LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 gennaio 1975, n. 9

Modifiche, integrazioni ed ulteriore finanziamento della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47. Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione di finanziamenti previsti dalla legge regionale 24 giugno 1974, n. 26. Concessione di un assegno straordinario ai lavoratori delle autolinee extraurbane in concessione, nonché trasferimento di competenze in materia di trasporti.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/01/1975
Materia:
430.01 - Trasporti

CAPO I
 Modifiche, integrazioni ed ulteriore finanziamento della
legge regionale 6 settembre 1974, n. 47.
Art. 1
 
Il primo comma dell' articolo 25 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, è sostituito dal seguente:
<< I trasporti collettivi con autobus ad uso privato sono soggetti ad autorizzazione amministrativa. >>

Art. 2
 
Nel primo comma dell' articolo 27 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, sono inseriti i seguenti numeri:
<< 6 bis) un rappresentante della delegazione regionale dell' ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani); 8 bis) il sovrintendente scolastico regionale o un suo delegato >>.

Art. 3
 
L' articolo 33 della legge regionale 6 settembre 1974, numero 47, è sostituito dal seguente:
<< Art. 33
 
Ai lavoratori e agli studenti dovranno essere rilasciati, a richiesta, abbonamenti con riduzione fino ad un massimo del 70% del prezzo di corsa semplice sulle linee comprensoriali e regionali.
I lavoratori - studenti hanno diritto al trasporto gratuito per raggiungere il posto di lavoro e di scuola.
Ulteriori agevolazioni, fino al trasporto gratuito, saranno concesse a particolari categorie di pensionati.
I criteri di applicazione delle agevolazioni di cui ai commi precedenti saranno stabiliti dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative. >>

Art. 4
 
All' articolo 34 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, le parole: << non superiore al 70% >> sono sostituite con le seguenti: << non superiore all' 80% >>.
Art. 5
 
All' articolo 39 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, sono apportate le seguenti modifiche:
- Il primo comma è sostituito dal seguente: << L' Amministrazione regionale è autorizzata a ripartire fra i Consorzi di bacino, per interventi a sostegno dei servizi di linea comprensoriali extraurbani e urbani, e fra le imprese concessionarie di servizi di linea regionali, sovvenzioni annue entro il limite delle somme annualmente stanziate nell' apposito capitolo di bilancio:- fino a lire 250 per autobus/km di percorrenza effettiva in zone di montagna, nonché per autobus/km di percorrenza effettiva in zone di pianura delle autolinee extraurbane che sopportano particolari oneri di gestione per effetto del rilevante trasporto di abbonati o di utenti che usufruiscono delle particolari agevolazioni di viaggio di cui all' articolo 33 della presente legge. I criteri di applicazione delle predette condizioni saranno disciplinati con apposito regolamento deliberato dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative;- fino a lire 100 per autobus/km di percorrenza effettiva delle altre linee in zone di pianura. >>
- Tra il sesto ed il settimo comma è inserito il seguente: << L' Amministrazione regionale, secondo le modalità stabilite nei commi che precedono, è autorizzata a ripartire le sovvenzioni di cui al primo comma del presente articolo anche a favore di imprese concessionarie di servizi di linea interregionali, limitatamente a percorsi nell' ambito del territorio della regione e sempre che le imprese medesime applichino per i percorsi accennati le riduzioni e le agevolazioni stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 33 della presente legge. >>
- Tra il nono ed il decimo comma è inserito il seguente: << Per assicurare i collegamenti nei casi di emergenza o, in via eccezionale, in quelli di particolare onerosità delle percorrenze e limitatamente alle zone montane, da valutarsi di volta in volta dalla Giunta regionale, possono essere accordate agli Enti locali o ai Consorzi di bacino sovvenzioni fino alla copertura del deficit di esercizio ritenuto ammissibile, nei limiti delle somme stanziate per gli interventi di cui al presente articolo, e per un impegno massimo di lire 3 milioni per l' esercizio finanziario 1974 e di lire 30 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1978. >>
- L' ultimo comma è sostituito dal seguente: << Le provvidenze di cui al presente articolo potranno essere erogate anche a titolo di anticipazione. >>

