LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 gennaio 1975, n. 7

Rifinanziamento della legge regionale 1° settembre 1966, n. 27, modificata ed integrata dalla legge regionale 6 agosto 1970, n. 31, concernente: << Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli - Venezia Giulia >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/02/1975
Materia:
440.08 - Speleologia

Art. 1
 
Per le finalità previste dalla legge regionale 1 settembre 1966, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzate, per l' esercizio finanziario 1974, le seguenti spese per l' importo massimo di:
- lire 31,5 milioni per le iniziative e gli interventi di cui all' art. 1;
- lire 3,5 milioni per l' iniziativa di cui all' art. 3.

Art. 2
 
Le domande per la concessione dei premi, delle sovvenzioni e dei sussidi e dei contributi previsti dall' art. 1, lettere b) e c) della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27, devono pervenire al Servizio dei beni ambientali e culturali, per l' esercizio 1974 entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, e per gli anni successivi nei termini previsti dalla citata legge 27, corredate del programma di attività, del preventivo delle spese per la sua attuazione nonché dei bilanci o di una relazione sul gruppo speleologico.
Art. 3
 
L' art. 2 della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27, già modificato dall' art. 3 della legge 6 agosto 1970, n. 31, è sostituito dal seguente:
<< Art. 2
 
Le iniziative e gli interventi di cui alle lettere b) e c) dell' art. 1 sono deliberati dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore delegato ai beni ambientali e culturali.
Le sovvenzioni, i contributi e le spese sono disposti con decreto dell' Assessore delegato ai beni ambientali e culturali.
È fatto obbligo ai beneficiari delle sovvenzioni e dei contributi di fornire, entro il mese di dicembre dell' anno 1975, la dimostrazione e la documentazione del loro impiego secondo la destinazione indicata nel decreto di concessione. >>

Art. 4
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974, sono istituiti, al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Beni ambientali e culturali - i seguenti capitoli:
- alla Categoria III - il capitolo 602 con la denominazione: << Spese per il completamento, per l' aggiornamento e per la conservazione del catasto regionale delle grotte >> e con lo stanziamento di lire 3,5 milioni;
- alla Categoria IV - il capitolo 631 con la denominazione: << Sovvenzioni, premi, sussidi e finanziamenti di pubblicazioni per incoraggiare ricerche scientifiche e studi sui fenomeni carsici, nonché contributi diretti a favorire l' organizzazione dei congressi, convegni, corsi di studio, conferenze ed ogni altra manifestazione ed iniziativa che abbiano come fine la diffusione ed il progresso delle attività speleologiche >> e con lo stanziamento di lire 31,5 milioni.

A favore di detti capitoli si provvede mediante prelevamento dell' importo di lire 35 milioni dagli appositi fondi globali iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1974 (Rubrica n. 2 degli elenchi 4 e 5 allegati al bilancio medesimo) e precisamente lire 25 milioni dal capitolo 3000 e lire 10 milioni dal capitolo 7000 dello stato di previsione predetto.
La spesa autorizzata con l' art. 1 della presente legge, fa carico, per lire 31,5 milioni al precitato capitolo 631, in relazione agli interventi previsti dall' art. 1 della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27, e per lire 3,5 milioni al summenzionato capitolo 602 relativamente all' iniziativa di cui all' art. 3 della citata legge regionale 1 settembre 1966, n. 27.
Gli stanziamenti autorizzati dalla presente legge per l' esercizio 1974, qualora non impegnati nell' esercizio medesimo, potranno essere utilizzati anche nell' esercizio 1975.