LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 novembre 1975, n. 66

Sovvenzioni straordinarie alle scuole materne della Regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/11/1975
Materia:
310.04 - Asili-nido e scuole materne

CAPO I
 Disposizioni generali
Art. 1
 
In attesa che il diritto alla formazione della personalità del bambino abbia piena attuazione nel quadro di un organico sistema educativo e di un moderno assetto dei servizi sociali, nell' attuale carenza dell' intervento pubblico, l' Amministrazione regionale riconoscendo la funzione sociale svolta dalle scuole materne nell' ambito del proprio territorio, è autorizzata a concedere, in via straordinaria, per gli esercizi finanziari 1975 e 1976, speciali sovvenzioni a favore di Comuni e loro Consorzi, Enti, Associazioni ed Istituzioni per la gestione di dette scuole al fine di ridurre, almeno in parte, gli oneri di ordine finanziario che si frappongono al loro regolare e più efficace funzionamento.
CAPO II
 Speciali sovvenzioni a favore delle scuole materne
comunali e consorziali
Art. 2
 
Le speciali sovvenzioni a favore dei Comuni e loro Consorzi sono disposte con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al lavoro, all' assistenza sociale e all' emigrazione, tenuto conto:
a) dei fondi disponibili nel bilancio regionale;
b) del numero dei minori iscritti nelle scuole materne;
c) delle particolari condizioni economiche e sociali del territorio in cui ha sede la scuola materna.

Gli elementi di cui alla lettera b) dovranno risultare da una apposita dichiarazione che il Sindaco del Comune interessato dovrà produrre, per l' anno scolastico 1975/ 1976, entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge e, per l' anno scolastico 1976/ 1977, entro il mese di settembre all' Assessorato del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' emigrazione.
Art. 3
 
I Comuni e loro Consorzi beneficiari della speciale sovvenzione sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio che sarà fissato nel decreto di concessione, la deliberazione del competente organo munita del visto del Comitato di controllo, con la quale la somma ricevuta viene vincolata nel proprio bilancio per i fini previsti dalla presente legge.
CAPO III
 Speciali sovvenzioni a favore delle scuole materne private
Art. 4
 
Gli Enti, Associazioni ed Istituzioni che intendono beneficiare delle sovvenzioni di cui all' articolo 1 devono presentare all' Assessorato del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' emigrazione, per l' anno scolastico 1975/1976 entro 45 giorni dall' entrata in vigore della presente legge e per l' anno scolastico 1976/1977 entro il mese di settembre, apposita istanza corredata da una relazione illustrativa, convalidata dal Sindaco, dalla quale risultino il numero dei frequentanti la scuola materna, le spese effettive pro capite sostenute nell' anno precedente, il costo pro capite della retta di frequenza e l' ammontare delle eventuali sovvenzioni ottenute da altre fonti.
Art. 5
 
Le speciali sovvenzioni previste dall' articolo 4 saranno disposte dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al lavoro, all' assistenza sociale ed all' emigrazione, tenuto conto degli elementi di cui all' articolo precedente e delle particolari condizioni economiche e sociali del Comune nel cui territorio ha sede la scuola materna.
Art. 6
 
È fatto obbligo ai beneficiari delle speciali sovvenzioni di presentare a titolo di rendiconto, entro il termine perentorio che sarà indicato nel decreto di concessione, una dichiarazione del legale rappresentante della scuola attestante il regolare impiego delle sovvenzioni medesime.
La mancata presentazione in termini del rendiconto comporta l' esclusione dalle provvidenze per l' anno successivo.
Art. 7
 
L' Assessore al lavoro, all' assistenza sociale ed all' emigrazione è autorizzato a disporre a mezzo di funzionari dell' Amministrazione regionale saltuarie e periodiche visite presso gli Enti beneficiari delle sovvenzioni al fine di accertare il regolare impiego dei fondi.
CAPO IV
 Disposizioni finanziarie e finali
Art. 8
 
Per le finalità della presente legge, è autorizzata per l' esercizio finanziario 1975 la spesa di lire 300 milioni e di lire 500 milioni per l' esercizio finanziario 1976.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975 è istituito - al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 1577 con la seguente denominazione: << Sovvenzioni straordinarie a favore di Comuni, loro Consorzi, Enti, Associazioni ed Istituzioni per la gestione di scuole materne nell' ambito del territorio regionale >>, e con lo stanziamento di lire 300 milioni, cui si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1974 con l' articolo 8 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 53, di approvazione del rendiconto generale della Regione per l' esercizio 1974.
La spesa di lire 300 milioni autorizzata per l' esercizio finanziario 1975 fa carico al sopracitato capitolo 1577 e quella di lire 500 milioni autorizzata per l' esercizio finanziario 1976 graverà sul corrispondente capitolo del bilancio regionale per l' esercizio medesimo, facendosi fronte al maggior onere di lire 500 milioni con la cessazione di pari importo della spesa autorizzata con l' articolo 6 della legge regionale 10 febbraio 1972, n. 5, fino all' esercizio 1975.
I fondi non impegnati nell' esercizio finanziario 1975 potranno essere utilizzati nell' esercizio finanziario 1976.
Art. 9
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.