All'
articolo 39 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, sono apportate le seguenti modifiche:
- Il primo comma è sostituito dal seguente:
<< L' Amministrazione regionale è autorizzata a ripartire fra i Consorzi di bacino, per interventi a sostegno dei servizi di linea comprensoriali extraurbani e urbani, e fra le imprese concessionarie di servizi di linea regionali, sovvenzioni annue entro il limite delle somme annualmente stanziate nell' apposito capitolo di bilancio:- fino a lire 250 per autobus/km di percorrenza effettiva in zone di montagna, nonché per autobus/km di percorrenza effettiva in zone di pianura delle autolinee extraurbane che sopportano particolari oneri di gestione per effetto del rilevante trasporto di abbonati o di utenti che usufruiscono delle particolari agevolazioni di viaggio di cui all' articolo 33 della presente legge. I criteri di applicazione delle predette condizioni saranno disciplinati con apposito regolamento deliberato dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative;- fino a lire 100 per autobus/km di percorrenza effettiva delle altre linee in zone di pianura. >>
- Tra il sesto ed il settimo comma è inserito il seguente:
<< L' Amministrazione regionale, secondo le modalità stabilite nei commi che precedono, è autorizzata a ripartire le sovvenzioni di cui al primo comma del presente articolo anche a favore di imprese concessionarie di servizi di linea interregionali, limitatamente a percorsi nell' ambito del territorio della regione e sempre che le imprese medesime applichino per i percorsi accennati le riduzioni e le agevolazioni stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 33 della presente legge. >>
- Tra il nono ed il decimo comma è inserito il seguente:
<< Per assicurare i collegamenti nei casi di emergenza o, in via eccezionale, in quelli di particolare onerosità delle percorrenze e limitatamente alle zone montane, da valutarsi di volta in volta dalla Giunta regionale, possono essere accordate agli Enti locali o ai Consorzi di bacino sovvenzioni fino alla copertura del deficit di esercizio ritenuto ammissibile, nei limiti delle somme stanziate per gli interventi di cui al presente articolo, e per un impegno massimo di lire 3 milioni per l' esercizio finanziario 1974 e di lire 30 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1978. >>
- L' ultimo comma è sostituito dal seguente:
<< Le provvidenze di cui al presente articolo potranno essere erogate anche a titolo di anticipazione. >>