LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 settembre 1975, n. 64

Modificazione dell' articolo 21 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 39, in materia di espropriazione per pubblica utilità.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/09/1975
Materia:
410.01 - Urbanistica

Art. 1
 
L' articolo 21 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 39, è sostituito dal seguente:
<< Art. 21
 
Quando in base alle vigenti norme statali l' indennità di esproprio debba essere determinata nella misura indicata nel Titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si applica, in luogo di detta misura, se più favorevole, quella prevista dall' articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, qualora proprietario del terreno da espropriare sia un coltivatore diretto riconosciuto ai sensi del primo comma, lettera a), dell' articolo 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454, ovvero persona che fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare, ai fini dell' imposta sul reddito delle persone fisiche, non superiore a lire 5 milioni.
A favore del fittavolo coltivatore diretto, del mezzadro, del colono o del compartecipante è, comunque, fatta salva l' indennità aggiuntiva, pari al valore agricolo dell' area da espropriare, prevista al secondo comma dell' articolo 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Il Presidente della Giunta regionale, con suo decreto, provvede annualmente ad adeguare i limiti di reddito di cui al primo comma, in base all' indice del costo della vita risultante dalle rilevazioni dell' Istituto centrale di statistica. >>

Art. 2
 
Le disposizioni dell' articolo 1 non si applicano a quei procedimenti espropriativi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stato effettuato il deposito degli atti ai sensi dell' articolo 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.