LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 agosto 1975, n. 50

Modificazione alla legge regionale 5 novembre 1973, n. 54, concernente le spese di funzionamento dei Gruppi consiliari.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/09/1975
Materia:
120.04 - Gruppi consiliari

Art. 1
 
I limiti massimi dei contributi previsti dall' art. 3 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 54, per il funzionamento dei Gruppi consiliari sono aumentati, con decorrenza 1 maggio 1975, del 50%.
Art. 2
 
Le spese derivanti dall' attuazione della presente legge faranno carico, per l' esercizio finanziario 1975, al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dello stesso esercizio il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità; quelle relative agli esercizi successivi graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.