Art. 6
 
Per i fini previsti dall' articolo 39 del Capo VII della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, così come modificato dalla presente legge, è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1974, l' ulteriore spesa di lire 400 milioni e, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1978, l' ulteriore spesa di lire 1.500 milioni.
Art. 7
 
Le disposizioni della presente legge modificative o integrative dell' articolo 39 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, hanno effetto dal 1 ottobre 1974.
Art. 8
 
Nel secondo comma dell' articolo 44 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, le parole << per la progettazione e la costruzione di autostazioni e di pensiline >> sono sostituite con le parole << per la progettazione, per la costruzione e per l' acquisto di autostazioni e di pensiline >>.
CAPO II
 Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione di
concessione di finanziamenti previsti dalla
legge regionale 24 giugno 1974, n. 26.
Art. 9
 
Per la concessione dei finanziamenti di cui alla legge regionale 24 giugno 1974, n. 26, è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1974, l' ulteriore spesa di lire 6.500.000.
CAPO III
 Concessione di un assegno straordinario ai lavoratori
delle autolinee extraurbane in concessione.
Art. 10
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese titolari di concessioni di autolinee di interesse comunale, regionale e interregionale che hanno applicato nel terzo trimestre 1974 il << contratto collettivo di lavoro per il personale delle aziende private esercenti autoservizi in concessione >>, una somma di lire 350.000, comprensiva degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dei datori di lavoro, per ciascun dipendente risultante nei libri matricola al 1 luglio 1974 o data successiva.
Per i singoli dipendenti la somma di cui al comma precedente verrà determinata in rapporto al servizio prestato durante il terzo trimestre del 1974.
Art. 11
 
Per gli scopi indicati nel precedente articolo 10 è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1974, la spesa di lire 300 milioni.
CAPO IV
 Trasferimento di competenze in materia di trasporti.
Art. 12
 
Le competenze relative al trasporto degli alunni delle scuole materne, elementari e medie dell' obbligo nonché quelle relative all' acquisto di automezzi idonei per il trasporto degli alunni, esercitate dall' Assessorato regionale dell' istruzione e delle attività culturali, sono trasferite al Servizio trasporti e traffici della Presidenza della Giunta regionale con decorrenza 1 settembre 1975.
CAPO V
 Disposizioni finanziarie e finali.
Art. 13
 
La spesa di lire 400 milioni autorizzata con l' articolo 6 della presente legge per l' esercizio 1974 fa carico al capitolo 1155 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale di detto esercizio, il cui stanziamento viene elevato da lire 1 miliardo a lire 1.400 milioni, a fronte dell' assegnazione dello Stato per l' esercizio 1974 sul fondo di cui all' articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, iscritta al capitolo 416 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale per l' esercizio 1974 il cui stanziamento viene ulteriormente elevato di lire 400 milioni.
L' ulteriore spesa di lire 1.500 milioni, autorizzata per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1978, farà carico sulle corrispondenti assegnazioni dello Stato a valere sul fondo previsto dall' articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per gli esercizi predetti.
Art. 14
 
La spesa di lire 6.500.000 autorizzata con l' articolo 9 della presente legge fa carico al capitolo 1153 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974, il cui stanziamento di lire 225 milioni viene elevato a lire 231,5 milioni, mediante storno di lire 6.500.000 dal capitolo 1152 dello stato di previsione medesimo.
Art. 15
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 viene istituito, al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Trasporti e Traffici - Categoria IV, il capitolo 1156 con la seguente denominazione: << Concessione di un assegno straordinario ai lavoratori di autolinee extraurbane in concessione >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni, cui si provvede mediante storno dal capitolo 1152 del medesimo stato di previsione.
La spesa autorizzata con l' articolo 11 della presente legge fa carico al precitato capitolo 1156.
Art. 16
 
Gli stanziamenti autorizzati con gli articoli 6, 9 e 11 della presente legge per l' esercizio finanziario 1974, eventualmente non impegnati nell' esercizio medesimo, potranno essere utilizzati anche nell' esercizio finanziario 1975.
Art. 17
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.