LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 agosto 1975, n. 55

Rifinanziamento, con modifiche ed integrazioni, della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/09/1975
Materia:
420.04 - Edilizia ospedaliera

Art. 1
 
Per le finalità previste dall' art. 1 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l' esercizio finanziario 1975, da utilizzare limitatamente al completamento delle sedi ospedaliere.
Art. 2
 
Entro il limite di spesa autorizzata con il precedente articolo, l' Amministrazione regionale può concedere contributi in capitale sino al 100% della spesa riconosciuta ammissibile.
Art. 3
 
Per le finalità previste dall' art. 5, lettera a), della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, è autorizzata la spesa di 1 miliardo per l' esercizio finanziario 1975.
Art. 4
 
La misura massima del contributo a favore degli enti ospedalieri, di cui alla lettera a) dell' art. 5 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, e successive modifiche e integrazioni, è elevata al 100% della spesa riconosciuta ammissibile per il completamento delle attrezzature delle strutture ospedaliere esistenti o in corso di completamento.
Per quanto riguarda i contributi a favore degli enti ospedalieri, di cui al precedente comma, al pagamento dei contributi stessi si potrà provvedere previa presentazione delle deliberazioni - esecutive - con le quali gli enti beneficiari liquidano le relative spese, nonché dei certificati di regolare fornitura e delle dichiarazioni di assunzione in carico delle attrezzature indicate dal decreto di concessione.
Art. 5
 
Le domande relative all' anno 1975 per la concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 dovranno essere presentate all' Assessorato dell' igiene e della sanità entro un mese dall' entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
 
Riguardo alle opere ed alle attrezzature igienico - sanitarie ed ospedaliere, può essere compreso nella spesa ammissibile a contributo anche l' onere per l' imposta sul valore aggiunto.
Art. 7
 
Agli effetti di quanto previsto dagli artt. 1, 2 e 6 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36 e successive modificazioni, tra le iniziative rivolte all' edilizia ospedaliera ed ambulatoriale possono essere ammesse a contributo anche le spese per imprevisti, incrementate in misura adeguata ai possibili oneri derivanti dalla revisione dei prezzi.
Art. 8
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria XI, vengono istituiti i capitoli:
- n. 5700 - con la denominazione << Contributi in conto capitale a favore di enti pubblici ospedalieri per la costruzione, l' ampliamento e l' ammodernamento degli ospedali civili della regione >> e con lo stanziamento di lire 5 miliardi. - n. 5711 - con la denominazione << Contributi in conto capitale a favore di enti ospedalieri per impianti ed attrezzature sanitarie >> e con lo stanziamento di lire 1 miliardo.

A favore di detti capitoli si provvede mediante prelevamento dell' importo complessivo di lire 6 miliardi dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975 (Rubrica n. 6 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di lire 6 miliardi autorizzata dalla presente legge fa carico ai sopracitati capitoli 5700 e 5711.