Commissione consiliare competente.
Lo stanziamento di lire 7 miliardi autorizzato con il precedente secondo comma, sul capitolo 5072 per gli interventi di cui all' art. 8 della presente legge potrà essere integrato con prelevamenti dal capitolo 6990 - ai sensi dell' art. 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 - con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti sentita la Commissione consiliare competente.
I capitoli di spesa 5002, 5072 e 5080 sono istituiti a completamento di quelli già previsti con l' articolo 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15. >>

Art. 21
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino della Regione Friuli - Venezia Giulia.