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Legge regionale 5 agosto 1975, n. 47

Sovvenzioni all' ERSA (Ente Regionale per lo Sviluppo dell' Agricoltura) per lo svolgimento di programmi di difesa antigrandine.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/08/1975
Materia:
210.01 - Agricoltura
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura per l' attuazione di programmi di difesa attiva antigrandine da svolgersi anche con la collaborazione di enti o società specializzati.
Le sovvenzioni potranno coprire il costo complessivo dei programmi, compresa l' IVA sui contratti d' appalto e le spese tecniche ed organizzative.
Art. 2
 
Le sovvenzioni di cui all' articolo 1 della presente legge saranno concesse con decreto dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana.
L' erogazione all' ERSA avrà luogo in base alle spese annualmente sostenute e su presentazione di una relazione tecnico - scientifica e delle fatture e documenti comprovanti i pagamenti effettuati.
L' Amministrazione regionale, previa delibera della Giunta, potrà concedere anticipazioni fino al 70 per cento della spesa ritenuta necessaria, sulla base di idonea documentazione.
Art. 3
 
Per gli scopi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1977.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 6282 con la denominazione: << Sovvenzioni all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura per la promozione di programmi di difesa antigrandine >> e con lo stanziamento di lire 400 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975 (Rubrica n. 5 dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di lire 400 milioni, autorizzata per l' esercizio 1975, fa carico al sopracitato capitolo 6282 e quella di lire 400 milioni, autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Sullo stanziamento di lire 400 milioni per l' esercizio 1975 è autorizzata la spesa di lire 160 milioni per programmi di difesa svolti nel 1974.
Art. 4
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.