LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 novembre 1975, n. 69

Integrazione dell' articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, concernente: << Autorizzazione all' acquisto di beni immobili per uffici, enti ed istituti, dipendenti dalla Regione >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  09/12/1975
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 1
1. S'intendono autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, integrato dall'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, anche l'acquisto, la costruzione e la sistemazione di fabbricati ad uso di stazioni forestali - sede, uffici e foresteria - con annesse abitazioni per assicurare le necessità di servizio e di alloggio del personale del Corpo forestale regionale.
2. La concessione degli alloggi di cui al comma 1 è disciplinata con apposito regolamento, predisposto dalla Direzione regionale delle foreste di concerto con la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, che stabilisce i relativi requisiti ed ogni altra modalità applicativa.
Note:
1Articolo sostituito da art. 21, comma 8, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 21, comma 9, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
3Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 5, comma 148, L. R. 4/2001
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 21, comma 10, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 21, comma 10, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
Art. 4
 
Sono a carico dei concessionari le spese per i consumi di energia elettrica ad uso illuminazione ed industriali, acqua, gas e riscaldamento.
Art. 5
 
Gli oneri derivanti dalla provvista degli immobili di cui all' articolo 1 graveranno sul capitolo 5001 dello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1975 e su quelli corrispondenti per gli esercizi successivi per un importo massimo annuo di lire 70 milioni nei limiti dei rispettivi stanziamenti.
Art. 6
 
Le indennità di occupazione dovute per la concessione degli alloggi saranno introitate al capitolo 351 - redditi di beni patrimoniali indisponibili - dello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.