LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 novembre 1975, n. 69

Integrazione dell' articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, concernente: << Autorizzazione all' acquisto di beni immobili per uffici, enti ed istituti, dipendenti dalla Regione >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/12/1975
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 1
 
S' intendono autorizzati ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, integrato dall' articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, anche l' acquisto, la costruzione e la sistemazione di fabbricati ad uso delle sedi delle stazioni forestali con annesse abitazioni per sistemarvi il personale del Corpo forestale regionale assegnato alle stazioni forestali medesime.
Art. 2
 
La concessione degli alloggi di cui al precedente articolo 1 è strettamente subordinata alla residenza in sede degli interessati e decade automaticamente per trasferimento o cessazione dal servizio degli stessi qualunque sia la causa.
Art. 3
 
I concessionari sono tenuti al pagamento di una indennità di occupazione stabilita con i criteri per la determinazione dei canoni previsti dal regolamento di esecuzione relativo all' assegnazione degli alloggi di cui alla LR 20 gennaio 1971, n. 2.
Art. 4
 
Sono a carico dei concessionari le spese per i consumi di energia elettrica ad uso illuminazione ed industriali, acqua, gas e riscaldamento.
Art. 5
 
Gli oneri derivanti dalla provvista degli immobili di cui all' articolo 1 graveranno sul capitolo 5001 dello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1975 e su quelli corrispondenti per gli esercizi successivi per un importo massimo annuo di lire 70 milioni nei limiti dei rispettivi stanziamenti.
Art. 6
 
Le indennità di occupazione dovute per la concessione degli alloggi saranno introitate al capitolo 351 - redditi di beni patrimoniali indisponibili - dello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.